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ed ora cari miei facciamo un po di politica VOTA SI O VOTA NO

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  • #31
    non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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    • #32
      Originariamente Scritto da HERO Visualizza Messaggio
      Ok, hai ragione, aprirò un'altra discussione asap....

      Inviato dal mio P8000 6.0 utilizzando Tapatalk

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      • #33
        Originariamente Scritto da gringo75 Visualizza Messaggio
        E dove sta scritto che serve un referendum per fare un cambiamento della costituzione
        Costituzione italiana art. 138

        Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.


        Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.


        La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.


        Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.



        * In questo caso è mancato alla riforma il requisito richiesto nell'ultimo comma.


        Vale la pena ricordare che questa riforma è stata votata in parlamento da una parte del PD e da tutti i peggiori trasformisti, voltagabbana, oppurtunisti, compreso il poco raccomandabile Verdini (5 procedimenti giudiziari aperti, con alcune condanne non ancora definitive), che si sono uniti a Renzi per assicurargli la maggioranza a qualsiasi costo!!!
        Altrimenti, tale accozzaglia, se si andasse alle elezioni anticipate,... perderebbe la poltrona!!!
        Sono capitato in questo forum per caso, volevo delocalizzare me stesso...

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        • #34
          Non penso proprio che se la questione fosse la sola eliminazione del cnel qualcuno si metterebbe a raccogliere le firme per avere un referendum confirmatorio.

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          • #35
            ve lo spiego io cosa succede (non lo dico io ma Paolo Becchi (Università di Genova) :

            Berlusconi ha fatto un patto (il famoso Nazzareno) con Renzi ... gli ha fornito i voti che gli mancavano e così prima Alfano è passato con Renzi...
            non gli bastava ed allora anche Verdini a rinforzo...
            se vince il SI Renzi (come fece alle europee) si autoproclamerà vincitore, il popolo mi vuole e con il placet del Presidente della Repubblica continuerà a fare le sue porcare ed i renziani finiranno di demolire questo paese ormai invivibile....
            Berlusconi non è ancora morto (ci è mancato poco ma è ancora li ) a lui interessa solo che fino a che vive e controlla il 10% dei voti nessuno tocchi il suo impero e se fate caso Renzi non poteva essergli più favorevole... da quando governano insieme : nessun guaio giudiziario i giudici stanno buoni ed a cuccia ed i suoi affari, malgrado la crisi mondiale, vanno a gonfie vele....
            Se il NO vince di poco ... stanti così le cose non succederà proprio nulla... grazie all'appoggio di Berlusca Renzi sa di reggere il colpo perchè ha comunque sempre i numeri per governare grazie al cavaliere... non a caso Berlusca si è guardato bene dal scendere in campo addirittura si è fatto sorpassare da Bersani e D' Alema... il che è tutto dire (n'do cazzo sta l'opposizione ??)
            Tutti hanno una paura fottuta di Grillo, ma nessuno ha il coraggio di allearsi con lui tranne forse Salvini, che è furibondo per i vari tradimenti continui di Berlusca...
            (il cavaliere seppure vada dicendo che è di destra ormai tutti hanno capito che è il principale alleato di Renzi) e si crea un notevole imbarazzo negli alleati ...
            se Grillo non si decide ad allearsi con Salvini (personalmente Grillo è contro l'immigrazione modello Alfano e la vede come la lega e la Meloni in quanto alla possibile "Italian Brexit")
            La terza ipotesi è che il NO vinca in modo da non lasciare adito a dubbi (che il SI prenda meno del 30%) Merchel Holland a sto punto scaricherebbero Renzi impauriti dalla sua scarsa affidabilità e dalla imminenza della sconfitta elettorale a casa loro che ormai è alle porte...
            e che a sto punto Grillo, Salvini, e Meloni si coalizzino in funzione anti asse Berlusca/Renzi... costringendo Mattarella a sciogliere le camere...
            a quel punto Renzi politicamente sarebbe finito perché con i risultati che ha prodotto non riuscirebbe a prendere un voto più del trio del "Populisti" e con la attuale legge elettorale sarebbe morto per sempre.... chi prende 1 voto più degli altri prende il 60% dei seggi in parlamento...
            a questo punto il presidente della repubblica sarebbe costretto a indire le elezioni
            dopo la Brexit e Trump : il terzo scenario non è tanto irrealistico .... Alla faccia di Fabio & C.


            io concordo con Paolo Becchi (Università di Genova) vedetevi il filmato di ieri mattina su la7 :

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            • #36
              aggiornamento : 5 minuti fa su la7 Claudio Borghi Aquilini, economista e Responsabile Economico della Lega Nord (Consigliere Regionale Toscana) , ha invitato i 5Stelle a lasciare la politica de"soli contro tutti" ed allearsi con la Lega in funzione di abbattere Renzi (e Berlusconi) ....

