Buonasera a tutti, e’ un po’ di tempo che leggo qua e la’ di “esterovestizione” in questo forum e mi sembra che questo concetto non sia proprio chiarissimo a tutti.
Partiamo dalla definizione di questa invenzione del genio italico malefico sul quale, credo, siamo tutti d’accordo (anche perché e’ definita da una norma di legge).
Cito da Wikipedia:
Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni (quest'ultima a mio modesto parere e' una cagata di Wikipedia).
Normativa italiana
L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
• La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
• La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia;
• L'oggetto principale è localizzato in Italia.
• A partire dal primo gennaio 2008 vige il comma 5 bis dell'articolo 73: salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.
Ma quali sono le vere conseguenze dell’eventuale contestazione di questo morbo malefico chiamato Esterovestizione ???
Le conseguenze in sede di accertamento, vanno leggermente oltre l’eventuale evasione fiscale (che addirittura puo' non esserci):
-puo’ essere contestata l’omessa tassazione del reddito realizzato dalla società (e fin qui tutto bene…più o meno);
-puo’ essere contestato l’omesso assoggettamento ad IVA del fatturato realizzato (ahi ahi….soprattutto se si fattura a società italiane);
-puo’ essere contestata l’omessa tenuta della contabilità (ahi);
-puo’ essere contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (ahi ahi ahi).
La norma di cui sopra stabilisce l’attrazione della societa’ ritenuta esterovestita nella sfera fiscale italiana con tutte le conseguenze del caso.
Esempio limite: società Pippo & Pluto OOD costituita in Bulgaria (scusatemi ma ho un chiodo fisso) nel 2013 con fatturato zero nel 2013 e zero del 2014 (società’ dormiente che presenta in Bulgaria un semplice bilancino a zero) ma che ricade nella fattispecie dell’esterovestizione. Non ci crederete mai (uhhhhh) ma nel 2014 “sarebbe” soggetta agli studi di settore…e in ogni caso avrebbe dovuto depositare il bilancio in Italia (si avete letto bene...Italia) per entrambe gli anni.
Qualcuno di voi dira’….eh ma io lo sapevo già’….mi fa piacere, ma io voglio scolpirlo nella pietra.
Se ho scritto delle puttanate....correggetemi pure.
Peace & Love
Admin
Partiamo dalla definizione di questa invenzione del genio italico malefico sul quale, credo, siamo tutti d’accordo (anche perché e’ definita da una norma di legge).
Cito da Wikipedia:
Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni (quest'ultima a mio modesto parere e' una cagata di Wikipedia).
Normativa italiana
L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
• La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
• La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia;
• L'oggetto principale è localizzato in Italia.
• A partire dal primo gennaio 2008 vige il comma 5 bis dell'articolo 73: salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.
Ma quali sono le vere conseguenze dell’eventuale contestazione di questo morbo malefico chiamato Esterovestizione ???
Le conseguenze in sede di accertamento, vanno leggermente oltre l’eventuale evasione fiscale (che addirittura puo' non esserci):
-puo’ essere contestata l’omessa tassazione del reddito realizzato dalla società (e fin qui tutto bene…più o meno);
-puo’ essere contestato l’omesso assoggettamento ad IVA del fatturato realizzato (ahi ahi….soprattutto se si fattura a società italiane);
-puo’ essere contestata l’omessa tenuta della contabilità (ahi);
-puo’ essere contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (ahi ahi ahi).
La norma di cui sopra stabilisce l’attrazione della societa’ ritenuta esterovestita nella sfera fiscale italiana con tutte le conseguenze del caso.
Esempio limite: società Pippo & Pluto OOD costituita in Bulgaria (scusatemi ma ho un chiodo fisso) nel 2013 con fatturato zero nel 2013 e zero del 2014 (società’ dormiente che presenta in Bulgaria un semplice bilancino a zero) ma che ricade nella fattispecie dell’esterovestizione. Non ci crederete mai (uhhhhh) ma nel 2014 “sarebbe” soggetta agli studi di settore…e in ogni caso avrebbe dovuto depositare il bilancio in Italia (si avete letto bene...Italia) per entrambe gli anni.
Qualcuno di voi dira’….eh ma io lo sapevo già’….mi fa piacere, ma io voglio scolpirlo nella pietra.
Se ho scritto delle puttanate....correggetemi pure.
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