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L'offshore è solo per i grandi?

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  • #16
    Ah , la normativa comunitaria sull'IVA come dice il nome stesso vale per i soggetti comunitari . Un azienda di servizi a Taiwan se ne frega bellamente della normativa .

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    • #17
      Originariamente Scritto da afratton Visualizza Messaggio
      Ah , la normativa comunitaria sull'IVA come dice il nome stesso vale per i soggetti comunitari . Un azienda di servizi a Taiwan se ne frega bellamente della normativa .
      afratton ?? ...ma lo sai leggere l'italiano ??

      se fra sei mesi o un anno, cominciano a massacrare i tuoi clienti, tu te ne scappi in Brasile...

      ...ed a loro ? ...che favola gli racconti ??

      Le operazioni internazionali di commercio elettronico sono disciplinate dalle disposizioni previste dagli artt. 67 e ss. del D.P.R. n. 633/72 per le importazioni, e dall’articolo 8 del medesimo decreto per le esportazioni. Se dunque il bene acquistato proviene da un Paese extra-Ue, si configura un’importazione e l’IVA, applicata in dogana, dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali. Ciò indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia o meno soggetto passivo Iva.

      Nel commercio elettronico diretto (on-line) l’intera transazione commerciale ordine, pagamento e consegna del bene in formato digitale o immateriale, avviene per via telematica. I servizi ed i beni ceduti (software, siti web, immagini, testi, basi di dati, musica, film, ecc.), originariamente dematerializzati, vengono, infatti, concretati all’arrivo dal destinatario (download). Rientrano nel commercio elettronico diretto anche tutti i servizi che vengono forniti direttamente via Internet, come i servizi di biglietteria (ma non la semplice prenotazione), di intrattenimento (giochi online, scommesse), di banking, di assicurazioni e brokeraggio, nonché i servizi informativi, i servizi legali e altro. Tali operazioni, dal punto di vista fiscale, rientrano nell’ambito delle prestazioni di servizi.
      Dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche previste dall’articolo 5 della Direttiva n. 2008/8/CE, i rapporti tra operatori economici e consumatori finali (“B2C”), nell’ambito dei servizi di e-commerce diretto, saranno equiparati a quelli tra operatori economici di stati diversi (“B2B”) ed il luogo impositivo coinciderà sempre con il Paese del fruitore, a prescindere dal fatto che questo sia un soggetto passivo IVA o meno. Ciò, indipendentemente anche dal Paese in cui il soggetto prestatore si consideri stabilito (Paese Ue o Extra Ue).

      Questa novità determina, tuttavia una diversa modalità di applicazione dell’IVA sulle suddette operazioni, che sarà differenziata a seconda che il cliente sia un soggetto passivo IVA o un “privato consumatore”, in quanto:
      • nei rapporti “B2B”, l’imposta sarà applicata dal cliente con il meccanismo del reverse charge;
      • nei rapporti “B2C”, invece, l’imposta sarà applicata direttamente dal fornitore (comunitario o extracomunitario). In questo caso l’applicazione dell’IVA potrà avvenire con due diverse modalità:



        • attraverso l’identificazione ai fini IVA nel Paese Ue del committente;
        • avvalendosi del regime speciale del “mini sportello unico” (“MOSS“), già previsto per i servizi di e-commerce resi da soggetti extracomunitari, che dal prossimo anno sarà esteso ai servizi forniti in ambito intracomunitario.


      Le modalità operative per la presentazione della richiesta di registrazione per avvalersi di tale regime sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 122854.
      Come accennato, da gennaio 2015, il nuovo regime IVA dei servizi di e-commerce diretto (compresi i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione), prevederà il criterio territoriale del Paese del committente, anziché quello del prestatore.
      In questo contesto, il nuovo regime “mini sportello unico” (“Mini One Stop Shop – MOSS”) rappresenta una semplificazione dal momento che, così come avviene per i servizi elettronici resi dai soggetti extra-Ue ai “privati consumatori”, gli obblighi IVA (sostanziali e formali) saranno adempiuti in un unico Stato membro che è quello in cui l’operatore extra-Ue decide di identificarsi o quello in cui l’operatore comunitario ha la sede. In pratica i soggetti passivi che hanno la sede della propria attività in un Paese Ue (o Extra Ue, ma che dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri), scegliendo l’opzione per il regime speciale del “mini sportello unico”, potranno versare l’IVA dovuta sui servizi di e-commerce, resi a soggetti privati comunitari, direttamente nel Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione.

