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I TIEA e DTA firmati fra 2 giurisdizioni e rapporti con una terza giurisdizione .

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  • I TIEA e DTA firmati fra 2 giurisdizioni e rapporti con una terza giurisdizione .

    Salve esperti del forum , volevo sottoporvi un quesito :

    Premetto che questo quesito non riguarda in alcun modo il CRS (che quindi cari amici invito a non considerare in alcun modo ai fini della discussione) ma si limita al ruolo delle banche nei più classici TIEA , DTA e la più recente "Convenzione Multilaterale
    sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale" (http://www.finanze.it/export/sites/f...erale_2015.pdf)

    Trovo che suddetta convenzione venga sempre un po' troppo sottovalutata visto e considerato la miriade di giurisdizioni che l'hanno firmata (
    http://www.oecd.org/tax/exchange-of-...convention.pdf)

    Tutti e 3 questi documenti ormai contengono il celeberrimo articolo 26 sullo scambio delle informazioni più la dicitura che si è più volte detto poneva la parola fine al segreto bancario e cito :

    "Le disposizioni della presente Convenzione, ivi comprese in partico-lare quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, non possono in nessun caso essere interpretatenel senso che uno Stato interpellato possa rifiutare di fornire le informazioni soloin quanto le stesse sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario,da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o trustee operché dette informazioni si riferiscono a interessi proprietari di una persona. "

    Ora la domande che sorgono spontanee sono 2 :

    1) Una società "X" residente nella giurisdizione "A" ha un conto corrente presso la banca "FI" residente nella giurisdizione "B" e vende prodotti/servizi e riceva royalties da società residenti in una terza giurisdizione "C" , contribuendo così alla diminuzione della base imponibile delle società "Y" e "Z" (entrambe residenti in "C") . La giurisdizione "A" e "C" non scambiano informazioni (ne tramite DTA ne tramite TIEA ne tramite Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa e fiscale) . Tuttavia "B" e "C" scambiano informazioni tramite tutti e 3 gli accordi sopracitati , potrà allora la giurisdizione "C" verificare tramite i movimenti bancari in uscita di "Y" e "Z" e quindi ottenere informazioni su "X" chiedendo direttamente alla banca "FI" informazioni sul direttore/azionista e UBO della società "X" ?

    2) Recentemente si è richiamato nel forum all' approfondimento datato 2016 sulla differenza tra "nominee" e "fiduciaria" proposta dall'utente @International . Ora il testo sopra parla chiaro e obbliga i firmatari a divulgare le informazioni di cui sopra anche in caso di fiduciaria o trustee o mandatario . Ora questo vuol dire che nemmeno una fiduciaria scherma adeguatamente da DTA ,TIEA e Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza fiscale? O è comunque una procedura soggetta alle leggi degli stati riceventi che quindi debbono autorizzare tramite diritto interno alla prelevazione di dati presso le fiduciarie di cui sopra?
    Last edited by ernestdezoe; 08/12/2017, 16:57.

  • #2
    Cmaa e CRS sono parte integrante l'uno dell'altro . CMAA è l'accordo , CRS il manuale operativo per metterlo in pratica .

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    • #3
      Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
      Cmaa e CRS sono parte integrante l'uno dell'altro . CMAA è l'accordo , CRS il manuale operativo per metterlo in pratica .
      Si , sono connessi , ma da quello che si legge la CMAA ( http://www.finanze.it/export/sites/f...erale_2015.pdf ) prende anche e soprattutto il posto dell'articolo 26 sullo scambio delle informazioni che c'è nei DTA e TIEA perché prevede tra le tante cose anche lo scambio su richiesta di una parte di cui all' articolo 5 :

      Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato interpellato fornisceallo Stato richiedente ogni informazione di cui all’articolo 4 relativa a deter-minate persone o transazioni.
      2. Se le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato inter-pellato non consentono di dar seguito alla richiesta di informazioni, dettoStato adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richie-dente le informazioni richieste.




      Questo invece non è proprio contemplato nel CRS che , anzi , lascia tutto nelle mani delle banche . Tanto è vero che alcune giurisdizioni come HK stanno passando ad utilizzare quest'approccio multilaterale rispetto invece di concludere TIEA individuali (http://www.bakermckenzie.com/en/insi...nvention-aeoi/)
      Last edited by ernestdezoe; 11/12/2017, 13:31.

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      • #4
        Attenzione, che in materia fiscale, ogni trattato contratto tra i singoli stati è al di sopra di qualsiasi trattato europeo o internazionale.

        Tuttavia è difficile, che vi siano incongruenze.

        Comunque se si sta cercando una scappatoia, no, non c'è, l'identificazione UBO avviene, comunque, con buona pace di tutti quanti.
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        • #5
          sono curioso solo di capire se queste clausole serviranno ad accedere ad una certa retroattività. magari se possono chiedere informazioni su movimentazioni del 2013 pur in assenza di accordi.

          Originariamente Scritto da ernestdezoe Visualizza Messaggio
          Si , sono connessi , ma da quello che si legge la CMAA ( http://www.finanze.it/export/sites/f...erale_2015.pdf ) prende anche e soprattutto il posto dell'articolo 26 sullo scambio delle informazioni che c'è nei DTA e TIEA perché prevede tra le tante cose anche lo scambio su richiesta di una parte di cui all' articolo 5 :

          Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato interpellato fornisceallo Stato richiedente ogni informazione di cui all’articolo 4 relativa a deter-minate persone o transazioni.
          2. Se le informazioni disponibili negli archivi fiscali dello Stato inter-pellato non consentono di dar seguito alla richiesta di informazioni, dettoStato adotta tutti i provvedimenti necessari al fine di fornire allo Stato richie-dente le informazioni richieste.




          Questo invece non è proprio contemplato nel CRS che , anzi , lascia tutto nelle mani delle banche . Tanto è vero che alcune giurisdizioni come HK stanno passando ad utilizzare quest'approccio multilaterale rispetto invece di concludere TIEA individuali (http://www.bakermckenzie.com/en/insi...nvention-aeoi/)
          non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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          • #6
            Originariamente Scritto da HERO Visualizza Messaggio
            sono curioso solo di capire se queste clausole serviranno ad accedere ad una certa retroattività. magari se possono chiedere informazioni su movimentazioni del 2013 pur in assenza di accordi.
            Per la Slovenia ti posso già dire che sulle leggi e disposizioni/direttive varie, non esiste il principio di retroattività. Questo è punto cardine, siano esse nazionali, europee o internazionali.
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            • #7
              Originariamente Scritto da HERO Visualizza Messaggio
              sono curioso solo di capire se queste clausole serviranno ad accedere ad una certa retroattività. magari se possono chiedere informazioni su movimentazioni del 2013 pur in assenza di accordi.
              Qualcosa è scritta qui nelle riserve alla convenzione per tutte le nazioni ( https://www.coe.int/en/web/conventio..._auth=z2ULLpYl )

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