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S.R ...ex L

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  • S.R ...ex L

    Dal 1° settembre 2021 la responsabilità limitata delle SRL sarà definitivamente cancellata.

    Prepariamoci a chiamarle S.R.IL

    Ma andiamo con ordine.

    Il 14 febbraio 2019 viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Codice della Crisi d’Impresa”, attuazione della legge 19 ottobre 2017 n.155.

    Tale codice mira a riformare le procedure concorsuali, ma sopratutto andrà a riscrivere la storia della piccola e media impresa italiana.

    L’art. 378 del suddetto codice va a modificare sostanzialmente l’art. 2476 del Codice Civile, aggiungendo un sesto comma che recita:

    Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia dell’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”

    All’art. 2486 c.c è inoltre aggiunto un terzo comma:

    “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.

    Per l’amministratore dunque la capacità patrimoniale perfetta della SRL viene cancellata.

    Le conseguenze sono chiare: l’attività d’impresa sarà fortemente scoraggiata, in quanto questa modifica andrà a colpire particolarmente il piccolo imprenditore, la srl unipersonale che, di colpo, perderà così ogni forma di protezione.

    Ma le colpe non vanno ricercate solo in chi ha redatto questo provvedimento che rappresenta solo l’apice, una pezza mal messa, di una amministrazione che tutto fa meno che aiutare l’impresa.

    Ma da cosa deriva questo scempio della responsabilità limitata?

    In primis dalla creazione della srl semplificata. Come è possibile immaginare una società di capitali priva di quegli elementi che ne garantiscono la solvibilità?

    Una srl ordinaria ha un capitale sociale il cui ruolo è garantire il pagamento dei debiti, tolto questo in capo a chi deve porsi la responsabilità?

    Purtroppo però la pezza è peggio del danno, e con questo colpo di spugna ora a rischiare sono tutti gli amministratori di srl.

    Se sei amministratore di una srl diventa quindi imperativo per te iniziare a pensare a come proteggere i tuoi beni, PRIMA che sorgano debiti pericolosi e PRIMA che il patrimonio della tua srl diventi insufficiente a coprire i debiti aziendali.

  • #2
    questa è follia

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