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L'Esterovestizione....questa sconosciuta

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  • #46
    Se legano la LLC ad un italiano , residente in Italia e che gestisce il tutto dall Italia , questo si becca esterovestizione , onessa dichiarazione , omessa liquidazione e versamento iva ,e qualche altra omissione .

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    • #47
      Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
      Chi lavora con una società offshore non è soggetto a questa legge

      Esempio: un cittadino italiano, residente in italia, ha una delaware llc con cui vende le sue app in tutto il mondo tramite un sito su piattaforma offshore, gli incassi vanno su un conto offshore della società.

      Qua non c'è esterovestizione, forse omessa dichiarazione, ma se non divide gli utili e i fondi restano sul conto societario la vedo dura per il fisco italiano.
      Dopo tanto tempo che non scrivevo su questo forum, vedo che l'andazzo è addirittura peggiorato (ed è tutto dire). Escape......E TU SARESTI UN CONSULENTE OFFSHORE ??? Ma sai almeno cos'è l'esterovestizione ????? se tu risiedi in Italia e lavori in Italia con un'offshore senza nulla dichiarare sei in PIENA ESTEROVESTIZIONE, a prescindere dal fatto che gli utili vengano divisi o meno ! Ma dove c....o hai letto che se non dividi gli utili l'esterovestizione non si concretizza ??? Ragazzi finitela di blaterare inesattezze perchè mandate la gente in PENALE ! Dateci un taglio ! invece di improvvisarvi consulenti offshore dall'oggi al domani studiate la materia, anzichè fuorviare la gente ignara che si fida della vostra incompetenza. E per chi non fosse ancora convinto di quello che sto scrivendo, riporto un breve spezzone da una pagina del sito di Escape:



      "Nel caso in cui tutto dovesse andare per il verso sbagliato, comunque, il tuo amministratore potrebbe semplicemente non distribuire gli utili sottoposti a sequestro"

      nel caso in cui tutto dovesse andare per il verso sbagliato......a parte la puerilità di linguaggio riscontrabile nel testo di quella pagina, in altre parole Escape vi sta dicendo che, anche se con la sua collaudata tecnica offshore vi dovessero inc.....re comunque (e di sicuro accade, se lui stesso ha messo le mani avanti), avrete sempre pronta la via d'uscita (tutta da dimostrare ovviamente, ma questo è un altro discorso, tanto alla fine inc....no voi, mica lui !!)

      P.S. Moderatore, è gradito che tu non continui a cancellare i miei post informativi. Capisco che qui dentro abbiate ormai fatto cartello e vi spartiate da buoni "amici" quel poco di lavoro che vi arriva, ma anche lo schifo ha un limite. E visto che scrivi sempre di fidarsi di chi qui dentro ha centinaia di messaggi al suo attivo, prova magari a rivedere le tue convinzioni su alcuni personaggi.....se davvero sei una persona competente e coerente, cancella anche quei post che presentano contenuti e consigli PALESEMENTE ILLECITI. Perchè in caso contrario si potrebbe ipotizzare una bella associazione a delinquere, dato che, dei grandi guru presenti qui dentro, non ne ho mai visto UNO scrivere che quanto consigliato talvolta è da reato penale. Come mai, se siete così grandi esperti ???? Fate finta di non pensare solo al vostro portafoglio, per una volta, che qui state giocando con la vita di chi si affida a voi.
      Last edited by ; 16/01/2016, 16:45.

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      • #48
        Scusa Sandokan, ma io parlavo di società offshore, no di Delaware

        Se la società offshore è schermata come si deve, mi sembra chiaro che le autorità fiscali italiane non avranno alcun soggetto da incolpare.

        Le Delaware sono società in chiaro, a meno che non siano incorporate con una offshore e tutte le precauzioni del caso.

        Prima devono trovare il reale beneficiario della società, poi muovere l'accusa di esterovestizione.

        Vi ricordo il caso della casa di Montecarlo, che era intestata ad una società di St Lucia e non sono mai riusciti ad arrivare UFFICIALMENTE al beneficiario della società.

        Se la tua intenzione è di fare terrorismo per spingere gli utenti a residenze estere fai pure, sicuramente chi avrà intenzione di lavorare con società offshore dall'italia ha la libertà di poter ascoltare varie campane.

        Adesso capisco perchè sei stato bannato!
        Last edited by Escape; 17/01/2016, 21:48.

