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L'Esterovestizione....questa sconosciuta

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  • L'Esterovestizione....questa sconosciuta

    Buonasera a tutti, e’ un po’ di tempo che leggo qua e la’ di “esterovestizione” in questo forum e mi sembra che questo concetto non sia proprio chiarissimo a tutti.
    Partiamo dalla definizione di questa invenzione del genio italico malefico sul quale, credo, siamo tutti d’accordo (anche perché e’ definita da una norma di legge).

    Cito da Wikipedia:

    Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni (quest'ultima a mio modesto parere e' una cagata di Wikipedia).

    Normativa italiana
    L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
    • La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
    • La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia;
    • L'oggetto principale è localizzato in Italia.
    • A partire dal primo gennaio 2008 vige il comma 5 bis dell'articolo 73: salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
    Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.



    Ma quali sono le vere conseguenze dell’eventuale contestazione di questo morbo malefico chiamato Esterovestizione ???

    Le conseguenze in sede di accertamento, vanno leggermente oltre l’eventuale evasione fiscale (che addirittura puo' non esserci):
    -puo’ essere contestata l’omessa tassazione del reddito realizzato dalla società (e fin qui tutto bene…più o meno);
    -puo’ essere contestato l’omesso assoggettamento ad IVA del fatturato realizzato (ahi ahi….soprattutto se si fattura a società italiane);
    -puo’ essere contestata l’omessa tenuta della contabilità (ahi);
    -puo’ essere contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (ahi ahi ahi).

    La norma di cui sopra stabilisce l’attrazione della societa’ ritenuta esterovestita nella sfera fiscale italiana con tutte le conseguenze del caso.
    Esempio limite: società Pippo & Pluto OOD costituita in Bulgaria (scusatemi ma ho un chiodo fisso) nel 2013 con fatturato zero nel 2013 e zero del 2014 (società’ dormiente che presenta in Bulgaria un semplice bilancino a zero) ma che ricade nella fattispecie dell’esterovestizione. Non ci crederete mai (uhhhhh) ma nel 2014 “sarebbe” soggetta agli studi di settore…e in ogni caso avrebbe dovuto depositare il bilancio in Italia (si avete letto bene...Italia) per entrambe gli anni.

    Qualcuno di voi dira’….eh ma io lo sapevo già’….mi fa piacere, ma io voglio scolpirlo nella pietra.
    Se ho scritto delle puttanate....correggetemi pure.

    Peace & Love

    Admin

  • #2
    Si e' una buona analisi. L'esterovestizione e' una trappola formidabile nella quale si puo' ricadere facilmente, specie quando l'AdE sara' in possesso dei dati bancari dai quali potra' investigare su chi ad esempio movimenta un conto e da dove. Ecco immaginiamo un amministratore italiano che dispone un bonifico mentre si trova in Italia e scatta la presunzione che la societa' sia di fatto amministrata dall'Italia.
    Con le nuove norme sullo scambio di informazioni, l'esterovestizione e le norme CFC diverrano le armi preferite dall'AdE per succhiare il sangue a chi opera con societa' estere anche in modo legittimo.

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    • #3
      La bestia non vuole morire e non le basta piu' nutrirsi del sangue dei suoi sventurati sudditi, adesso non esisterà a divorarli pur di sopravvivere in qualche modo.


      questo mostro chiamato stato italiano va ucciso, in ogni modo possibile, cominciando a togliergli la linfa vitale, i soldi. Quando sarä debole, sarà facile ucciderlo.

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      • #4


        questa dittatura attuale è molto peggio del fascismo....


        anzi il ventennio a confronto era un paradiso...




        http://www.elusione-fiscale.com

        per chi non si rassegna a farsi derubare...
        Last edited by Edmond_Dantès; 07/03/2015, 12:39.

        Comment


        • #5
          noi non ci rassegnamo, caro Edmond; certo è pieno di nemici là fuori, ma molti nemici molto onore.

          Comment


          • #6
            Ciao a tutti,
            Ciò che mi chiedo io è questo:

            Creando società a Malta con amministratore maltese e comparendo come azionista, rischio parecchio?
            Magari dichiaro, nella denuncia dei redditi, la partecipazione a questa SRL maltese e un piccolo stipendio annuo (quindi tassato anche in Italia).