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              • #37
                Originariamente Scritto da HERO Visualizza Messaggio
                fra l'altro i consiglieri che faranno su e giu dai loro paeselli per andare a roma pensate che non chiedereanno dei rimborsi? ma sopratutto se sti poveretti sono sempre in viaggio quando lavorano ??? io penso che cosi non si abbatte per nulla i costi della politica. abbiamo gia votato un referendum per dire no ai finanziamenti dei partiti eppure lo hanno fatto rientrare dalla finestra come un altro nome.
                questo deve essere un voto per mandare a casa renzi che in 2 anni , uno di questi lo trascorso a fare la legge elettorale e 4 mesi per sto referendum in giro per tutta italia ed america . invece di lavorare alle riforme, tagliare tutti i costi della politica pure lui e' stato inconcludente. perche dargli un altra change ancora???
                se passa questa referendum non si potra piu modificare nulla e chi verra dopo dovrà perderci anni per rimettere le cose in linea.
                prima di candidarsi aveva detto che avrebbe togliato le accise sulla benzina ( intervista su FB) diceva che era la prima cosa che avrebbe fatto.. lo avete visto ??
                meglio dare il NO e vada a culo lui e tutta l'europa cosi iniziano a svegliarsi e capire che il popolo ce e vuole votare chi vuole ( sono 3 governi che non votiamo noi ma si stanno rimpastando ogni volta )
                e dopo questa supposta del NO scatterà il quarto governicchio della speranza.

                io la fine di atene non la voglio fare per colpa loro
                "Tra l'altro" (cit.) se passa il SI i consiglieri regionali, TUTTI non potranno percepire un emolumento superiore all'emolumento del sindaco del capoluogo di provincia.
                Oggi - e naturamente se vince il NO - continueranno a guadagnare quanto il Presidente degli Stati Uniti d'America - di qui per i prossimi 70 anni.

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                • #38
                  l'ultima minaccia del team renzi, se vince il no tolgono le 80 euro.
                  io spero che gli italiani non siano cosi barboni da cedere ad una minaccia del genere.
                  non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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                  • #39
                    Nel post n. 10 indicavo un link, naturalmente di parte, ma zeppo di informazioni che ho l'impressione sfuggano ai molti sostenitori del sì.
                    Qualcuno gli ha dato almeno un'occhiata, o, come sempre, tutti credono di sapere tutto e poi non conoscono nemmeno le cose più ovvie?
                    Qualcuno ragiona con la propria testa, oppure si compiace d'avere notizie apparentemente a sostegno di propri pregiudizi e dunque gratificanti per il proprio ego?
                    Voto NO perché la cosiddetta riforma è una pagliacciata e, soprattutto, perché quando un edificio è pericolante, generalmente costa meno abbatterlo e ricostruirlo, che tenerlo in piedi con interventi difficili, costosi e dai risultati comunque discutibili.
                    Tutti gli spauracchi dei mercati, della stabilità, della credibilità nazionale sono chiacchiere diffuse per interessi propri, che niente hanno a che fare con i fatti reali.
                    Come sempre vi sono fenomeni speculativi, che rientrano al sorgere di diversi interessi e poi si ripresentano, per poi sparire ancora e così via.
                    In ogni caso, su queste pagine tutti si lamentano di un malandazzo talmente generalizzato da non consentire più di sopravvivere, che diviene ogni giorno più insostenibile, in Italia in particolare, ma anche nel resto del mondo e poi costoro sostengono le peggiori politiche per paura del futuro?
                    La Corte europea dei diritti dell'uomo ha appena sentenziato la caduta del principio ne bis in idem.
                    Ma di che cosa parliamo, quando non abbiamo più certezze e non abbiamo più diritti.
                    Siamo dei poveri burattini, senza alcun potere e senza alcuna capacità di far valere le nostre ragioni attraverso il voto. Se dovessimo dare ancora più potere al ciarlatano di turno, saremmo proprio finiti.
                    Almeno non facciamoci prendere per il naso.