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        • #49
          Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
          Scusa Sandokan, ma io parlavo di società offshore, no di Delaware

          Se la società offshore è schermata come si deve, mi sembra chiaro che le autorità fiscali italiane non avranno alcun soggetto da incolpare.

          Le Delaware sono società in chiaro, a meno che non siano incorporate con una offshore e tutte le precauzioni del caso.

          Prima devono trovare il reale beneficiario della società, poi muovere l'accusa di esterovestizione.

          Vi ricordo il caso della casa di Montecarlo, che era intestata ad una società di St Lucia e non sono mai riusciti ad arrivare UFFICIALMENTE al beneficiario della società.

          Con questo non cerco polemiche con te, e ti invito di fare altrettanto!
          scusa ma stai menando il can per l'aia, giusto per confondere le idee. Io non ho fatto nessuna polemica, ho solo messo in risalto la tua inadeguatezza. Tu alludevi proprio al Delaware invece, prova a rileggere quello che avevi scritto. Delaware o no, continui ad evitare il nocciolo del discorso. Che prima debbano trovare il reale beneficiario di una società offshore è un altro paio di maniche, ma nel frattempo chi la usa lavorando e risiedendo in Italia va automaticamente in esterovestizione, nonostante tu abbia affermato il contrario. Ma fa ridere anche la tua considerazione "qui non c'è esterovestizione, forse omessa dichiarazione"......FORSE ??? mah vedi tu ! lavorare in Italia, risidere in Italia, fatturare con una offshore e non dichiarare nulla al fisco italiano.....cosa dici, secondo te FORSE è omessa dichiarazione ???? ma FORSE eh !!! Escape tu di offshore mi sa che mastichi poco e dai consigli sballati che sono da codice penale. D'altronde, è inutile che tu sbandieri tanto il fatto che prima devono risalire al proprietario della offshore e bla bla bla....nel link del tuo sito che ho pubblicato sei tu stesso ad ammettere che esiste la possibilità che tutto vada per il verso sbagliato. VERO ???????

          Io non faccio nessun terrorismo, bensì informazione e non vendo nessuna residenza. Quella che fai tu è anch'essa informazione (a fini commerciali), ma fornisci indicazioni errate che, se prese per veritiere, possono mettere nei casini chi si rivolge a personaggi come te. Sei solo un venditore, non un esperto. E siccome tu apparterresti alla schiera dei "Senior member" che il moderatore ama tanto incensare qui, dico che c'è seriamente da preoccuparsi. Altro che terrorismo, qui dentro c'è una ciarlataneria da far paura.....e non sapete più che pesci pigliare per sbolognare via qualche società offshore a qualche disperato che crede di affidarsi a consulenti seri e preparati.

          Hai ragione comunque sul fatto che ognuno ha il diritto di ascoltare varie campane: anche la mia, appunto, e se pensi che essere bannato per questo sia giusto, allora mi sa che non conosci il significato del termine DEMOCRAZIA e ti piacerebbe solo allontanare i soggetti scomodi che mettono a nudo tutta la tua inadeguatezza in materia.

          P.S. Dato che qui vige la regola di screditare fiduciarie offshore più o meno note (ne conosco indirettamente un paio che, a differenza di quanto dite solo per tirare acqua al vostro mulino, funzionano egregiamente), vi ricordo che almeno di quelle società è possibile sapere nome e cognome del titolare, nonchè dei consulenti che vi lavorano all'interno. Di voi, invece, non si sa nulla e uno si deve fidare di inviare i propri documenti e i propri soldi a un'anonima società offshore. Che bravi ! e poi avete anche il coraggio di lavarvi la bocca dei concorrenti.....ma smettetela va...

          Il vostro "prendere le precauzioni del caso" o "adeguatamente strutturato" equivale ad avere una offshore con nominee o incorporata in un'altra offshore, non è che avete la bacchetta magica. ma soprattutto.....perchè non scrivete direttamente: TI CREO LA OFFSHORE COSI' PUOI FARE TUTTO IL NERO CHE VUOI ??? perchè è proprio questo il significato delle due espressioni sopra citate. Ma scrivetelo no ? di cosa avete paura, non avete detto che tanto siete tutti espatriati ? Che dici Escape....la soluzione che tu avevi proposto per lavorare e risiedere in ITA con offshore al seguito senza nulla dichiarare non è certo per fare BIANCO......dico bene ????
          Last edited by ; 17/01/2016, 22:19.

