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E-Commerce dropshipping B2B in EU con merce in Italia

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  • E-Commerce dropshipping B2B in EU con merce in Italia

    Salve a tutti,

    ho intenzione di aprire un e-commerce dropshipping per la vendita di hardware per domotica domestica.

    I prodotti potranno essere acquistati anche da privati, ma la maggior parte dei clienti saranno aziende italiane.

    Il materiale viene prodotto da grossisti in Italia, quindi la fatturazione sarà Italia-P-Italia, dove P sarà il Paese di costituzione della mia società di dropshipping. Mentre la spedizione sarà Italia-Italia.

    Supponiamo che P sia un paese estero, EU o extra-EU.

    Le aziende italiane produttrici fatturano con IVA perché la merce non esce dall’Italia, mentre io da P mi trovo a fatturare senza IVA essendo una operazione B2B.

    Esiste un modo di gestire e recuperare l’IVA oppure l’unica opzione è usare una SRL italiana e quindi P=Italia?

    Grazie a tutti
    Last edited by nemad; 14/07/2022, 16:29.

  • #2
    ti sei risposto da solo .... oppure societa UE per fare esenzione iva ... ma dopo si aprono altri scenari con altre 30 combinazioni
    non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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    • #3
      Unica vera via percorribile e’ società EU registrata vies così la società italiana fatturerà in esenzione iva e spedirà in triangolazione al cliente della società intermediaria (altra società italiana in base a quello che hai detto)

      La società EU intermediaria a sua volta fatturerà in esenzione iva all’ultima società (italiana tua cliente)
      Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

      Comment


      • #4
        Originariamente Scritto da nemad Visualizza Messaggio
        Salve a tutti,

        ho intenzione di aprire un e-commerce dropshipping per la vendita di hardware per domotica domestica.

        I prodotti potranno essere acquistati anche da privati, ma la maggior parte dei clienti saranno aziende italiane.

        Il materiale viene prodotto da grossisti in Italia, quindi la fatturazione sarà Italia-P-Italia, dove P sarà il Paese di costituzione della mia società di dropshipping. Mentre la spedizione sarà Italia-Italia.

        Supponiamo che P sia un paese estero, EU o extra-EU.

        Le aziende italiane produttrici fatturano con IVA perché la merce non esce dall’Italia, mentre io da P mi trovo a fatturare senza IVA essendo una operazione B2B.

        Esiste un modo di gestire e recuperare l’IVA oppure l’unica opzione è usare una SRL italiana e quindi P=Italia?

        Grazie a tutti
        Puoi solo usare SRL italiana:

        - extra UE impossibile, visto che la merce non lascerà mai l'Europa non hai esportazione/importazione.
        - UE in reverse charge non puoi perché vale la regola della destinazione, e visto che lavorerai in drop Italia-Italia il giusto sistema di gestione iVA è quello su regime nazionale.

        Se tra l'altro tu vivi in Italia, non vedo a cosa ti potrebbe servire utilizzare un diverso paese europeo. Penserai mica di essere "anonimo"?

        Comment


        • #5
          Se non sei residente in Italia e non vivi in Italia puoi usare tranquillamente società eu registrata vies poiché dal punto di vista iva non cambia assolutamente nulla.
          Anche una semplice vendita srl a srl italiana viene effettuata in esenzione iva con ambe le parti registrate vies proprio per evitare le frodi iva.
          L’IVA si applica solo e soltanto sulla vendita finale B2C.
          Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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          • #6
            Grazie a tutti per le risposte.

            Attualmente sono residente alle Canarie e ho una SL con la quale finora ho commercializzato beni immateriali.

            Il problema che ho riscontrato con i beni fisici è che le società italiane produttrici si rifiutano di fatturare alla mia SL senza IVA, perché loro spediscono direttamente al cliente (altra SRL italiana) ad un indirizzo italiano.

            Dato che la merce non lascia mai l’Italia, per loro non si può fatturare senza IVA (reverse charge B2B).

            A questo punto mi chiedo: è corretta la loro supposizione oppure si dovrebbe fatturare in reverse-charge?

            Cosa cambia se si ha VIES?

            Una società delle Canarie che è fuori campo IVA, può ottenere VIES?


            Grazie ancora a tutti

            Comment


            • #7
              Hanno ragione i tuoi fornitori, se la merce non lascia il territorio nazionale va applicata IVA e non si può applicare il reverse charge.
              Avere o meno VIES non ti cambia nulla.

              Comment


              • #8
                No assolutamente. Per legge sono obbligati ad applicare esenzione iva anche per vendite a società italiane qualora ambe le parti siano registrate vies.

                A questo punto suppongo non siano loro registrati altrimenti non c’è nulla da verificare, la normativa parla chiaro.
                ART 41. Per cessioni intra comunitarie, anche Italia vs Italia.

