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Differenza tra Trust e Fondazione

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  • Differenza tra Trust e Fondazione

    Salve a tutti,

    Conosco grosso modo la differenza tra Trust e Fondazione, ma sarebbe opportuno che qualche esperto del forum lo spiegasse in maniera chiara, dettagliata e comprensibile a tutti, in modo che possa tornare utile in futuro (non si trovano articoli in italiano su internet).

    Dopo aver evidenziato le differenze tra i due strumenti, la mia domanda è: quale dei due strumenti andrebbe utilizzato per separarsi dai propri beni (ottenendo la protezione patrimoniale e la privacy dell’intestazione) e allo stesso tempo continuare a controllarli, con poteri simili alla piena proprietà?

    Vale a dire, per quanto riguarda i beni mobili (cash, titoli, ecc) potere di comprare/vendere/usare, mentre per quanto riguarda i beni immobili, potere di comprare/vendere/affittare/abitare/ristrutturare, ecc.

    Che struttura usereste a tale scopo e a quali giurisdizioni vi affidereste?

  • #2
    Non è semplice da spiegare, domani provo a farti una panoramica con calma.


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    • #3
      Buongiorno vediamo se riesco ad essere chiaro e conciso.

      Trust : è un istituto di common law, nasce nei tempi delle crociate dove i cavalieri in partenza per il medio-oriente trasferivano ad una persona di fiducia i propri beni e proprietà il quale li amministrava, preoccupandosi di dar mantenimento alla famiglia del cavaliere stesso con i frutti generati.
      Il trust è quindi costituito a favore di un beneficiario, anche se nulla vieta -e spesso accade- di costituirlo con uno scopo. Tale beneficiario può essere vivo ed indicato ( es: mio figlio ), futuro ed indicato ( il mio primo figlio -che deve ancora nascere, ma di cui mia moglie è in attesa- ) oppure può non essere identificato ed in questo caso devono essere riportate le condizioni per la futura identificazione. ( es: il mio primo figlio che nascerà in un futuro non determinato ).
      Il trust può essere revocabile o irrevocabile ( in tal caso una volta costituito non lo sciogli più ).
      Vi sono trust illimitati ( es in South Dakota ) o in molti casi limitati nel tempo ( 100 anni ), questo perché trascorse 3-4 generazioni potrebbe divenire complessa l'identificazione e la gestione degli aventi diritto .
      I trust poi prendono la denominazione in base al loro utilizzo ( generazionale, di scopo, business trust ) ma grossomodo sempre dello stesso istituto si tratta.

      Il trust si forma tramite contratto, accordo di trust o "trust deed", in cui un disponente ( settlor ) trasferisce i propri beni ad un trustee il quale è obbligato a gestirli ed amministrarli nell'interessi dei beneficiari ( o dello scopo ) secondo quanto stabilito. Questi beni formano il fondo del trust.
      Tale atto viene redatto da un notaio e registrato, anche se vi sono pure nazioni dove questo non è necessario ( vedi South Dakota).
      Un trust può essere creato anche per testamento, ossia diventerà attivo solo alla mia morte.

      Nel trust deed il disponente individua :
      - il trustee
      - il patrimonio messo a disposizione
      - il protector. Non è una figura obbligatoria, serve a verificare l'operato del trustee specie in trust costituiti a favore di soggetti deboli
      - la durata, ad esempio in caso di soggetti deboli sarà pari alla vita del soggetto stesso.
      - i beneficiari ossia chi riceverà i frutti del trust
      - i beneficiari finali, ossia chi riceverà i beni una volta terminato il trust

      All'interno della categoria beneficiari il disponente può anche individuare le modalità ed i tempi in cui questi riceveranno i frutti ( ad esempio al compimento dei 21 anni, alla laurea ), o in caso di più beneficiari può indicare particolari distinzioni ( esempio il figlio Caio potrà usufruire della casa al mare, Tizio di quella in montagna ).

      Per farla breve nel trust tutto può essere precisamente stabilito ed indicato.