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                    • #40
                      Originariamente Scritto da Edmond_Dantès Visualizza Messaggio


                      Berlusconi ha fatto un patto (il famoso Nazzareno) con Renzi ... gli ha fornito i voti che gli mancavano e così prima Alfano è passato con Renzi...
                      non gli bastava ed allora anche Verdini a rinforzo...

                      Il gioco a rimpiattino di SB con il premier cazzaro è consolidato e provato da tempo.

                      Renzi scrittore... ma chi c...o ha visto mai un suo "bestseller"

                      "L' unico dato certo è che Matteo Renzi l' anno scorso ha continuato a guadagnare un po' meno rispetto ai suoi «anni d' oro» quando da sindaco di Firenze e, soprattutto da rottamatore, sfornava ogni anno un bestseller con Mondadori* godendo dei diritti d' autore che, ad esempio, nel 2013 ne portarono l' imponibile a circa 145mila euro."

                      * Detenuta al 48% da Fininvest!!!


                      I conti in casa Renzi: http://www.dagospia.com/rubrica-3/po...nne-135855.htm
                      Sono capitato in questo forum per caso, volevo delocalizzare me stesso...

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                      • #41
                        Originariamente Scritto da gringo75 Visualizza Messaggio
                        Non penso proprio che se la questione fosse la sola eliminazione del cnel qualcuno si metterebbe a raccogliere le firme per avere un referendum confirmatorio.

                        Il problemone incasinato è il Senato, cioè il superamento del bicameralismo paritario che diventa parimenti confusionismo di Stato!

                        L'elezione di secondo livello, cioè non direttamente dal popolo, di sindaci e consiglieri regionali ridarebbe maggior forza agli apparati dei partiti.
                        La stabilità parlamentare diverrebbe un miraggio perchè come cambiano le composizioni dei consigli regionali e sindaci varierà anche a casaccio la composizione dei senatori. Il cambio di colore di una regione per qualsivoglia motivo di politica locale potrebbe produrre una diversa maggioranza all'interno del Senato nazionale!
                        Le elezioni amministrative sono scaglionate negli anni, mentre un'elezione diretta del Senato permetterebbe di sapere fin dall'inizio del mandato quali sono gli schieramenti e i senatori. Salvo poi disvelarsi i soliti saltafossi...

                        Il processo legislativo diventa a dir poco tortuoso e tutto da rodare.

                        Last but not least... in termini di accountability, i futuri senatori a chi rispondono del loro operato nel parlamento nazionale??? Che fra l'altro non esiste neanche una normativa per l'elezione dei sindaci e consiglieri regionali alla carica di senatore...
                        Sono capitato in questo forum per caso, volevo delocalizzare me stesso...

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                        • #42
                          schedaelettoralereferendum2016.jpg

                          All'estero, o in itaglia, se si vuole interrompere l'EUROgemonia, o almeno indebolirlo, ovviamente si vota NO.

                          E' plateale. Dite che crea casini poi un governo di destra? Meglio, per una svolta, bisogna arrivare all'autodistruzione, piuttosto che ad'una lenta agonia...

                          Ovviamente il voto non servirà a nulla... se vogliono eviteranno le prossime elezioni, anzi in caso di NO, faranno di tutto per impedirle...
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                          • #43
                            a me mi viene da ridere solo al pensare che in forum di questo genere,
                            si stia a discutere sul Si o sul No.

