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Piano di rientro: regime degli impatriati

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  • Piano di rientro: regime degli impatriati

    Buongiorno a tutti.

    Volevo sottoporvi un'idea che mi sta balenando nella testa.

    Nel 2021 mi sono trasferito all'estero, iscritto all'AIRE, etc...

    Putroppo ho iniziato ad avere dei problemi di salute e sono rientrato diverse volte in Italia per fare esami, visite mediche, etc...

    Ora non vorrei comunque abbandonare il progetto e in ogni caso non mi piace stare in Italia.

    Il fatto è che avere la residenza all'estero e tornare spesso potrebbe comunque comportare dei rischi/stress/etc...

    Sicuramente mi farò ancora due anni fuori dall'Italia e poi deciderò che fare.

    Qualcuno ha sperimentato il regime degli impatriati?

    Cosa ne pensate?

    Sulla carta sembra una buona opzione.

    Riporto qui un po' di informazioni utili:

    1) Regime impatriati : requisiti e redditi agevolabili

    In base al comma 1 dell’art.16 del D.Lgs. n. 147 del 14/09/2015 , potrà fruire del regime speciale il “lavoratore” che:

    I. trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;

    II. non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedervi per almeno due anni;

    III. svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

    Al detto regime, inoltre, in virtù del successivo comma 2, potranno accedere anche tutti i cittadini dell’Unione europea, o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:
    1. siano in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa al di fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più , ovvero
    2. abbiano svolto continuativamente un’attività di studio al fuori dei confini italiani negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

    Si noti che, mentre per accedere al regime secondo la disposizione del comma 1 il soggetto non dovrà aver risieduto in Italia per due periodi d’imposta precedenti il rientro, in base ai requisiti dettati dal comma 2 non viene espressamente previsto un periodo minimo di residenza estera; ciò nonostante l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il biennio costituisce il periodo minimo per integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato, consentendo l’accesso al regime agevolato.

    La fruizione dell’agevolazione è, pertanto, condizionata al trasferimento della residenza fiscale in Italia e all’assunzione dell’impegno a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza.

    Il regime speciale ha carattere temporaneo, risultando applicabile per un quinquennio decorrente dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e perdurando per i quattro periodi di imposta successivi.

    REDDITI AGEVOLABILI

    Risultano agevolabili :
    • i redditi di lavoro dipendente e assimilati,
    • i redditi di lavoro autonomo che derivino dall’esercizio di arti e professioni, svolte in forma individuale o associata, prodotti nel territorio dello Stato nonché, (in virtù del Decreto Crescita)
    • i redditi d’impresa prodotti da imprenditori individuali che abbiano avviato un’attività d’impresa in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019

    (restano, quindi, esclusi i redditi d’impresa per trasparenza derivanti da società di persone o capitali).

    In presenza del collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa, possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi d’imposta successivi al rientro (ma pur sempre entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione).

    Possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020 purché, nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una Convenzione avverso le doppie imposizioni sui redditi.

    I redditi ammessi all’agevolazione concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF, nella misura del 30% (risulta, quindi, esente il 70% del reddito), ma, ove il contribuente trasferisca la residenza in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) - con decorrenza dal periodo d’imposta in cui ha trasferito la residenza dall’estero al mezzogiorno d’Italia e vi permanga per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione - il reddito concorrerà alla formazione della base imponibile solo nella misura del 10% di quello prodotto. Va segnalato che, ove l’attività lavorativa venga svolta in un comune diverso da quello di residenza, ciò non precluderà l’accesso all’agevolazione.

    3) Regime impatriati 2022: estensione e maggiorazione dei benefici


    La norma prevede, inoltre, un interessante estensione temporale del beneficio per ulteriori cinque anni nel caso l’impatriato abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, nato prima del trasferimento in Italia, oppure successivamente, ma purché detto presupposto sussista entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.

    Inoltre, la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determinerà la perdita dei benefici fiscali relativamente all’ulteriore quinquennio. In tale caso il reddito verrà tassato nella misura del 50%, che diverrà del 10% nel caso i figli minorenni, od a carico, siano almeno tre.

    L’estensione quinquennale del beneficio, opera inoltre in caso di acquisto, dell’intera proprietà a titolo oneroso, di un’unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio dello Stato nei dodici mesi precedenti al rientro, oppure successivamente al rientro, purché entro e non oltre i primi 5 periodi d’imposta di fruizione del regime e permanga per tutto il periodo agevolato.

    A tal fine, però, mentre la circostanza che l’impatriato possa essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, non risulterà preclusiva all’accesso all’estensione dell’agevolazione, l’acquisto solamente in nuda proprietà, o in usufrutto, di una unità immobiliare residenziale, così come la mera sottoscrizione di un preliminare di compravendita, non integrerà una condizione sufficiente per accedere al beneficio dell’estensione del regime agevolato.

    L’acquisto potrà essere eseguito dall’impatriato, oppure dallo stesso in comproprietà con il coniuge, il convivente o i figli.

    Faccio alcune considerazioni.

    PRO:
    Abbattimento dell'aliquota importante (fino al 90%)
    Possibilità di beneficiarne per 5 anni con estensione di altri 5 se si acquista un immobile = totale 10 anni

    CONTRO:
    Possibilità di contestazione in seguito (manca la possibilità di chiedere un interpello preventivo)
    Impossibilità di applicare l'aliquota favorevole alle SRL (sembra assurdo ma mi pare che sia così)


    Cosa ne pensate?
    ?
    ?

  • #2
    Nessuno?

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    • #3
      Ciao a tutti, ma davvero nessuno ha mai pensato di usufruire del regime per tornare in Italia in futuro?

      Dall'anno prossimo cambiano tutte le regole:

      https://fiscomania.com/nuovi-impatri...%202019%2C%20n.

      Comment

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