      Un classico esempio di trust, molto ben visto anche dalla legislazione italiana è quello a favore di un soggetto debole.
      Prendiamo una famiglia con un figlio disabile che necessita di costanti cure e attenzione, alla morte dei genitori chi si potrà prendere adeguatamente cura del figlio?
      Ecco che il trust ci viene in aiuto.
      I disponenti conferiscono in trust i beni, stilando un preciso e dettagliato accordo con il trustee in cui inseriranno tutto quello che lo stesso dovrà porre in essere per il bene del figlio disabile.
      Nel trust deed può essere perfino previsto che il figlio debba andare in piscina ogni giorno per un ora, dalle 8 alle 9, o tanti altri particolari che a noi possono sembrare insignificanti ma che per tanti disabili psichici possono far la differenza tra una vita "tranquilla" o ansiosa.

      Il trust infine può essere interno o esterno. Interno è il trust che ha tutti gli elementi che lo compongono italiani ( tranne la legge regolatrice ovviamente).

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      • #4
        La Fondazione invece è un istituto di civil law ed è principalmente creata per uno scopo, che può benissimo essere il mantenimento della famiglia.
        Panama ha sviluppato le PIF , Private Investment Foundation le quali possono benissimo essere paragonate ad un trust.
        A differenza del trust, la fondazione può essere costituita da chiunque e non necessita di trustee ma di un consiglio di amministrazione.
        In termini pratici, se prendiamo la fondazione panamense questa viene costituita tramite atto dal notaio da parte dello studio legale incaricato e nello statuto non apparirà mai il nome del cliente.

        Tutte le funzioni della fondazione sono indicate nel regolamento, che è un documento interno. In tale documento si possono indicare beneficiari o scopi primari, secondari e terzi. Posso quindi indicare che il beneficiario primario sono io ( cliente ), che alla mia morte beneficiario diverrà mio figlio e che alla sua morte beneficiario sarà mio nipote.
        Come per il trust posso indicare dettagliatamente come la gestione deve avvenire.

        In linea generale, parlando di trust e fondazioni "importanti" possiamo dire che mentre nel primo il patrimonio proviene interamente dal disponente e la gestione è estremamente rigida e dettagliata, nella seconda il patrimonio può provenire da donazioni esterne e la gestione è molto più libera. Nella fondazione è prefissato lo scopo, il come raggiungerlo sta nella libera scelta del consiglio.

        A livello di tax planning personale la scelta tra uno strumento e l'altro dipende molto dalle necessità e dal patrimonio.
        L'utilizzo di un trust, registrato magari in US, Jersey, Svizzera è da prendere in considerazione solo per capitali elevati ( minimo qualche milione ) e solo ed esclusivamente dopo una approfondita analisi, consulenza e comprensione del funzionamento. Un trustee serio farà il suo lavoro in maniera puntigliosa, questo significa che una volta conferiti i beni in trust sarà solo lui ad amministrare in base a quanto stabilito dal trust deed. Questo perchè sarà legalmente responsabile verso i beneficiari di qualsiasi operazione che danneggi o riduca il patrimonio del trust stesso.

        Se invece parliamo di trust e fondazioni offshore ( Panama, Belize, Cook etc etc ), diviene tutto più utilizzabile in quanto voi ( il cliente ) avrete in mano una procura completa per operare e nessuno andrà mai a contestare operazioni in giurisdizioni offshore.
        Di contro c'è però da dire che se utilizzati per la segregazione patrimoniale in Italia i trust così gestiti lasciano il tempo che trovano perchè facilmente contestabili come trust apparenti.

        Personalmente ho diverse esperienze di utilizzo di fondazioni panamensi su Italia e queste lavorano bene, essendo entrambi i paesi basati sul civil law.

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        • #5
          Per tornare alla domanda iniziale, per avere poteri quasi simili alla piena proprietà lo strumento migliore è la fondazione o un trust offshore.

          Se usi ad esempio un trust delle Isole Cook, la figura del trustee può essere ricoperta da una trustee company ( ossia una IBC con funzione di trustee ) e questa società può essere di tua proprietà e tu ne puoi essere il direttore.

          In questo caso avrai :

          - Disponente : tu
          - trustee : tua trustee company di cui ne sei direttore
          - beneficiari: chi ti pare.

          Questo sarà un trust esterno.

          Quello che però conviene quasi sempre è utilizzare il trust o la fondazione per detenere le quote di una società.
          Quindi se tu vuoi effettuare operazioni immobiliari in Italia il tuo trust o fondazione andranno a detenere il 100% delle quote di una srl, e sarà questa ad operare.