      Applicando il nuovo regime del “MOSS“, il fornitore soggetto passivo IVA in ambito Ue presenta, per via telematica, allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre, che sarà considerato come un periodo d’imposta indipendente. Tale dichiarazione dovrà essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo di ciascun trimestre, indipendentemente dall’avvenuta erogazione, nel trimestre di riferimento, dei servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione. La dichiarazione IVA dovrà contenere:
      • il numero di identificazione;
      • per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi di e-commerce effettuate nel trimestre di riferimento, nonché l’importo totale dell’imposta corrispondente, suddiviso per aliquote;
      • le aliquote Iva applicabili;
      • l’importo totale dell’imposta dovuta.

      Il soggetto passivo deve versare l’IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, su un conto bancario denominato in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

      L’IVA, quindi, è versata nel momento in cui viene presentata la dichiarazione, utilizzando il numero di riferimento unico che il Paese membro di identificazione assegna alla dichiarazione e comunica al soggetto passivo. Successivamente, il Paese membro di identificazione distribuisce gli importi dell’IVA incassata ai diversi Paesi membri di consumo. Il Paese membro di identificazione trattiene una percentuale pari:

      • al 30%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;
      • al 15%, per i trimestri della dichiarazione compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

      L’applicazione del regimi speciale implica il divieto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni, ma consente di ottenere il rimborso dell’imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo.

      allo scadere della prossima denuncia annuale
      dell'IVA si apre la caccia alle volpi !!




      quantomeno per i B2C extra-UE
      ed i furbetti del quartierino,
      "a buon intenditor poche parole" !!
      Last edited by Edmond_Dantès; 06/07/2015, 00:23.

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      • #18
        L ' hai scritto proprio tu sopra " Paesi UE o Paesi Extra Ue con stabile organizzazione " . Se il sig. Mario Rossi acquista un servizio da una società panamense piuttosto che Taiwanese , del Belize questo non si spplica . Ti pare che la UE ora può andare a dettar legge agli altri Paesi del mondo ? Tutto quanto hai scritto è giustissimo , ma si applica solo ad aziende ( ripeto ) UE o con stabile organizzazione UE .
        Quindi , è vero che se ho una società in Lux che vende servizi digitali , questa applica l iva italiana per gli itsluani ? SI
        una società irlandese ? Si
        tedesca ? Si
        una società BVI con stabile costituzione in Latvia ? Si
        una societa BVI ? NO

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        • #19
          continua a girarla come piace a te...
          quante volte te lo devo ripetere ??


          i rapporti tra operatori economici e consumatori finali (“B2C”), nell’ambito dei servizi di e-commerce diretto, saranno equiparati a quelli tra operatori economici di stati diversi (“B2B”) ed il luogo impositivo coinciderà sempre con il Paese del fruitore, a prescindere dal fatto che questo sia un soggetto passivo IVA o meno. Ciò, indipendentemente anche dal Paese in cui il soggetto prestatore si consideri stabilito (Paese Ue o Extra Ue).

          visto che sei Trentino di madre lingua tedesca te lo rispiego :

          UE o
          Extra Ue non fa differenza è il consumatore finale che deve pagare l'IVA allo stato italiano !!

          ovvero tu la devi pagare per lui...

          se tu fai il furbone e non la paghi !!!

          può benissimo darsi che a te non ti raggiungono perché ti nascondi in Belize,
          MA !!

          ...chi gli vieta di bloccarti i siti, bloccarti i C/C su cui ricevi i pagamenti
          e cazziare a colpi di migliaia di € di multa i clienti che:
          sprovveduti loro comprano da te ??




          E la stessa filosofia del Velox:

          lo Stato piazzo un Velox dove passano migliaia di macchine al giorno...

          tu passi a 200 Km/ora con la targa SVG o Belize e te ne freghi....

          ma l'italiano che passa a 70 Km/ora si becca 350€ di multa e stai sicuro che la paga perché se no Equitalia gli fotte la casa o gli pignora il 1/5 dello stipendio...

          se cominciano a colpire (e sono certo che faranno questo, perché è il metodo più facile per fare cassa) i consumatori...
          che te ne fai del tuo ecommerce appena i primi feedback compariranno in rete ???

          vuoi un esempio ??




          guarda cosa fanno per combattere il mercato clandestino dei falsi:
          al negro, a parte qualche sequestro di facciata, non fanno un cazzo
          (perché il negro poverino può fare quello che vuole),
          invece guarda cosa rischia il cliente che compra u
          n falso:
          I rischi per i consumatori? "Chi compra consapevolmente dei prodotti falsi può avere una multa che va dai 100 ai 7 mila euro.