                Basta che chiedi ad un commercialista italiano e ti saprà rispondere molto facilmente.
                Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

                Comment


                • #9
                  Purtroppo per lui non è così ed hanno ragione i suoi fornitori.

                  L'IVA è un imposta territoriale, il fatto che l'intermediario (lui) si trovi in altro paese europeo non influisce minimamente sulla territorialità dell'imposta.
                  Le acquisizioni intracomunitarie sono soggette a "sdoppiamento", da un lato (cessione) appartiene allo stato di partenza , dall'altro (acquisizione) allo stato di destinazione.

                  In questo caso la merce fisicamente non lascia il territorio nazionale e non rientra quindi nella fattispecie delle cessioni intra-comunitarie.
                  Anzi, avendo da quanto si capisce la maggior parte delle attività in Italia, la società spagnola dovrebbe a sua volta identificarsi IVA lì.

                  L'unico modo che ha per poter eludere la norma è quello di far spedire fuori Italia e successivamente ri-spedire al cliente finale o, in alternativa, essere lui a gestire la spedizione in modo da non far conoscere al mittente la reale destinazione della merce.

                  Qualsiasi fornitore accorto non effettuerà mai una cessione in reverse con consegna in Italia (specialmente a terzi in dropshipping) in quanto verrebbe considerato automaticamente co-responsabile per ogni singolo euro di IVA eventualmente evasa dall'intermediario comunitario.

                  Comment


                  • #11
                    No te lo posso assicurare, non funziona così.
                    Copio entrambi gli articoli inerenti l’utilizzo del reverse change in Italia ed in Europa.

                    Italia: Norma nazionale art. 17 co. 6 del DPR 633/72

                    Europa: Norma comunitaria art. 199-bis direttiva 2006/112/CE

                    Posso assicurarlo con certezza del 100% perché ho triangolato qualche decida di milioni di europe quando avevo ancora srl in Italia.

                    E’ stata proprio introdotta per evitare le frodi carosello …

                    Ovviamente si attua previa registrazione vies di ambe le parti, altrimenti l’IVA sarà indicata in fattura obbligatoriamente.
                    Last edited by bomber747; 17/07/2022, 11:24.
                    Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

                    Comment


                    • #12
                      Sentenza 1691/9 Commissione Tributaria Regione Toscana (28/09/2018)

                      cito

                      "Per quanto riguarda il primo punto controverso, relativo alle triangolazioni intracomunitarie, i Primi Giudici hanno risolto affermando che la norma che prevede la fatturazione senza applicazione dell'IVA, si prefigura, ai fini di evitare operazioni illecite, di rendere certa l'esportazione delle merci assicurandosi la consegna all'estero."

                      Ergo, hanno ragione i fornitori. O danno prova di esportazione o l'Agenzia delle Entrate non riconosce l'esenzione IVA, accertando il mancato addebito in fattura, procedendo nei loro confronti.

                      Per essere più chiari, i tuoi fornitori non possono (e sopratutto non vogliono) fatturare in esenzione IVA in quanto si trovano di fronte d una operazione potenzialmente inesistente sul piano soggettivo ( e quindi altrettanto potenzialmente evasiva).

                      Quello che loro sanno è che:
                      - è richiesta l'emissione fattura a cessionario UE ( Spagna) in esenzione IVA
                      - è richiesta la consegna a terzo (Italia). 1° Indice di frode: promiscuità dei soggetti in fattura.

                      Sostanzialmente i fornitori sanno che la merce rimarrà in Italia, ma non possono sapere quale fittizio giro di fatturazione può essere messo in atto a valle di quella da loro emessa.
                      Potenzialmente tu potresti ri-fatturare in esenzione ad una o più società EU/Italiane prima di arrivare alla società destinataria. (Frode Carosello)
                      Potenzialmente tu potresti essere una semplice "cartiera".
                      Potenzialmente loro potrebbero essere accusati di partecipare ad una frode iva, in quanto un qualsiasi imprenditore mediamente diligente deve rifiutare di porre in essere operazioni potenzialmente fraudolente.

                      Volendo non ti serve effettivamente una SRL italiana, ti basta anche identificarti fiscalmente in Italia (p.IVA) per poter gestire il tutto come una normale azienda locale.
                      Last edited by Andy Fratton; 18/07/2022, 11:27.

                      Comment


                      • #13
                        Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
                        Sentenza 1691/9 Commissione Tributaria Regione Toscana (28/09/2018)

                        cito

                        "Per quanto riguarda il primo punto controverso, relativo alle triangolazioni intracomunitarie, i Primi Giudici hanno risolto affermando che la norma che prevede la fatturazione senza applicazione dell'IVA, si prefigura, ai fini di evitare operazioni illecite, di rendere certa l'esportazione delle merci assicurandosi la consegna all'estero."