          Un trust non dovrebbe mai venir esposto in attività economiche dirette.

          Tu puoi prendere il trust, utilizzarlo come unico titolare di una LLC "madre" dalla quale creare LLC"figlie" che andranno a gestire i diversi rami di attività.
          Ad esempio nell'immobiliare potresti avere una "figlia" dedicata ad ogni singolo immobile o progetto.
          Se questo singolo immobile rileva delle perdite o il progetto fallisce, il patrimonio delle altre "figlie" rimane intatto, come quello della "madre" e del trust.

          Comment


          • #6
            Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
            i fondazioni panamensi su Italia e queste lavorano bene, essendo entrambi i paesi basati sul civil law.
            un po complicato il dividendo ma sopratutto l'apertura del conto.



            non scrivetemi perche no me ne frega niente.

            Comment


            • #7
              Non devi aprire il conto della fondazione in Italia. Certamente sono operazioni che vanno fatte appoggiandosi a commercialisti adeguatamente istruiti.
              Ti posso comunque assicurare che se il commercialista sa lavorare, problemi non ce ne sono.
              Io fornisco servizi ad un commercialista italiano e finora l'ho visto portare a termine operazioni a cui neanche io credevo, usando fondazioni panamensi e LLC del Delaware.
              Ho copia di documenti di fusioni tra srl e llc, acquisizioni immobiliari, acquisizioni societarie.
              Ora stiamo aprendo il conto di una srl, detenuta da limited irlandese a sua volta di proprietà di due BVI. Il tutto full nominee.

              Comment


              • #8
                mi riferivo all apertura della srl in italia di solito le banche quando vedono entita straniere sopratutto fuori ue gli si drizzano i capelli, poi se ci metti pure i nominee amen.... pero se dici che ci sei riuscito tanto di cappello
                non scrivetemi perche no me ne frega niente.

                Comment


                • #9
                  Finora con le extra EU abbiamo sempre rilevato srl già esistenti. Per le nuove invece abbiamo sempre interposto UK o Irlanda.
                  Tieni però presente che stiamo parlando di operazioni poste in essere da un commercialista a cui veniva emessa procura, parliamo poi di attività non create per vendere su Ebay nel dopolavoro ma bensì di aziende con proprietà ( veicoli, immobili, patrimoni ).

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                  • #10
                    Provo a fare una sintesi, correggetemi se sbaglio.
                    Tutto ciò che scrivo è frutto di mia conoscenza personale acquisita leggendo vari articoli giuridici. Sono nozioni da non professionista del settore, dunque esorto i più esperti del forum a porre un grande punto di domanda di seguito ogni mia affermazione e di correggere ogni eventuale errore.

                    Inizio con il Trust, farò un altro post in seguito riguardante la Fondazione.


                    Il Trust è un istituto giuridico tramite il quale una persona (denominata “settlor” o “disponente”) intesta dei suoi beni ad una terza persona (figura chiamata “trustee” che sarebbe l’amministratore dei beni in trust), affinché egli li amministri secondo le regole del trust e a beneficio di un qualcuno (il beneficiario).

                    Il Trust ruota intorno a queste tre figure principali.

                    Il Trust in se non ha persona giuridica, è soltanto un patto/contratto tra il settlor e il trustee.
                    I beni vengono infatti intestati non proprio al trust in se, ma al trustee in persona, che formalmente ne risulterà apparentemente proprietario.
                    Il trustee però, pur essendo intestatario dei beni, non può goderne per beneficio personale, essendo obbligato e gestire i beni secondo le regole del trust (specificate nel “trust deed”, che sarebbe l’atto istitutivo del trust) e nel miglior interesse del beneficiario. È quest’ultimo, infatti, a godere dei beni.

                    Domanda: il trust va registrato? In quali giurisdizioni? Come avviene la procedura di registrazione e cosa viene reso pubblico, esattamente?

                    Da qui deriva la scissione del concetto di proprietà, contemplato dalla common law ma non dalla civil law: il trustee è intestatario di un bene, ma non ne è pieno proprietario, perché non ne ha il diritto di godimento, ma solo la sua intestazione.

