La questione della residenza fiscale di un individuo è cosa assai delicata in quanto ne derivano conseguenze importanti sotto il profilo tributario .
In base all art2 del TUIR una persona fisica è considerata fiscalmente residente quando per la maggio parte del periodo d'imposta risulta iscritta all'anagrafe o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
E quì viene il bello ( o il brutto ) . Il domicilio si riassume con la sfera degli interessi personali e professionali ,mentre la residenza civile fa riferimento alla presenza fisica , alla dimora . Se una sola di queste condizioni viene soddisfatta ,la persona fisica sarà considerata fiscalmente residente in Italia .
L'art. 4 del Modello di convenzione elaborato dall 'OCSE considera la persona residente nello Stato nel quale ha abitazione permanete ( che non deve per forza corrispondere al senso stretto di immobile ,quanto di luogo dove fisicamente la persona vive e mantiene le relazioni ) .
Trasferire semplicemente la propria residenza all'estero ,alle volte quindi non basta specie se il soggetto mantiene in Italia legami famigliari . Sempre la suddetta convenzione stabilisce che se non si può determinare ove la persona ha il centro dei suoi interessi vitali ,le persona è considerata residente ove soggiorna abitualmente .
Per ultimo ,se il soggetto soggiorna abitualmente in entrambi i Paesi ,oppure soggiorni abitualmente in un Paese terzo ( vedi qualche calda spiaggia caraibica ) questo verrà considerato residente dello Stato del quale ha la nazionalità .
PRESUNZIONE DI RESIDENZA FISCALE .
Si applica alle persone fisiche che rispondono alle seguenti condizioni :
- Cittadinanza italiana
- Cancellazione dall'anagrafe dei residenti in Italia
- emigrazione in Stati con fiscalità agevolata .
Da quanto sopra esposto risulta chiaro come sia sempre più importante avere una seconda cittadinanza ( anzi ,direi proprio di mollare quella italiana ... )
In base all art2 del TUIR una persona fisica è considerata fiscalmente residente quando per la maggio parte del periodo d'imposta risulta iscritta all'anagrafe o ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
E quì viene il bello ( o il brutto ) . Il domicilio si riassume con la sfera degli interessi personali e professionali ,mentre la residenza civile fa riferimento alla presenza fisica , alla dimora . Se una sola di queste condizioni viene soddisfatta ,la persona fisica sarà considerata fiscalmente residente in Italia .
L'art. 4 del Modello di convenzione elaborato dall 'OCSE considera la persona residente nello Stato nel quale ha abitazione permanete ( che non deve per forza corrispondere al senso stretto di immobile ,quanto di luogo dove fisicamente la persona vive e mantiene le relazioni ) .
Trasferire semplicemente la propria residenza all'estero ,alle volte quindi non basta specie se il soggetto mantiene in Italia legami famigliari . Sempre la suddetta convenzione stabilisce che se non si può determinare ove la persona ha il centro dei suoi interessi vitali ,le persona è considerata residente ove soggiorna abitualmente .
Per ultimo ,se il soggetto soggiorna abitualmente in entrambi i Paesi ,oppure soggiorni abitualmente in un Paese terzo ( vedi qualche calda spiaggia caraibica ) questo verrà considerato residente dello Stato del quale ha la nazionalità .
PRESUNZIONE DI RESIDENZA FISCALE .
Si applica alle persone fisiche che rispondono alle seguenti condizioni :
- Cittadinanza italiana
- Cancellazione dall'anagrafe dei residenti in Italia
- emigrazione in Stati con fiscalità agevolata .
Da quanto sopra esposto risulta chiaro come sia sempre più importante avere una seconda cittadinanza ( anzi ,direi proprio di mollare quella italiana ... )
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