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          • #50
            Originariamente Scritto da sandokan Visualizza Messaggio
            lavorare in Italia, risidere in Italia, fatturare con una offshore e non dichiarare nulla al fisco italiano.....cosa dici, secondo te FORSE è omessa dichiarazione ???? ma FORSE eh !!! Escape tu di offshore mi sa che mastichi poco e dai consigli sballati che sono da codice penale. D'altronde, è inutile che tu sbandieri tanto il fatto che prima devono risalire al proprietario della offshore e bla bla bla....nel link del tuo sito che ho pubblicato sei tu stesso ad ammettere che esiste la possibilità che tutto vada per il verso sbagliato. VERO ???????
            Arridaie, ma se non trovano il socio perchè la giurisdizione offshore non fa scambio informazioni chi accusano?

            Facciamo un esempio: Società di Nevis con conto bancario a St Vincent come fanno a risalire al socio della società?

            Dimmelo tu, perchè sono molto curioso.

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            • #51
              Facciamo un secondo esempio:

              Società Delaware incorporata da una società di Nevis, conto bancario St Vincent

              Chi accusano di esterovestizione?

              Devono avere la sfera di cristallo, perchè dalla giurisdizione di Nevis escono info solo per reati gravissimi, comprovati e stra documentati dalle autorità che richiedono le informazioni.

              Idem per St Vincent, nessun trattato di scambio info con l'Italia.

              E con questo ti liquido perchè hai rotto abbastanza!

              Adios

              Comment


              • #52
                Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
                Facciamo un secondo esempio:

                Società Delaware incorporata da una società di Nevis, conto bancario St Vincent

                Chi accusano di esterovestizione?

                Devono avere la sfera di cristallo, perchè dalla giurisdizione di Nevis escono info solo per reati gravissimi, comprovati e stra documentati dalle autorità che richiedono le informazioni.

                Idem per St Vincent, nessun trattato di scambio info con l'Italia.

                E con questo ti liquido perchè hai rotto abbastanza!

                Adios
                rispondi tu a una domanda: se tutto è così sicuro e blindato, come mai a questa pagina del tuo sito:



                descrivi più di una possibilità in cui le cose possono non andare per il verso giusto ? parli di "creditore" e via dicendo.....ma un creditore che possa attaccare il patrimonio del titolare della offshore non presuppone certo l'esistenza di reati gravissimi come scrivi tu...i reati gravissimi sono traffico di armi, di uomini, di droga, ecc. ecc. ma non esistono creditori in quel caso....allora, ti va di spiegarlo ? perchè qui scrivi una cosa e sembra che tutto sia impenetrabile, sul tuo sito invece ti pari il sederino perchè, se poi qualcosa va storto, potrai sempre dire che l'avevi scritto ma, guarda caso, non fai accenno a tipologie di reati, parli solo di generici creditori.....grande esperto, cosa puoi dire in proposito ? troppo comodo liquidare la questione scrivendo che ho rotto....la verità è scomoda caro Escape, solo che qui troppo spesso tutti tacciono per interesse....

                Concludo ribadendo che hai spostato del tutto il senso della mia risposta: tu hai affermato che non esista esterovestizione, io invece puntualizzo che, facendo come tu hai suggerito di fare, esistono tutti i presupposti per ricadere nell'esterovestizione. Che poi debbano risalire al titolare della offshore è un altro discorso, ma il tuo sistema (residenza ITA, lavoro in Ita con società offshore, tutto a nero) è ILLECITO. Se poi l'utente se la sente di rischiare è una scelta sua, ma sarebbe tuo DOVERE PROFESSIONALE dire le cose esattamente come stanno, anzichè evidenziare solo ciò che fa comodo a te
                Last edited by ; 17/01/2016, 22:42.

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                • #53
                  Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
                  Facciamo un secondo esempio:

                  Società Delaware incorporata da una società di Nevis, conto bancario St Vincent

                  Chi accusano di esterovestizione?

                  Devono avere la sfera di cristallo, perchè dalla giurisdizione di Nevis escono info solo per reati gravissimi, comprovati e stra documentati dalle autorità che richiedono le informazioni.

                  Idem per St Vincent, nessun trattato di scambio info con l'Italia.

                  E con questo ti liquido perchè hai rotto abbastanza!