                    I beni che vengono intestati al trustee in conseguenza all’istituzione del trust creano una massa patrimoniale distinta da quella del trustee, vale a dire che il patrimonio personale del trustee non può confondersi con il patrimonio del trust, quindi qualunque azione futura che attacchi o comunque incida sul patrimonio personale del trustee (cause legali, divorzio, ecc) non potrebbe comunque toccare i beni del trust.

                    Domanda: come si distinguono i beni del trust dai beni personali del trustee (beni più svariati tra cui conti bancari)? In quali casi esiste l’obbligo di pubblicità di intestazione fiduciaria? A tal proposito mi è capitato diverse volte di vedere tra gli shareholder di una società o proprietario di immobile qualcosa tipo “Aulo Agerio AS Trustee of The Little Italy Trust” dove “Aulo Agerio” è il nome del trustee e “The Little Italy Trust” è il nome del trust.

                    Entrando nel vivo della protezione patrimoniale, bisogna ora analizzare cosa succede in caso di attacco al patrimonio degli altri due soggetti del trust: il settlor e il beneficiario.

                    Per quanto riguarda il settlor, la questione dovrebbe essere semplice: egli si separa dai beni nel momento in cui li trasferisce al trustee e in quell’esatto momento cessa di esserne proprietario/intestatario. A questo punto, se il trust non era stato istituito come “revocabile” (e quindi è “irrevocabile”) e il settlor non ha creato il trust per sfuggire a creditori presenti (non futuri ma già presenti *), i beni non possono più retrocedere al settlor (a meno che un giudice non disconosca il trust in se, per altri difetti, ma questa è un’altra storia), quindi qualunque azione verso il patrimonio del settlor non può avere effetti sui beni del trust.

                    *in realtà molti ordinamenti prevedono che debba passare un certo periodo di tempo, di solito compreso tra 1 e 5 anni, prima del quale i beni non si possono ritenere al sicuro al 100%, perché se arriva una causa che riguarda il patrimonio del settlor prima che questo intervallo di tempo sia trascorso, gli effetti del trust vengono disconosciuti e i beni retrocedono al settlor per entrare in concorso nell’eventuale causa.
                    Questo periodo di tempo è assimilabile ad una prescrizione e dovrebbe chiamarsi “statute of limitation”.



                    Riguardo il beneficiario, la questione è più complessa:
                    cosa impedisce a un giudice di ordinare al beneficiario di trasferire al suo creditore di volta in volta ogni diritto o bene che gli deriva da una distribuzione da parte del trust?

                    Esiste poi la figura facoltativa del Protector, assimilabile ad una figura di sorveglianza che vigila sulle azioni del trustee e può avere diversi poteri, tra cui il potere di veto su determinate azioni del trustee fino ad arrivare al potere di sostituire completamente il trustee.

                    La tre figure: settlor, trustee e beneficiario non possono essere ricoperte dalla stessa persona, altrimenti il trust è invalido.

                    Si può essere contemporaneamente settlor e beneficiario, per separarsi dai propri beni continuando a goderne, perdendo però un certo controllo su di essi.

                    Si può essere settlor e trustee allo stesso tempo, se il beneficiario è un terzo (di solito un figlio), per separarsi dai propri beni continuando ad amministrarli, ma per farne godere un terzo. In questo caso di parla di “trust autodichiarato”, ed essendo il settlor e il trustee la stessa persona, non avviene alcun trasferimento formale di beni tra settlor e trustee.


                    Dopo le dovute correzione che spero vogliate fare, seguirà altro post...

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                    • #11
                      Buonasera giorg. No, non è esatto, questa è la definizione che cercano di dare nei paesi ( Italia ) di civil law. E' in parte vera perchè se crei un trust interno ( come fanno quelli che scrivono quanto sopra ) sottostai a quanto riporti.

                      In effetti nelle giurisdizioni offshore ( che è dove si creano il 90% dei trust ) hanno creato l'asset protection trust che assomiglia più ad una società che ad un trust vero e proprio.

                      Il trust offshore lo crei come si crea una società e può benissimo essere una scatola vuota che riempi tu in seguito.

                      Il trust va registrato, cosa viene reso pubblico? dipende dalla giurisdizione. Offshore nulla .

