L'Agenzia delle Entrate tratta le criptovalute come la divisa estera: i guadagni dalla compravendita sono tassati al 26% se effettuati su wallet che hanno una giacenza media sopra 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi. Gli investimenti devono comparire nel quadro RW.
Novità in tema bitcoin: i possessori di criptovalute dovranno inserire le valute virtuali all'interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Con la risposta fornita a un'istanza di interpello presentata da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha (finalmente) affrontato due questioni che stavano sollevando una certa preoccupazione in vista delle imminenti scadenze dichiarative: la tassazione del capital gain (il guadagno realizzato con la differenza tra il prezzo d'acquisto e di vendita) derivante dalla cessione di bitcoin e la gestione degli adempimenti richiesti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.
Certamente tra il pubblico degli investitori privati che detengono le valute virtuali di fuori del regime di impresa, la prima tematica è quella che riveste maggiore importanza, soprattutto perché il mercato delle criptovalute è estremamente volatile ed il fattore "tempo" nell'attività di trading assume un ruolo centrale nell'eventuale scelta di disinvestimento.
Dopo mesi di incertezze, un primo punto fermo viene dal documento appena pubblicato dalla Direzione Regionale della Lombardia (che ha risposto all'interpello del contribuente), da cui emerge il principio secondo cui i bitcoin devono essere trattati alla stregua di una valuta estera tradizionale. In altre parole, applicando le stesse regole di tassazione per redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione "a pronti" di valuta estera emessa da una Banca Centrale (viceversa, l'ipotesi di cessione "a termine" sembra quasi confinata a vicenda residuale). In base alla norma in vigore, infatti, i proventi da cessione a titolo oneroso di valuta riveniente da depositi e conti correnti esteri assumono rilevanza fiscale se, nel periodo d'imposta, la giacenza media di tali depositi e conti correnti calcolata utilizzando il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, è superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.
Applicato alle criptovalute, depositi e conti correnti corrispondono nei fatti ai portafogli elettronici (wallet) di bitcoin, mentre il tasso di cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sulla base del quale effettuare il calcolo della giacenza media nel periodo d'imposta, corrisponde al rapporto di cambio tra valuta virtuale ed Euro, rilevato sul sito presso il quale l'investitore ha acquistato i bitcoin. La plusvalenza sarà conteggiata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili): il valore così calcolato dovrà essere dichiarato nel quadro RT del Modello Unico PF e tassato con imposta sostitutiva al 26%.
L'altra criticità riguarda gli adempimenti dichiarativi (compilazione del quadro RW del Modello Unico PF) connessi alla detenzione dell'investimento in bitcoin. Il vero tema, in questo caso, è quello di capire "se" l'investimento si debba qualificare come attività estera (data la natura virtuale dello strumento), "a quale luogo" debba essere ricondotta l'origine dell'investimento e "come" debba essere qualificato un bitcoin, tenuto conto che precedenti interventi della Banca d'Italia e della Corte di Giustizia Europea avevano ricondotto la valuta virtuale alla stregua di un sistema o mezzo di pagamento.
Nei fatti la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate è alquanto risoluta, seppur con alcuni dubbi interpretativi. In breve, considerando l'investimento in bitcoin come una normale attività finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, l'utilizzo di un wallet tramite un intermediario non residente "custode" della chiave privata di accesso al portafoglio elettronico (custodial wallet) potrebbe configurare quell'obbligo di compilazione del quadro RW, secondo le regole ordinarie di tenuta del sezionale dichiarativo e sulla base delle indicazioni operative fornite con la risposta all'interpello.
L'Agenzia chiarisce, infine, che il possesso di bitcoin non genera alcun obbligo di versamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe), in quanto il possesso di valuta virtuale non può essere assimilato a depositi e conti correnti di "natura bancaria".
Novità in tema bitcoin: i possessori di criptovalute dovranno inserire le valute virtuali all'interno del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Con la risposta fornita a un'istanza di interpello presentata da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha (finalmente) affrontato due questioni che stavano sollevando una certa preoccupazione in vista delle imminenti scadenze dichiarative: la tassazione del capital gain (il guadagno realizzato con la differenza tra il prezzo d'acquisto e di vendita) derivante dalla cessione di bitcoin e la gestione degli adempimenti richiesti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale.
Certamente tra il pubblico degli investitori privati che detengono le valute virtuali di fuori del regime di impresa, la prima tematica è quella che riveste maggiore importanza, soprattutto perché il mercato delle criptovalute è estremamente volatile ed il fattore "tempo" nell'attività di trading assume un ruolo centrale nell'eventuale scelta di disinvestimento.
Dopo mesi di incertezze, un primo punto fermo viene dal documento appena pubblicato dalla Direzione Regionale della Lombardia (che ha risposto all'interpello del contribuente), da cui emerge il principio secondo cui i bitcoin devono essere trattati alla stregua di una valuta estera tradizionale. In altre parole, applicando le stesse regole di tassazione per redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione "a pronti" di valuta estera emessa da una Banca Centrale (viceversa, l'ipotesi di cessione "a termine" sembra quasi confinata a vicenda residuale). In base alla norma in vigore, infatti, i proventi da cessione a titolo oneroso di valuta riveniente da depositi e conti correnti esteri assumono rilevanza fiscale se, nel periodo d'imposta, la giacenza media di tali depositi e conti correnti calcolata utilizzando il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, è superiore al controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi consecutivi.
Applicato alle criptovalute, depositi e conti correnti corrispondono nei fatti ai portafogli elettronici (wallet) di bitcoin, mentre il tasso di cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sulla base del quale effettuare il calcolo della giacenza media nel periodo d'imposta, corrisponde al rapporto di cambio tra valuta virtuale ed Euro, rilevato sul sito presso il quale l'investitore ha acquistato i bitcoin. La plusvalenza sarà conteggiata come differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili): il valore così calcolato dovrà essere dichiarato nel quadro RT del Modello Unico PF e tassato con imposta sostitutiva al 26%.
L'altra criticità riguarda gli adempimenti dichiarativi (compilazione del quadro RW del Modello Unico PF) connessi alla detenzione dell'investimento in bitcoin. Il vero tema, in questo caso, è quello di capire "se" l'investimento si debba qualificare come attività estera (data la natura virtuale dello strumento), "a quale luogo" debba essere ricondotta l'origine dell'investimento e "come" debba essere qualificato un bitcoin, tenuto conto che precedenti interventi della Banca d'Italia e della Corte di Giustizia Europea avevano ricondotto la valuta virtuale alla stregua di un sistema o mezzo di pagamento.
Nei fatti la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate è alquanto risoluta, seppur con alcuni dubbi interpretativi. In breve, considerando l'investimento in bitcoin come una normale attività finanziaria suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia, l'utilizzo di un wallet tramite un intermediario non residente "custode" della chiave privata di accesso al portafoglio elettronico (custodial wallet) potrebbe configurare quell'obbligo di compilazione del quadro RW, secondo le regole ordinarie di tenuta del sezionale dichiarativo e sulla base delle indicazioni operative fornite con la risposta all'interpello.
L'Agenzia chiarisce, infine, che il possesso di bitcoin non genera alcun obbligo di versamento dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari (Ivafe), in quanto il possesso di valuta virtuale non può essere assimilato a depositi e conti correnti di "natura bancaria".
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