                  Adios
                  ammesso e non concesso, come ho riferito prima di natale, che al momento (domani nessuno lo sa) l'A.d.E e la G.d.F. non hanno nemmeno i fondi per mettere la benzina nelle macchine per fare uscire le ispezioni e gli accessi alle ditte nazionali...
                  e che per loro stessa ammissione, le rogatorie internazionali costano tantissimo e loro i soldi per farle (per poi trovarsi magari un nominae e/o testa di legno non ce li hanno...)...

                  cio che sta cercando di spiegare Sandokan nel suo consueto pittoresco modo di esprimersi...

                  è che non serve che loro forniscano delle prove per romperti i marroni specie se hai un mattone o un metro di terra...

                  o qualcosa che loro possono inceppare, ostacolare, demolire con la sola presentazione di accuse stravaganti e piene di fantasiose inesattezze e/o vere e proprie fantasie erotiche da sadomaso...

                  aggiungo poi che bisogna prestare anche attenzione al cliente che spesso disinvoltamente non è in grado di gestire gli strumenti tecnici ancorché adeguati che voi gli fornite...

                  ho un cliente a cui faccio io personalmente le fatture, perche so che se le lascio fare a lui Dio ce ne scampi...

                  oggi mi vedo arrivare una mail da una azienda a cui mi aveva fatto fatturare, con dati sbagliati (come al solito non hanno alba di contabilità)... una serie di PDF con i conteggi interni delle competenze effettivamente maturare e nel modo corretto in cui ho dovuto fatturare...

                  volete ridere !???

                  dappertutto erano riportati:
                  Cognome e nome (di chi ha scelto il nominae) con relativa mail e n. di cellulare personale IT

                  quindi caro Escape, sai che ti stimo e ti ritengo uno dei migliori su PF, ma dai atto a Sandokan, che se alla fine vendi una pistola ad un imbecille... non c'è da meravigliarsi se prima o poi si spara su un piede da solo... o peggio...

                  sai quanti mi chiamano per chiedermi come fare a truffare l'IVA e prendersi un Art.416 sui denti ?
                  vendere una Ferrari ad un 12enne non è il massimo... cominciamo a dargli una bicicletta, magari con le rotelle....

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                  • #54
                    Con questa sentenza chiudiamo il discorso una volta per tutte:

                    di Avv. Prof. Stefano Loconte e Avv. Ernesto Sellitto Residenza fiscale Ai sensi dell’art. 73 TUIR, infatti, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato Il Quotidiano Ipsoa


                    Il termine “esterovestizione” nella prassi identifica un fenomeno rappresentato dalla fittizia localizzazione della residenza fiscale in un Paese diverso dall’Italia per beneficiare di un regime fiscale più favorevole attraverso la formale allocazione in tale altro Paese della residenza fiscale di una società, nonostante la società fittiziamente residente all’estero conduca nel territorio italiano la propria attività principale, ovvero abbia in Italia la sede della propria amministrazione. In tal modo si è in presenza di una sorta di “dissociazione” tra la residenza reale del soggetto giuridico e quella formale/fittizia.

                    La nozione di residenza fiscale dei soggetti passivi IRES fa riferimento all’esistenza di tre requisiti, fra di loro alternativi, con la conseguenza che la presenza di anche solo uno di tali requisiti è sufficiente per far ritenere fiscalmente residente in Italia un ente o una società anche nel caso in cui siano costituiti al di fuori del territorio dello Stato. Ai sensi dell’art. 73 TUIR, infatti, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

                    In particolare, si ricorda che il primo dei requisiti (ovvero quello della sede legale) è un requisito assolutamente oggettivo, formale e facilmente identificabile (ad esempio dall'atto costitutivo) e appare da subito evidente che tale criterio non può essere considerato prevalente quando una società presenti evidenti collegamenti sostanziali con un altro Stato.

                    Per quel che riguarda la sede dell'amministrazione, che viene concordemente definita come il luogo in cui si formano le principali decisioni gestionali della società, ossia il luogo da cui partono i c.d. impulsi «volitivi» inerenti all'attività amministrativa della società e dove gli organi amministrativi esercitano effettivamente i loro poteri decisionali.

                    Ai fini della individuazione della sede dell’amministrazione si deve, per tanto, prendere in considerazione una serie di elementi sostanziali (presenza di uffici, personale, etc.), e non meramente formali, effettuando una serie di analisi fattuali spesso molto complesse.

