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Prende forma la voluntary disclosure, attraverso una prima bozza (pdf)

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  • Prende forma la voluntary disclosure, attraverso una prima bozza (pdf)





    In attesa dell’ entrata in vigore del provvedimento, per il vaglio, ecco un primo modello della dichiarazione.





    Dopo l’ approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge sul rientro di capitali e l’ autoriciclaggio, l’ Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una prima bozza del modello che consentirà a chi intende aderire alla procedura di collaborazione volontaria, di mettersi in regola con il Fisco.

    Uno schema asciutto ed essenziale, con pochi campi ma sufficienti a inserire le informazioni utili.
    Nella prima riga due caselle per distinguere, innanzitutto, il tipo di disclosure: internazionale o nazionale. Si prosegue con le generalità e i recapiti del richiedente. Poi, tre opzioni: l’ aderente può scegliere di avvalersi dello scudo fiscale (articolo 13/bis del Dl 78/2009), chiedere che “i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente applicando la misura del 5%” (determinando l' ammontare corrispondente all' imposta da versare utilizzando l' aliquota del 27%) ed infine, può optare per una delle due modalità di versamento (in un’ unica soluzione o in tre rate mensili) - non vediamo l' ora vero ??? Uahuahuah
    La seconda pagina del modello è quella che accoglie i dati concreti relativi alle operazioni da portare alla luce e gli imponibili da regolarizzare.

    Tale istanza, può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti, al termine di ciascun periodo d' imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
    Quindi, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie estere, risultanti al 31.12% dell’ anno oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda i 2 milioni di euro, il contribuente può optare per una tassazione forfetaria pari all’ 1,35% delle consistenza di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%).

    Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, lamisura della sanzione minima prevista per le violazioni dell' obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all' estero, ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001), è fissata al 3% dell' ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l' Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni (ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE), anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.




    ...concludo dicendo che, immagino saranno in tanti a fari rientrare i capitali, potendoli spendere (ed è quello che vorrebbero Renzi & Co), but...io Vi consiglio - e so che in tanti ancora avete (troppi) denari in Svizzera - di spedirli verso i beneamati "paesi caldi" ricordandoVi che SIAM QUI PER QUESTO !!!
    Last edited by parasiempre; 11/12/2014, 17:10.
    " Per avere cose MAI avute, occorre FARE cose mai fatte !!!"

  • #2
    In linea di massima il problema è che la dichiarazione volontaria non è anonima, va fatta all'Agenzia delle Entrate e prevede una segnalazione alla Procura della Repubblica (naturalmente a tutela del dichiarante).

    Il soggetto dichiarante che svolga attività in piena regola e/o che non usufruisca di agevolazioni sociali e/o che è conforme al redditometro, particolarmente quello che avesse ereditato beni in Svizzera dopo l'utimo scudo fiscale può finalmente regolarizzare la propria posizione con l'ausilio di un valido Avvocato per l'aspetto legale e di un valido Commercialista per l'aspetto tributario.

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    • #3
      Domani o lunedì vedo di ritagliarmi 10 minuti e posto 2 righe sulla Voluntary

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      • #4
        Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
        Domani o lunedì vedo di ritagliarmi 10 minuti e posto 2 righe sulla Voluntary
        thanks in anticipo, sicuramente molto apprezzato !
        www.best-privacy.com

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        • #5
          Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
          Domani o lunedì vedo di ritagliarmi 10 minuti e posto 2 righe sulla Voluntary
          Je te remercie d'avance!
          Molto apprezzato sarebbe un cenno per quello che riguarda le attività detenute.in Italia, interessate dalla "voluntary disclosure"... PUBBLICIZZIAMOLO!
          che tra quello che è successo alle Banche a Cipro, le voci ricorrenti su prelevamenti forzosi sui conti correnti, lo stato pre-fallimentare di non poche banche italiane non saranno in pochi quelli che magari qualcosa si tengono in casa...
          una bella milionata di autodichiarazioni in qulo all'ADE...
          ci starebbe bene...





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          • #6
            Senza addentrarsi troppo , direi che si deve stare ben attenti a questo procedimento .
            Se da un lato è vero ( entro certi limiti ) che a livello fiscale-tributario è possibile sanare la propria posizione , dall'altro ( e quì ci stà l'Avv.pallini ) è pur vero che non è altrettanto pacifico che verrà sanata la posizione penale . Non dimentichiamoci il reato di autoriciclaggio che in questa situazione calza a pennello .
            Riassumendo un pò :
            Soggetti destinatari :
            - persone fisiche
            -enti non commerciali
            -società semplici ed equiparate ( ai sensi art.5 TUIR )
            -società ed enti commerciali
            termine di riferimento 30 settembre 2014 ,ossia tutte le dichiarazioni fino a tale data .
            I periodi di riferimento sono tutti quelli quelli aperti ai fini dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria .
            Nel caso di investimenti e attività finanziarie in Paesi Black List abbiamo il raddoppio dei termini
            Va sottolineato che che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei titolari effettivi secondo art4 DL 167/1990 .
            Nello specifico si intende .
            in caso di società :
            1)persone fisiche che ,in ultima istanza , possiedano un entità giuridica attraverso il possesso o controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o die diritti di voto .... [ cut] ... tale percentuale corrisponde al 25% +1
            - nota : se abbiamo Mario Rossi con il 17% e la moglie con il 10% ,rientriamo nella casistica del 25%+1
            2)Persone fisiche che esercitano in altro modo controllo sulla direzioen di un entità giuridica

            In caso di entità giuridiche ( fondazioni - trust )
            1) con beneficiari determinati : persona/e fisiche con 25%+1 del patrimonio
            2)se non determinati : la categoria di persone nel cui interesse principale agisce l'entità giuridica
            3) le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25%+1 del patrimonio .

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