            Inoltre, a fine anno, gli utili verranno girati in una holding EAU..

            P_S Lavoro online!

            E' da pazzi?

            Comment


            • #7
              Originariamente Scritto da Admin Visualizza Messaggio
              Buonasera a tutti, e’ un po’ di tempo che leggo qua e la’ di “esterovestizione” in questo forum e mi sembra che questo concetto non sia proprio chiarissimo a tutti.
              Partiamo dalla definizione di questa invenzione del genio italico malefico sul quale, credo, siamo tutti d’accordo (anche perché e’ definita da una norma di legge).

              Cito da Wikipedia:

              Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni (quest'ultima a mio modesto parere e' una cagata di Wikipedia).

              Normativa italiana
              L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
              • La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
              • La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia;
              • L'oggetto principale è localizzato in Italia.
              • A partire dal primo gennaio 2008 vige il comma 5 bis dell'articolo 73: salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
              Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.



              Ma quali sono le vere conseguenze dell’eventuale contestazione di questo morbo malefico chiamato Esterovestizione ???

              Le conseguenze in sede di accertamento, vanno leggermente oltre l’eventuale evasione fiscale (che addirittura puo' non esserci):
              -puo’ essere contestata l’omessa tassazione del reddito realizzato dalla società (e fin qui tutto bene…più o meno);
              -puo’ essere contestato l’omesso assoggettamento ad IVA del fatturato realizzato (ahi ahi….soprattutto se si fattura a società italiane);
              -puo’ essere contestata l’omessa tenuta della contabilità (ahi);
              -puo’ essere contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (ahi ahi ahi).

              La norma di cui sopra stabilisce l’attrazione della societa’ ritenuta esterovestita nella sfera fiscale italiana con tutte le conseguenze del caso.
              Esempio limite: società Pippo & Pluto OOD costituita in Bulgaria (scusatemi ma ho un chiodo fisso) nel 2013 con fatturato zero nel 2013 e zero del 2014 (società’ dormiente che presenta in Bulgaria un semplice bilancino a zero) ma che ricade nella fattispecie dell’esterovestizione. Non ci crederete mai (uhhhhh) ma nel 2014 “sarebbe” soggetta agli studi di settore…e in ogni caso avrebbe dovuto depositare il bilancio in Italia (si avete letto bene...Italia) per entrambe gli anni.

              Qualcuno di voi dira’….eh ma io lo sapevo già’….mi fa piacere, ma io voglio scolpirlo nella pietra.
              Se ho scritto delle puttanate....correggetemi pure.

              Peace & Love

              Admin
              Buongiorno,

              l'analisi da te effettuata è abbastanza completa e dettagliata,
              tuttavia, sperando di fare cosa gradita, voglio specificare quali possono essere le violazioni amministrative ovvero penali conseguenti all'accusa di esterovestizione:

              Gli illeciti amministrativi che potrebbero configurarsi sono contemplati dal L.lgs. 471/1997 e dal dpr. 605/1973; essi sono:

              • Omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini iva/ires;
              • Omessa richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale;
              • Omessa presentazione della dichiarazione di inizio attività e del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti obbligatori;
              • Omessa (o infedele) presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Ires;
              • Omessa (o infedele) presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA;
              • Omessa (o infedele) presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irap.


              Gli illeciti penali (contemplati dal d.lgs. 74/2000) sono invece:

              • Dichiarazione infedele ai fini Ires/Iva;
              • Omessa dichiarazione ai fini Ires/Iva.


              Fonte: http://www.moneylaundering.it/2015/0...ni-tributarie/

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              • #8
                Buongiorno e benvenuto a bordo

                Comment


                • #9
                  Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
                  Buongiorno e benvenuto a bordo
                  Grazie!

                  Comment


                  • #10
                    ormai questi imbecilli ignoranti che governano la penisola italica hanno superato ogni limite...

                    bisogna che qualcuno si decida a portarli davanti alla corte di giustizia dell'Aia e vengano processati per crimini contro l'umanità...

                    Milosevic, Karadzic & Mladic, in fondo non hanno fatto molto di peggio
                    (visto il numero dei suicidi di partite iva e le colonne di profughi in fuga dalla pulizia etnico-fiscale di questi comunisti all'Amatriciana)





                    scambiate pure le foto,
                    il risultato non cambia...
                    ...sono tutti ugualmente colpevoli !!!