                        Ergo, hanno ragione i fornitori. O danno prova di esportazione o l'Agenzia delle Entrate non riconosce l'esenzione IVA, accertando il mancato addebito in fattura, procedendo nei loro confronti.

                        Per essere più chiari, i tuoi fornitori non possono (e sopratutto non vogliono) fatturare in esenzione IVA in quanto si trovano di fronte d una operazione potenzialmente inesistente sul piano soggettivo ( e quindi altrettanto potenzialmente evasiva).

                        Quello che loro sanno è che:
                        - è richiesta l'emissione fattura a cessionario UE ( Spagna) in esenzione IVA
                        - è richiesta la consegna a terzo (Italia). 1° Indice di frode: promiscuità dei soggetti in fattura.

                        Sostanzialmente i fornitori sanno che la merce rimarrà in Italia, ma non possono sapere quale fittizio giro di fatturazione può essere messo in atto a valle di quella da loro emessa.
                        Potenzialmente tu potresti ri-fatturare in esenzione ad una o più società EU/Italiane prima di arrivare alla società destinataria. (Frode Carosello)
                        Potenzialmente tu potresti essere una semplice "cartiera".
                        Potenzialmente loro potrebbero essere accusati di partecipare ad una frode iva, in quanto un qualsiasi imprenditore mediamente diligente deve rifiutare di porre in essere operazioni potenzialmente fraudolente.

                        Volendo non ti serve effettivamente una SRL italiana, ti basta anche identificarti fiscalmente in Italia (p.IVA) per poter gestire il tutto come una normale azienda locale.
                        Il vies e’ stato inventato proprio per quello… per tracciare le merci dall’inizio alla fine pertanto anche fossero 10 le società che hanno rapporti commerciali tra loro e tutte sono registrate vies la merce non sparisce affatto e anzi viene tutta tracciato per filo e per segno poiché il vies impone una doppia registrazione della medesima fattura per ogni azienda, sia nei beni in entrata (registro entrate) sia nei beni in uscita (registro uscite) pur essendo solo una la vera fattura commerciale ricevuta.

                        Purtroppo non posso caricare una registrazione mensile vies intracomunitaria poiché ci sono dati privati altrimenti lo farei volentieri così che sia più semplice da capire.

                        Comunque sia se non ti accettano la fattura in esenzione iva vedrai che il problema non e’ assolutamente quello dell’impossibilità dell’esenzione in fattura bensì la non presenza del loro vat all’interno del sistema vies.

                        Inseriscilo qua e vedrai tu stesso il risultato…

                        Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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                        • #14
                          No il VIES non serve a nulla contro le frodi carosello. La frode carosello, che altro non è che una frode iva ripetuta, si basa sull'interposizione di un "missing trader" in una cessione comunitaria/nazionale. L'IVA non sparisce, è il missing trader a sparire.

                          Come ben spiega la "Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, 16 aprile 2004, Comunicazione 260, punto 3.2.2.":

                          Una cosidetta "società intermedia"(A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente ad una "società fittizia"(B) in altro stato membro.
                          La società (B) acquista le merci senza pagare l'IVA e poi effettua una fornitura nazionale ad una società terza (C), denominata "broker".
                          La società (B) incassa l'IVA sulle vendite fatta al "broker", ma non la versa all'Erario e scompare (da qui il termine di "missing trader").
                          La società (C) chiede il rimborso IVA sugli acquisti effettuati da (B).
                          La perdita per l'Erario sarà quindi pari al mancato incasso dell'IVA di B + il rimborso per lo stesso importo a C ( quindi 2 volte il valore IVA).

                          Fin qua siamo di fronte ad una frode IVA "standard".

                          A questo punto la società (C) può dichiarare una fornitura comunitaria ad (A) ed il giro ricomincia. Da qui il termine di "carosello".
                          Tutte sono regolarmente registrate VIES, ma una -il missing trader- è destinata a sparire per venir sostituita almeno annualmente da una nuova entità sempre ovviamente intestata a prestanomi, nullatenenti, persone senza fissa dimora.

                          Spesso tra B e C vengono inserite altre "società cuscinetto" che possono anche essere all'oscuro della frode.


                          Nel nostro caso l'ipotesi potrebbe essere la seguente:

                          A- è la società spagnola di nemad
                          C- è il destinatario della merce.

                          Se inseriamo una SRL "missing trader" che riceve fattura esente IVA dalla spagnola e fattura con IVA al cliente finale, per poi sparire senza versare il dovuto, abbiamo creato una classica frode IVA internazionale.
                          Se poi il destinatario della merce (C) rivende in esenzione IVA alla spagnola di Nemad, il giro si può ripetere ed abbiamo costruito una frode carosello.