                      "Obbligo di pubblicità" = qui ancora parliamo di legislazione che non riguarda trust offshore. Costituire un asset protection trust facendolo diventare interno, cioè utilizzando un trusteee italiano non ha il minimo senso. Se invece lo fai in tutela di un soggetto debole, della pubblicità non te ne frega nulla.

                      Parte del settlor : se parli di beni in Italia sì, altrimenti no.

                      Beneficiario : se questi riceve i frutti su un suo conto personale, in Italia, ovviamente possono essere pignorati. Non è detto però che debba riceverli. Il trust potrebbe da regolamento farsi carico delle spese correnti del beneficiario e/o concedere l'utilizzo dell'appartamento.
                      In questo caso il beneficiario potrebbe benissimo essere sprovvisto di conto corrente.

                      Protector : esatto

                      Le tre figure : esatto, per questo si usano le trustee companies come per Cook Islands.

                      Per quanto riguarda gli immobili vi sono delle procedure ( che perdonami ma in pubblico non le scrivo ) per farli "sparire".

                      Ricorda quanto ho scritto all'inizio : il trust detiene solo quote in società operative. Non si va mai a portare un trust offshore in Italia se non si vuole smontare e rendere pubblico tutto .

                      Ovviamente se tu sei libero da debiti, e realmente ti vuoi proteggere per un futuro ma attualmente inesistente pericolo, puoi benissimo lavorare in perfetta trasparenza.

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                      • #12
                        Vabbè dai, una procedura posso anche scriverla.

                        Poniamo che Tizio è proprietario di un immobile in Italia e vuole "liberarsene".

                        Tizio in primis si farà una perizia certificata del suo valore ( diciamo 500.000 euro ). Nel frattempo io creo una società ( diciamo UK per comodità ), capitale sociale 1000£

                        A questo punto io direttore convoco assemblea e delibero aumento di capitale fino a 450.000£ ( circa 515.000 euro ) e nella stessa sede assegno le quote dell'aumento di capitale a Tizio, il quale conferisce l'immobile nella società.

                        Conferisco poi procura speciale a trascrivere l'atto di conferimento preso un notaio italiano ad un avvocato o commercialista di fiducia di Tizio.

                        Tizio però non vuole comparire nei registri inglesi, quindi in concomitanza con la precedente assemblea sottoscriviamo anche un accordo di trust in cui io detengo la titolarità di tutte le quote per conto di Tizio, questo sarà particolarmente utile più tardi.

                        Registrato l'atto di conferimento in Italia l'immobile di Tizio diventa ufficialmente di proprietà della LTD.

                        Nel mentre ho provveduto a registrate un trust alle Isole Cook, a St.Vincent, a Nevis o dove ci è sembrato opportuno ( di sicuro offshore).
                        Durante il processo di formazione io ho assunto la qualifica di settlor ed ho conferito tutte le quote della LTD nel trust nominando beneficiario Tizio.
                        Se il trust è stato costituito alle Cook, il trustee sarà una IBC trustee company di proprietà di Tizio.

                        Alla fine del processo abbiamo :

                        Immobile italiano di proprietà di UK LTD
                        UK LTD di proprietà Trust Cook e come direttore della UK risulterà IBC trustee .

                        Chiunque provi a richiedere info si beccherà na pernacchia.

                        PS: ho scritto "io" ma "io" potrebbe benissimo essere una delle tante società-scatole vuote che uso come nominee.

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                        • #13
                          Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
                          La Fondazione invece è un istituto di civil law ed è principalmente creata per uno scopo, che può benissimo essere il mantenimento della famiglia.
                          Panama ha sviluppato le PIF , Private Investment Foundation le quali possono benissimo essere paragonate ad un trust.
                          A differenza del trust, la fondazione può essere costituita da chiunque e non necessita di trustee ma di un consiglio di amministrazione.
                          In termini pratici, se prendiamo la fondazione panamense questa viene costituita tramite atto dal notaio da parte dello studio legale incaricato e nello statuto non apparirà mai il nome del cliente.