                    Comment


                    • #11
                      Salve, sarebbe interessante capire se e' dichiarazione infedele o omessa dichiarazione in quanto i limiti del penale sono diversi.
                      50.000 EUR per la prima e 30.000 per la seconda ma ho letto di recente che erano stati alzati nel caso di dichiarazione infedele .

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                      • #12
                        Si rischi in quanto molto probabilmente andranno a scavare a fondo sull'attività della maltese , senza contare che basta andare a vedere chi è il beneficiario del conto della maltese stessa per fare 2+2 .
                        In linea generale , quello che vorresti fare va bene su strutture medio-grandi , dove in effetti ci sono varie figure che interagiscono
                        Originariamente Scritto da pensionato Visualizza Messaggio
                        Ciao a tutti,
                        Ciò che mi chiedo io è questo:

                        Creando società a Malta con amministratore maltese e comparendo come azionista, rischio parecchio?
                        Magari dichiaro, nella denuncia dei redditi, la partecipazione a questa SRL maltese e un piccolo stipendio annuo (quindi tassato anche in Italia).

                        Inoltre, a fine anno, gli utili verranno girati in una holding EAU..

                        P_S Lavoro online!

                        E' da pazzi?

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                        • #13
                          Nell'EU ed in generale nella maggioranza dei paesi OCSE la direzione che si è presa è quella di uno scambio sempre maggiore di informazioni, ergo, i tempi della società estera gestita dalla scrivania di casa in Italia sono finiti. L'evasore/elusore di piccolo/medio cabotaggio deve secondo me farsi una ragione del fatto che trasferirsi fuori dal proprio paese per operare con una accettabile tranquillità è ormai una necessità. Molti paesi l'hanno capito da un pezzo e non è un caso che hanno attivato programmi vantaggiosi per acquisire la residenza/cittadinanza per i soggetti extra EU e agevolazioni importanti per chi si sposta da paese EU.
                          Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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                          • #14
                            Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
                            Molti paesi l'hanno capito da un pezzo e non è un caso che hanno attivato programmi vantaggiosi per acquisire la residenza/cittadinanza per i soggetti extra EU e agevolazioni importanti per chi si sposta da paese EU.
                            i soggetti extra EU hanno interesse ad acquistire un passaporto EU per vari motivi, ma soprattutto per poter passare il loro tempo indisturbati nei paesi dell'unione e condurre comunque i loro affari offshore. Dall'altra parte per i soggetti EU è diventato necessario ottenere un passaporto extra eu per poter riottenere un minimo di privacy che è stata tolta loro un pezzo alla volta facendoli ritrovare con il di dietro alla finestra senza neanche accorgersene quasi. un po' come si cuoce una rana...
                            I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

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                            • #15
                              Originariamente Scritto da David Visualizza Messaggio
                              i soggetti extra EU hanno interesse ad acquistire un passaporto EU per vari motivi, ma soprattutto per poter passare il loro tempo indisturbati nei paesi dell'unione e condurre comunque i loro affari offshore. Dall'altra parte per i soggetti EU è diventato necessario ottenere un passaporto extra eu per poter riottenere un minimo di privacy che è stata tolta loro un pezzo alla volta facendoli ritrovare con il di dietro alla finestra senza neanche accorgersene quasi. un po' come si cuoce una rana...
                              Non so come funziona per i passaporti extra EU ma chi ha il doppio passaporto EU (es. passaporto inglese + passaporto italiano o passaporto irlandese + italiano) viene matchato qui all'UK border ossia HMRC conosce per ogni soggetto che c'è un doppio passaporto e vengono considerati entrambe ai fini della residenza fiscale qui in UK. Vale a dire, se entro in UK con passaporto italiano e ci sto un mese, esco, rientro usando il passaporto irlandese e ci sto un altro mese, HMRC sa che sono in UK per due mesi. Non so come facciano ma è così. Non so ripeto se il discorso è valido anche per passaporti extra EU ma me lo immagino un italiano ad entrare in UK con passaporto di Nauru, gli farebbero il terzo grado.....
                              Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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