                          In genere tali frodi avvengono con articoli costosi (auto di lusso, orologi, computers, telefonini) avendo un alto valore con poco spazio occupato, ma nulla vieta che possa essere utilizzato qualsiasi altro prodotto reperibile sul mercato.

                          Vi sono casi documentati di frodi carosello dove neanche c'era la merce, e si muovevano solo fatture.

                          Comment


                          • #15
                            Originariamente Scritto da Andy Fratton Visualizza Messaggio
                            No il VIES non serve a nulla contro le frodi carosello. La frode carosello, che altro non è che una frode iva ripetuta, si basa sull'interposizione di un "missing trader" in una cessione comunitaria/nazionale. L'IVA non sparisce, è il missing trader a sparire.

                            Come ben spiega la "Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'utilizzo degli accordi di cooperazione amministrativa nella lotta antifrode in materia di IVA, 16 aprile 2004, Comunicazione 260, punto 3.2.2.":

                            Una cosidetta "società intermedia"(A) effettua una fornitura di merci intracomunitaria esente ad una "società fittizia"(B) in altro stato membro.
                            La società (B) acquista le merci senza pagare l'IVA e poi effettua una fornitura nazionale ad una società terza (C), denominata "broker".
                            La società (B) incassa l'IVA sulle vendite fatta al "broker", ma non la versa all'Erario e scompare (da qui il termine di "missing trader").
                            La società (C) chiede il rimborso IVA sugli acquisti effettuati da (B).
                            La perdita per l'Erario sarà quindi pari al mancato incasso dell'IVA di B + il rimborso per lo stesso importo a C ( quindi 2 volte il valore IVA).

                            Fin qua siamo di fronte ad una frode IVA "standard".

                            A questo punto la società (C) può dichiarare una fornitura comunitaria ad (A) ed il giro ricomincia. Da qui il termine di "carosello".
                            Tutte sono regolarmente registrate VIES, ma una -il missing trader- è destinata a sparire per venir sostituita almeno annualmente da una nuova entità sempre ovviamente intestata a prestanomi, nullatenenti, persone senza fissa dimora.

                            Spesso tra B e C vengono inserite altre "società cuscinetto" che possono anche essere all'oscuro della frode.


                            Nel nostro caso l'ipotesi potrebbe essere la seguente:

                            A- è la società spagnola di nemad
                            C- è il destinatario della merce.

                            Se inseriamo una SRL "missing trader" che riceve fattura esente IVA dalla spagnola e fattura con IVA al cliente finale, per poi sparire senza versare il dovuto, abbiamo creato una classica frode IVA internazionale.
                            Se poi il destinatario della merce (C) rivende in esenzione IVA alla spagnola di Nemad, il giro si può ripetere ed abbiamo costruito una frode carosello.

                            In genere tali frodi avvengono con articoli costosi (auto di lusso, orologi, computers, telefonini) avendo un alto valore con poco spazio occupato, ma nulla vieta che possa essere utilizzato qualsiasi altro prodotto reperibile sul mercato.

                            Vi sono casi documentati di frodi carosello dove neanche c'era la merce, e si muovevano solo fatture.
                            Mi sa che è’ un po’ vecchia questa “definizione”

                            Fino al 2018 era esattamente come dici tu.
                            Dal 2018 hanno implementato il reverse change, art 17, anche per le vendite itra nazionali proprio per evitare le frodi carosello, ossia la richiesta rimborso iva non dovuta poiché non pagata,come hai ben detto te.

                            Con l’art 17 intra nazionale eviti la frode carosello poiché a livello b2b lavori sempre in esenzione iva, a prescindere dal numero di trade (vendite tra aziende) vengono effettuate.

                            Pertanto non si può effettuare una frode iva non venendo ne pagata all’acquisto ne ricevuta in fattura alla vendita.

                            Successivamente sarà cura dell’ultima società destinataria della merce andare a emettere fattura/scontrino con iva esposta quando effettuerà una vendita B2C (soggetto privato).

                            Per riassumere dal 2018 in poi come hanno ovviato alla classica frode carosello:

                            Vendita B2B soggetta ad art.17 (esenzione iva) sia qualora si perfezionasse a livello nazionale che europeo.

                            Vendita B2C (vendita a soggetto privato): con iva esposta.

                            In questo modo e’ molto più semplice risalire al nodo della catena che ha perfezionato la frode poiché e’ per forza dì cose l’ultimo.

                            Tutto questo solamente se il vat e’ registrato vies.
                            In Italia e’ comune ricevere la registrazione di ambedue senza alcun problema tuttavia in molte nazioni eu il vies non viene concesso così facilmente a meno di cauzioni sostanziose…
                            Last edited by bomber747; 18/07/2022, 20:34.
                            Se non impari ad essere pagato anche quando dormi, lavorerai fino alla morte.

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