                            Ma scusate ma chi ha ridotto l'Italia in queste condizioni
                            ove si pagano tasse pure per andare al cesso
                            ove la gente rovista nella spazzatura
                            ove le piccole e medie imprese, sono state portate scientemente al suicidio
                            ove su tutte le strade si vedono immigrati islamici benvestiti, che non scappano da nessuna guerra
                            ove le case dei cittadini, rimangono invendute alle aste, anche ad un terzo del loro valore, perche ce ne sono cosi tante e tanti rimasti in mezzo alla strada, che la offerta supera di 10 volte la domanda
                            ove ogni anno se ne devono scappare in estero 300000 persone, che non hanno piu possibilita di poter vivere in Italia
                            ove equitalia è una azienda privata, che fa utili enormi, sulla disperazione della gente
                            ove.... ecc ecc ecc



                            E secondo voi
                            quelle stesse persone, vi fanno un cambio della costituzione,
                            per i vostri interessi e quelli del popolino italiano?
                            ahahhahahhah

                            ragazzi guardate che in questo forum, se non ve ne siete accorti
                            ....stiamo sconfinando nel comico

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                            • #44
                              Originariamente Scritto da Martin Visualizza Messaggio
                              Il problemone incasinato è il Senato, cioè il superamento del bicameralismo paritario che diventa parimenti confusionismo di Stato!

                              L'elezione di secondo livello, cioè non direttamente dal popolo, di sindaci e consiglieri regionali ridarebbe maggior forza agli apparati dei partiti.
                              La stabilità parlamentare diverrebbe un miraggio perchè come cambiano le composizioni dei consigli regionali e sindaci varierà anche a casaccio la composizione dei senatori. Il cambio di colore di una regione per qualsivoglia motivo di politica locale potrebbe produrre una diversa maggioranza all'interno del Senato nazionale!
                              Le elezioni amministrative sono scaglionate negli anni, mentre un'elezione diretta del Senato permetterebbe di sapere fin dall'inizio del mandato quali sono gli schieramenti e i senatori. Salvo poi disvelarsi i soliti saltafossi...

                              Il processo legislativo diventa a dir poco tortuoso e tutto da rodare.

                              Last but not least... in termini di accountability, i futuri senatori a chi rispondono del loro operato nel parlamento nazionale??? Che fra l'altro non esiste neanche una normativa per l'elezione dei sindaci e consiglieri regionali alla carica di senatore...
                              Martin,
                              che la riforma sia mediocre è evidente,
                              tuttavia l'alternativa alla riforma costituzionale è il pantano, perché sappiamo tutti che sono 30 anni che se ne parla senza concludere un cazzo,
                              l'unico nel bene e nel male che ci ha messo le mani concretamente è Renzi.

                              Ti suggerisco e lo faccio anche a chi non ha le idee chiare di leggersi quanto meno le slide sintetiche che diversi quotidiani e settimanali stanno mettendo on line con l'avvicinarsi del voto,
                              cito il link di panorama (che non propriamente è un settimanale pro Renzi) http://www.panorama.it/news/politica...lery-0=slide-2
                              Chi vuole documentarsi ha la possibilità di farlo e farsi un giudizio obiettivo.
                              Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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                              • #45
                                Per votare bene bisogna essere realmente informati. TV e giornali, in un modo o nell'altro, sono di parte. Pertanto non resta che leggersi il testo integrale della riforma costituzionale, ricordandosi che essere informati è un dovere verso chi per questa costituzione ha lottato e perso la vita e verso le future generazioni.
                                Che si voti Si o No, l'importante è farlo con la giusta consapevolezza.

                                CAMERA DEI DEPUTATI

                                TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
                                Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075)
                                (GU n.88 del 15-4-2016)

                                Avvertenza:
                                Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
                                Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
                                Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
                                Capo I
                                MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

                                Art. 1.
                                (Funzioni delle Camere).
                                1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 55. – Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
                                Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
                                Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
                                La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
                                Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

                                Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

                                Art. 2.
                                (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).
                                1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
                                I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
                                Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
                                La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
                                La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
                                Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

                                Art. 3.
                                (Modifica all'articolo 59 della Costituzione).
                                1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
                                «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

                                Art. 4.
                                (Durata della Camera dei deputati).
                                1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
                                La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

                                Art. 5.
                                (Modifica all'articolo 63 della Costituzione).
                                1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
                                «Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

                                Art. 6.
                                (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
                                1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari.
                                Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni»;
                                b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
                                «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;
                                c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
                                «I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

                                Art. 7.
                                (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica).
                                1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
                                «Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».