          Sono decine i profili che, contro le regole del social network, usano account privati come piattaforme di vendita di prodotti contraffatti. Li abbiamo contatta…


          vi ricordate quelli che dicevano : ha io sono a posto: ho spruzzato la lacca per capelli di mia moglie sulla targa !!

          per il B2C in IT la stai facendo facile uguale :
          un off con due nominae e tutto funziona a meraviglia...

          davanti a tanta scienza...

          ...io, che per fare ecomerce in It da SLO ,

          ho richiesto ed aspetto il VIES Sloveno : sono un coglione !!??
          Last edited by Edmond_Dantès; 07/07/2015, 00:45.

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          • #20
            Scusa Edmond, premesso che le argomentazioni che porti sono assolutamente persuasive, il risultato in pratica mi sembra che se ho un'attività che vende formazione online in Italia (o in un qualunque paese UE) sono costretto a creare una società in quel paese? E se così, non esistono soluzioni?

            Comment


            • #21
              Spero vi chiarisca le idee

              Comment


              • #23
                thx per le condivisioni Afratton !!!

                materiale mooolto interessante !
                www.best-privacy.com

                Comment


                • #24
                  Nel pdf leggo questo:

                  "for non-EU suppliers of B2C e-services, there is a liability to register in each Member State where their final consumer belongs if the value of their supplies has exceeded the Member State's VAT registration threshold for non-established suppliers (which varies among Member States – see 2.4), and account for VAT at different VAT rates."

                  Nel primo link:

                  "Non-EU businesses selling digital services to EU Consumers
                  Since 2003 non-EU sellers have already had to account for VAT based on the customer’s location, via the VoES (VAT on Electronic Services) scheme. This has now been incorporated into the new 2015 reforms."

                  Da quello che ho capito, un business extra UE che vende i propri servizi a privati in UE deve registrare una propria posizione VAT in uno dei paesi dell'unione. La soglia VAT-esente c'è nel Regno Unito ma da noi no, giusto?

                  Comment


                  • #25
                    Il lux dovrebbe avere 100k . In sostanza una società extra UE e senza presenza UE semplicemente sceglie un paese dell unione dove registrarsi al MOSS ( o come piffero si chiama ) e fa tutto da li .
                    Nutro comunque molte perplessita sull applicabilità della legislazione a società extra UE e per di piu offshore , tanto piu essendo riferita a B2C , dove al cliente finale della fattura interessa poi meno di zero .

                    Comment


                    • #26
                      Originariamente Scritto da bobbym Visualizza Messaggio
                      L'offshore è solo per i grandi?
                      l'unica risposta seria che si può dare è composta da due lettere:

                      NO.
                      L'offshore non è solo per i "grandi".



                      Sul resto possiamo parlarne, riparlarne e continuare ad argomentare, arrivando forse a una conclusione, ma anche no perchè comunque ognuno da la propria interpretazione personale delle cose (la maggior parte delle volte non corretta perchè non basata su fatti concreti)


                      quindi, per concludere:

                      SI, l'offshore è anche per i "piccoli", "medi" e anche per chi inizia.
                      I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

                      Comment


                      • #27
                        Originariamente Scritto da bobbym Visualizza Messaggio
                        Nel pdf leggo questo:

                        "for non-EU suppliers of B2C e-services, there is a liability to register in each Member State where their final consumer belongs if the value of their supplies has exceeded the Member State's VAT registration threshold for non-established suppliers (which varies among Member States – see 2.4), and account for VAT at different VAT rates."

                        Nel primo link:

                        "Non-EU businesses selling digital services to EU Consumers
                        Since 2003 non-EU sellers have already had to account for VAT based on the customer’s location, via the VoES (VAT on Electronic Services) scheme. This has now been incorporated into the new 2015 reforms."

                        Da quello che ho capito, un business extra UE che vende i propri servizi a privati in UE deve registrare una propria posizione VAT in uno dei paesi dell'unione. La soglia VAT-esente c'è nel Regno Unito ma da noi no, giusto?
                        finalmente qualcuno che sa leggere l'italiano e cosa ancor più sconcertante l'Inglese !!

                        ma soprattutto non fa : "orecchio da mercante " !!

                        Bravo bobbym: finalmente uno con la testa e le palle per affrontare il business !!!



                        Last edited by Edmond_Dantès; 11/07/2015, 03:41.

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                        • #28
                          Grazie per aver sollevato la questione Edmond.

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