                    Mentre l'ultimo dei criteri elencati dall’art. 73, per determinare la residenza fiscale di una società, ovvero l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge o all'atto costitutivo e, in mancanza, in base all'attività effettivamente svolta dalla società stessa.

                    Da ultimo si ricorda che, salva prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengano partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, c.c. nei soggetti individuati all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), quando siano alternativamente riscontrate le seguenti condizioni e cioè che siano controllate anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 comma 1, da soggetti residenti nel territorio dello Stato, o che siano amministrate da un consiglio di amministrazione o di gestione composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

                    Nel contesto delle seppur brevemente poc’anzi illustrate disposizioni normative si colloca l’interessante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese n. 125/03/2013 che ha preso posizione in relazione ai requisiti necessari per la localizzazione della sede di una società estera in Italia e su chi grava l’onere di dimostrare tale circostanza.

                    La fattispecie oggetto di contenzioso riguardava una società con sede legale nel Burkina Faso ma con tutti i soci, i membri del consiglio di amministrazione e il direttore generale aventi nazionalità italiana. L’Agenzia delle Entrate, che non ha contestato né la localizzazione in Burkina Faso della sede legale della società né, tanto meno, la realizzazione in quel paese dell’oggetto sociale, ha ritenuto di dover riprendere a tassazione in Italia i redditi prodotti dalla società burkinese in quanto ritenuta fiscalmente residente in Italia avendo di fatto nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione.

                    La CTP di Varese ha ritenuto, accogliendo i ricorsi promossi dai soci e dal legale rappresentante della società che, non trattandosi di ipotesi di cui al citato comma 5-bis dell’art. 73, l’onere della prova circa la dimostrazione dell’esterovestizione gravi sull’Amministrazione Finanziaria.

                    Amministrazione Finanziaria che, nel caso di specie non è riuscita a dimostrare l’effettiva localizzazione in Italia della sede dell’amministrazione della società estera attraverso la produzione in giudizio di alcuni documenti relativi alla gestione della società (ordini di bonifici, fatture, relazioni di gestione e promemoria) rinvenuti in differenti locali utilizzati dal soggetto che rivestiva la carica di rappresentante legale o presso locali utilizzati dai soci nell’esercizio delle proprie attività professionali o lavorative.

                    Concludono, infatti, i giudici di Varese che tali circostanze possono, al limite, essere utilizzate per dimostrare sia che i soggetti responsabili della gestione della società portano con sé i documenti necessari per svolgere al meglio le loro funzioni e il loro incarico, sia il costante monitoraggio da parte dei soci sulle attività della società, ma in nessun modo possono fornire una indicazione univoca circa la localizzazione della sede dell’amministrazione nel territorio italiano.

                    Non si può neppure, a parere dell’organo giudicante, considerare l’attività di indirizzo e controllo svolta dai soci nell’ambito dei poteri loro conferiti dallo statuto sociale quale attività di vera e propria amministrazione della società che per integrare i requisiti di residenza fiscale in Italia deve, oltre agli aspetti di contenuto, essere necessariamente ed univocamente collegata ad un luogo (la sede di detta amministrazione) in cui si organizza e si dirige stabilmente, o quanto meno con carattere continuità, la gestione sociale.

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                    • #55
                      Altra sentenza della Cassazione:



                      Le condotte elusive non hanno rilevanza penale

                      di Leda Rita Corrado - Dottoranda in scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, avvocato tributarista e giornalista pubblicista

                      Nella pregevole sentenza n. 43809 del 2015 la Corte di Cassazione conferma che le tutte condotte elusive - non soltanto quelle contrastate invocando il divieto di abuso del diritto, ma anche quelle contrastate dalla clausola antielusiva speciale ex art. 37-bis - non possono avere rilevanza penale perché, diversamente opinando, il fatto tipico risulterebbe esteso oltre i confini tassativamente determinati. Sulla sentenza n. 43809 e sul tema della esterovestizione è tornata da ultimo Assonime con un focus del 13 novembre 2015, in cui si sottolinea come - i fini della esterovestizione - sia necessario distinguere tra potere di direzione e coordinamento delle imprese del gruppo e sede di direzione effettiva.