                          Tutte le funzioni della fondazione sono indicate nel regolamento, che è un documento interno. In tale documento si possono indicare beneficiari o scopi primari, secondari e terzi. Posso quindi indicare che il beneficiario primario sono io ( cliente ), che alla mia morte beneficiario diverrà mio figlio e che alla sua morte beneficiario sarà mio nipote.
                          Come per il trust posso indicare dettagliatamente come la gestione deve avvenire.

                          In linea generale, parlando di trust e fondazioni "importanti" possiamo dire che mentre nel primo il patrimonio proviene interamente dal disponente e la gestione è estremamente rigida e dettagliata, nella seconda il patrimonio può provenire da donazioni esterne e la gestione è molto più libera. Nella fondazione è prefissato lo scopo, il come raggiungerlo sta nella libera scelta del consiglio.

                          A livello di tax planning personale la scelta tra uno strumento e l'altro dipende molto dalle necessità e dal patrimonio.
                          L'utilizzo di un trust, registrato magari in US, Jersey, Svizzera è da prendere in considerazione solo per capitali elevati ( minimo qualche milione ) e solo ed esclusivamente dopo una approfondita analisi, consulenza e comprensione del funzionamento. Un trustee serio farà il suo lavoro in maniera puntigliosa, questo significa che una volta conferiti i beni in trust sarà solo lui ad amministrare in base a quanto stabilito dal trust deed. Questo perchè sarà legalmente responsabile verso i beneficiari di qualsiasi operazione che danneggi o riduca il patrimonio del trust stesso.

                          Se invece parliamo di trust e fondazioni offshore ( Panama, Belize, Cook etc etc ), diviene tutto più utilizzabile in quanto voi ( il cliente ) avrete in mano una procura completa per operare e nessuno andrà mai a contestare operazioni in giurisdizioni offshore.
                          Di contro c'è però da dire che se utilizzati per la segregazione patrimoniale in Italia i trust così gestiti lasciano il tempo che trovano perchè facilmente contestabili come trust apparenti.

                          Personalmente ho diverse esperienze di utilizzo di fondazioni panamensi su Italia e queste lavorano bene, essendo entrambi i paesi basati sul civil law.

                          Sbagli a chiamarla cosi la panamense, dato che PIF sta per Private Interest Foundation, dato che proprio una fondazione non puo Investire in nulla legalmente parlando, quindi nessun INVESTMENT , che poi la PIF esiste pure Qua in Costa Rica copia della Panamense ed esiste pure in Messico e Guatemala ecc ecc , con la differenza che le altre non hanno nulla di presente in alcun registro pubblico a differenza di Panama .Inoltre per la normativa italiana va benone quella italiana di fondazione privata tanto per la normativa italiana qualsiasi bene italiano messo sotto fondazione straniera vale carta straccia per il giudice.

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                          • #14
                            Hai ragione, non so perché mi è uscito investment.
                            Riguardo all’utilizzo dell’italiana non sono d’accordo visto che fior di avvocati me la richiedono un motivo l’avranno.
                            Il fatto che vi siano dati pubblici a Panama è un bene : si dimostra chiaramente, registri pubblici alla mano, che fondatori, consiglio e amministratori sono panamensi.

                            Inviato da Tapatalk

                            Comment


                            • #15
                              Originariamente Scritto da HERO Visualizza Messaggio

                              un po complicato il dividendo ma sopratutto l'apertura del conto.


                              Impossibile aprirci conto alle PIF se non vai in Asia, in Asia vari hong kong singapore ecc aprono basta portare soldi , tanti , non fanno problemi, ma una pif in costa rica, panama ecc ecc rimane un sogno per i pesci che abboccano, le normative parlano chiaramente che non si apre nulla se la fondazione non abbia stabile sede e sia davvero coinvolta con il motivo per cui viene aperta, dato che non puo fare ne investimenti ne operazioni di lucro, ma solo beneficienza e opere caritatevoli stile ong in costa rica, panama ecc devi dimostrare tale lavoro con i fatti, le opere, i progetti, le adesioni e le sedi fisiche, altrimenti sanno gia che la usi a cazzo. Infine per quelle familiari, nello statuto ci devi scrivere che va per quello, e devi quindi gia di prima mano aggregarci un last will , e solo con il last will , testamento, nomi cognomi e nessun prestanome, una banca , dopo aver aperto tutte le flagship di dovere potrebbe aprirti un conto.

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