                                Art. 8.
                                (Vincolo di mandato).
                                1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

                                Art. 9.
                                (Indennità parlamentare).
                                1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

                                Art. 10.
                                (Procedimento legislativo).
                                1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
                                Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
                                Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
                                L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
                                I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
                                I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
                                Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

                                Art. 11.
                                (Iniziativa legislativa).
                                1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
                                «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
                                b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
                                c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
                                «Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

                                Art. 12.
                                (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
                                1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
                                Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
                                I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
                                Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
                                La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.
                                Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.
                                Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».

                                Art. 13.
                                (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
                                1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:
                                «Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
                                Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».
                                2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
                                «La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

                                Art. 14.
                                (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).
                                1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
                                Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.
                                Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

                                Art. 15.
                                (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione).
                                1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 75. – È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
                                Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
                                Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.
                                La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
                                La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

                                Art. 16.
                                (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).
                                1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
                                b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
                                c) al terzo comma:
                                1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;
                                2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;
                                d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
                                «Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.
                                I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
                                L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
                                Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

                                Art. 17.
                                (Deliberazione dello stato di guerra).
                                1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

                                Art. 18.
                                (Leggi di amnistia e indulto).
                                1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

                                Art. 19.
                                (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali).
                                1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

                                Art. 20.
                                (Inchieste parlamentari).
                                1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.
                                A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

                                Capo II
                                MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

                                Art. 21.
                                (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica).
                                1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) il secondo comma è abrogato;
                                b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti».

                                Art. 22.
                                (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica).
                                1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
                                b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

                                Art. 23.
                                (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica).
                                1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
                                b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

                                Art. 24.
                                (Scioglimento della Camera dei deputati).
                                1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
                                «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

                                Capo III
                                MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

                                Art. 25.
                                (Fiducia al Governo).
                                1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
                                b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
                                c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
                                d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
                                e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

                                Art. 26.
                                (Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
                                1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

                                Art. 27.
                                (Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
                                1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».

                                Art. 28.
                                (Soppressione del CNEL).
                                1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

                                Capo IV
                                MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

                                Art. 29.
                                (Abolizione delle Province).
                                1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
                                b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

                                Art. 30.
                                (Modifica all'articolo 116 della Costituzione).
                                1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:
                                «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

                                Art. 31.
                                (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
                                1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
                                Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
                                a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
                                b) immigrazione;
                                c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
                                d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
                                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
                                f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                                g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
                                h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
                                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                                l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
                                m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
                                n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
                                o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
                                p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
                                q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
                                r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
                                s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
                                t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
                                u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
                                v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
                                z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
                                Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
                                Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
                                Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
                                La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
                                Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
                                La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
                                Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

                                Art. 32.
                                (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
                                1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
                                b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
                                «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
                                c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
                                d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
                                e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

                                Art. 33.
                                (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
                                1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
                                I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
                                La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
                                Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
                                Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
                                I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».

                                Art. 34.
                                (Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
                                1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».

                                Art. 35.
                                (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
                                1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».

                                Art. 36.
                                (Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali).
                                1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

                                Capo V
                                MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

                                Art. 37.
                                (Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
                                1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) il primo comma è sostituito dal seguente:
                                «La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;
                                b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

                                Capo VI
                                DISPOSIZIONI FINALI

                                Art. 38.
                                (Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
                                1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
                                2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
                                3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
                                «Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
                                Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».
                                4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.
                                5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
                                6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
                                b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
                                c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
                                7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
                                b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
                                c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
                                8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
                                9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».
                                10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
                                11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
                                12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
                                13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
                                14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
                                «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
                                15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
                                a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
                                «Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;
                                b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».
                                16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna Camera».

                                Art. 39.
                                (Disposizioni transitorie).
                                1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
                                2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1.
                                3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.
                                4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.
                                5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale.
                                6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
                                7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
                                8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale.
                                9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.
                                10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
                                11. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
                                Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
                                12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
                                13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
                                14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

                                Art. 40.
                                (Disposizioni finali).
                                1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.
                                2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
                                3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
                                4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
                                5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
                                6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

                                Art. 41.
                                (Entrata in vigore).
                                1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.
                                Last edited by International; 18/11/2016, 18:17.
                                Quando l'ultimo albero sarà stato abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, l'ultimo animale libero ucciso.
                                Vi accorgerete che non si può mangiare il denaro. (Orso in piedi. Sioux)

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