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Cumulo degli accertamenti

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  • Cumulo degli accertamenti

    Non si giustifica l’accertamento da redditometro con redditi già accertati e definiti con altre metodologie. Questo, in sintesi, è quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza 21412/2020 depositata il 6 ottobre 2020.

    Ma vediamo di andare con ordine e capirci qualcosa.

    Il sig. X è socio di maggioranza di una srl soggetta ad accertamento fiscale. Da tale accertamento risultano evidenti omessi ricavi in nero che prontamente vengono definiti tramite conciliazione giudiziale.

    E fin qui, possiamo senza dubbio affermare non vi sia nulla di strano. La srl ha avuto ricavi in nero, li hanno beccati, ed hanno quindi definito e chiuso la questione. Ma ora viene il bello.

    Contestualmente all’accertamento sulla srl viene anche avviato un accertamento da redditometro sul socio di maggioranza. Il redditometro dimostra che le spese sostenute non sono coerenti con i redditi (personali) del sig. X.

    Maggiori redditi disponibili chiaramente derivanti dal “nero” già contestato e definito della srl.

    Non appare però così evidente per l’Agenzia delle Entrate, la quale eccepisce che il reddito non dichiarato della srl, non rettifica le maggiori disponibilità del socio.

    Orientamento in questo caso condiviso dalla Cassazione.

    Questa sentenza lascia perplessi, in quanto sembra evidente che i maggiori consumi del sig. X derivano dalle somme evase, poi emerse e tassate per effetto di altro accertamento.

    Non si comprende perché il contribuente debba essere sanzionato due volte attraverso il cumulo degli accertamenti.
    Cumulo degli accertamenti: non si giustifica l’accertamento da redditometro con redditi già accertati e definiti con altre metodologie.
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