                      Comment


                      • #56
                        Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
                        Con questa sentenza chiudiamo il discorso una volta per tutte:
                        peccato che, a fronte di una sentenza che ti sei affrettato a riportare, esistano decine e decine di esterovestizioni contestate e, in buona parte, anche dimostrate. Intanto, nel momento in cui te l'affibbiano, devi anticipare soldoni di avvocati....poi inizi un iter infinito, dal quale se ne esci quasi illeso sei un miracolato ma nel frattempo quanto ti è costato a livello di soldi, energie nervose, ecc. ecc.
                        Basta uno spillo per ricadere nell'esterovestizione, ma d'altronde a te questo non interessa.....TU VENDI E BASTA no ?

                        P.S. La seconda sentenza parla di condotta elusiva ma c'entra poco con questa discussione.....ritorna al tuo intervento in cui commentavi sul tizio che lavora e risiede in Ita con offshore senza dichiarare nulla....quella non è elusione, è EVASIONE. E' un tantino diverso sai....e poi....quali "imprese del gruppo".....ma se qui, quando va bene, la gente si fa fare una società + conto offshore e stop ! quali imprese del gruppo ??? sai quanto ci impiega la GdF a dimostrare che stai lavorando dall'Italia e non dalla sede della società all'estero ? quelli che FORSE riescono a scamparla o limitare i danni sono i milionari che hanno fior fiore di strutture, non i comuni mortali ai quali vendete le vostre belle società qui. Questi ultimi sono i primi a farsi beccare, soprattutto se si fidano dei consigli di espertoni come te
                        Last edited by ; 17/01/2016, 23:07.

                        Comment


                        • #57
                          Guarda tesoro, lavoriamo da quasi 10 anni e finora mai nessuno è caduto in disgrazia, se le strutture societarie sono fatte come si deve si attaccano al cazzo.

                          E' chiaro che chi non vuole spendere, può cadere in disgrazia, ma di questo deve solo fare un mea culpa.

                          Comment


                          • #58
                            L'evasione è un reato amministrativo, non è penale.

                            Tu finora hai parlato di penale, ma è ovvio, come sempre nei tuoi interventi devi fare terrorismo... Continua pure con la tua tarantella, io ti riporto di nuovo questa sentenza, così, tanto per ricordare agli utenti tutte le cazzate che hai scritto finora.

                            La CTP di Varese ha ritenuto, accogliendo i ricorsi promossi dai soci e dal legale rappresentante della società che, non trattandosi di ipotesi di cui al citato comma 5-bis dell’art. 73, l’onere della prova circa la dimostrazione dell’esterovestizione gravi sull’Amministrazione Finanziaria.

                            Amministrazione Finanziaria che, nel caso di specie non è riuscita a dimostrare l’effettiva localizzazione in Italia della sede dell’amministrazione della società estera attraverso la produzione in giudizio di alcuni documenti relativi alla gestione della società (ordini di bonifici, fatture, relazioni di gestione e promemoria) rinvenuti in differenti locali utilizzati dal soggetto che rivestiva la carica di rappresentante legale o presso locali utilizzati dai soci nell’esercizio delle proprie attività professionali o lavorative.

                            Concludono, infatti, i giudici di Varese che tali circostanze possono, al limite, essere utilizzate per dimostrare sia che i soggetti responsabili della gestione della società portano con sé i documenti necessari per svolgere al meglio le loro funzioni e il loro incarico, sia il costante monitoraggio da parte dei soci sulle attività della società, ma in nessun modo possono fornire una indicazione univoca circa la localizzazione della sede dell’amministrazione nel territorio italiano.

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                            • #59
                              Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
                              Guarda tesoro, lavoriamo da quasi 10 anni e finora mai nessuno è caduto in disgrazia
                              di certo non verresti a dirci il contrario, dato che per te sarebbe come tirarti la zappa sui piedi !!!! ma ancora pensi di far colpo con le solite frasi a effetto ? guarda che il mondo non è composto solo da idioti.....

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                              • #60
                                Originariamente Scritto da sandokan Visualizza Messaggio
                                di certo non verresti a dirci il contrario, dato che per te sarebbe come tirarti la zappa sui piedi !!!! ma ancora pensi di far colpo con le solite frasi a effetto ? guarda che il mondo non è composto solo da idioti.....
                                Fosse come dici tu, e siamo ancora sul mercato, invece che in gattabuia, vuol dire che siamo stati molto bravi

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