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L'Esterovestizione....questa sconosciuta

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  • pensionato
    replied
    Ciao a tutti,
    Ciò che mi chiedo io è questo:

    Creando società a Malta con amministratore maltese e comparendo come azionista, rischio parecchio?
    Magari dichiaro, nella denuncia dei redditi, la partecipazione a questa SRL maltese e un piccolo stipendio annuo (quindi tassato anche in Italia).

    Inoltre, a fine anno, gli utili verranno girati in una holding EAU..

    P_S Lavoro online!

    E' da pazzi?

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  • Jason Bourne
    replied
    noi non ci rassegnamo, caro Edmond; certo è pieno di nemici là fuori, ma molti nemici molto onore.

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  • Edmond_Dantès
    replied


    questa dittatura attuale è molto peggio del fascismo....


    anzi il ventennio a confronto era un paradiso...




    http://www.elusione-fiscale.com

    per chi non si rassegna a farsi derubare...
    Last edited by Edmond_Dantès; 07/03/2015, 12:39.

    Leave a comment:


  • Jason Bourne
    replied
    La bestia non vuole morire e non le basta piu' nutrirsi del sangue dei suoi sventurati sudditi, adesso non esisterà a divorarli pur di sopravvivere in qualche modo.


    questo mostro chiamato stato italiano va ucciso, in ogni modo possibile, cominciando a togliergli la linfa vitale, i soldi. Quando sarä debole, sarà facile ucciderlo.

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  • boris69
    replied
    Si e' una buona analisi. L'esterovestizione e' una trappola formidabile nella quale si puo' ricadere facilmente, specie quando l'AdE sara' in possesso dei dati bancari dai quali potra' investigare su chi ad esempio movimenta un conto e da dove. Ecco immaginiamo un amministratore italiano che dispone un bonifico mentre si trova in Italia e scatta la presunzione che la societa' sia di fatto amministrata dall'Italia.
    Con le nuove norme sullo scambio di informazioni, l'esterovestizione e le norme CFC diverrano le armi preferite dall'AdE per succhiare il sangue a chi opera con societa' estere anche in modo legittimo.

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  • Admin
    started a topic L'Esterovestizione....questa sconosciuta

    L'Esterovestizione....questa sconosciuta

    Buonasera a tutti, e’ un po’ di tempo che leggo qua e la’ di “esterovestizione” in questo forum e mi sembra che questo concetto non sia proprio chiarissimo a tutti.
    Partiamo dalla definizione di questa invenzione del genio italico malefico sul quale, credo, siamo tutti d’accordo (anche perché e’ definita da una norma di legge).

    Cito da Wikipedia:

    Con esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, al contrario, ha di fatto la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Lo scopo principale della localizzazione, tipicamente in un paese con un regime fiscale più vantaggioso di quello nazionale, è quella di fare in modo che gli utili siano sottoposti ad una minore tassazione. Di solito i redditi esterovestiti sono le plusvalenze di cessioni di partecipazioni (quest'ultima a mio modesto parere e' una cagata di Wikipedia).

    Normativa italiana
    L'articolo 73 del TUIR indica i criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone giuridiche al pari di quanto stabilito per le persone fisiche. La residenza fiscale di una società è da ritenersi in Italia se sussiste almeno una di queste condizioni:
    • La sede legale della società indicata nell'atto costitutivo o nello statuto è in Italia;
    • La sede amministrativa, ovvero da dove si realizza l'effettiva direzione della società, è in Italia;
    • L'oggetto principale è localizzato in Italia.
    • A partire dal primo gennaio 2008 vige il comma 5 bis dell'articolo 73: salvo prova contraria, è residente nello Stato l'Ente controllato da soggetti residenti, o amministrati da un Consiglio di Amministrazione o equivalente i cui membri in prevalenza siano residenti nel territorio dello Stato.
    Per l'Amministrazione Finanziaria è sempre stato piuttosto difficile provare la reale localizzazione di una società, in particolare per quanto riguarda la sua sede amministrativa. L'onere della prova non è più a carico dell'Amministrazione Finanziaria, ma della società sottoposta a verifica.



    Ma quali sono le vere conseguenze dell’eventuale contestazione di questo morbo malefico chiamato Esterovestizione ???

    Le conseguenze in sede di accertamento, vanno leggermente oltre l’eventuale evasione fiscale (che addirittura puo' non esserci):
    -puo’ essere contestata l’omessa tassazione del reddito realizzato dalla società (e fin qui tutto bene…più o meno);
    -puo’ essere contestato l’omesso assoggettamento ad IVA del fatturato realizzato (ahi ahi….soprattutto se si fattura a società italiane);
    -puo’ essere contestata l’omessa tenuta della contabilità (ahi);
    -puo’ essere contestata l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (ahi ahi ahi).

    La norma di cui sopra stabilisce l’attrazione della societa’ ritenuta esterovestita nella sfera fiscale italiana con tutte le conseguenze del caso.
    Esempio limite: società Pippo & Pluto OOD costituita in Bulgaria (scusatemi ma ho un chiodo fisso) nel 2013 con fatturato zero nel 2013 e zero del 2014 (società’ dormiente che presenta in Bulgaria un semplice bilancino a zero) ma che ricade nella fattispecie dell’esterovestizione. Non ci crederete mai (uhhhhh) ma nel 2014 “sarebbe” soggetta agli studi di settore…e in ogni caso avrebbe dovuto depositare il bilancio in Italia (si avete letto bene...Italia) per entrambe gli anni.

    Qualcuno di voi dira’….eh ma io lo sapevo già’….mi fa piacere, ma io voglio scolpirlo nella pietra.
    Se ho scritto delle puttanate....correggetemi pure.

    Peace & Love

    Admin
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