In attesa dell’ entrata in vigore del provvedimento, per il vaglio, ecco un primo modello della dichiarazione.
Dopo l’ approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge sul rientro di capitali e l’ autoriciclaggio, l’ Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito una prima bozza del modello che consentirà a chi intende aderire alla procedura di collaborazione volontaria, di mettersi in regola con il Fisco.
Uno schema asciutto ed essenziale, con pochi campi ma sufficienti a inserire le informazioni utili.
Nella prima riga due caselle per distinguere, innanzitutto, il tipo di disclosure: internazionale o nazionale. Si prosegue con le generalità e i recapiti del richiedente. Poi, tre opzioni: l’ aderente può scegliere di avvalersi dello scudo fiscale (articolo 13/bis del Dl 78/2009), chiedere che “i rendimenti vengano determinati, anziché analiticamente applicando la misura del 5%” (determinando l' ammontare corrispondente all' imposta da versare utilizzando l' aliquota del 27%) ed infine, può optare per una delle due modalità di versamento (in un’ unica soluzione o in tre rate mensili) - non vediamo l' ora vero ??? Uahuahuah
La seconda pagina del modello è quella che accoglie i dati concreti relativi alle operazioni da portare alla luce e gli imponibili da regolarizzare.
Tale istanza, può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti, al termine di ciascun periodo d' imposta oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda il valore di 2 milioni di euro.
Quindi, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie estere, risultanti al 31.12% dell’ anno oggetto della collaborazione volontaria, non ecceda i 2 milioni di euro, il contribuente può optare per una tassazione forfetaria pari all’ 1,35% delle consistenza di fine anno (27% sul rendimento presunto del 5%).
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, lamisura della sanzione minima prevista per le violazioni dell' obbligo di dichiarazione, nei casi di detenzione di investimenti all' estero, ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001), è fissata al 3% dell' ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l' Italia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni (ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE), anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.
...concludo dicendo che, immagino saranno in tanti a fari rientrare i capitali, potendoli spendere (ed è quello che vorrebbero Renzi & Co), but...io Vi consiglio - e so che in tanti ancora avete (troppi) denari in Svizzera - di spedirli verso i beneamati "paesi caldi" ricordandoVi che SIAM QUI PER QUESTO !!!
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