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aprire un ufficio a tenerife

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  • aprire un ufficio a tenerife

    buonasera
    sono un nuovo utente di questo forum sto cercando sul web, consigli ed eventualmente ,quando avro le idee chiare un consulente che abbia avuto gia esperienza su cio che ho bisogno perche il mio commercialista non riesce ad aiutarmi.

    atualmente ho una quota di una srl in italia a due soci io e mio fratello per motivi che inizialmente non posso spiegare vorrei impostare come segue il mio bisnes:
    1 uscire e cedere gratuitamente le mie quote a mio fratello quindi risultare disoccupato in italia
    2 costituire una soceta' a tenerife eventualmente acquistare un ufficio-allogio per comodita
    3 brevettare e quindi far pagare alla ditta di mio fratello le royalty per un particolare montato sui ricambi auto che vengono costruiti e venduti dalla stessa.
    4 fatturare inizialmente questo anno 100.000 euro con una crescita del prossimo anno dal 50 a100 % forse oltre
    o scelto tenerife perche ho un amico che vive li ed e una regione con regime sembrerebbe particolare.
    qualcuna a gia avuto delle esperienze in merito esiste la doppia tassazione quado pagherei di tasse come posso impostare il tutto
    ringrazio in anticipo

  • #2
    a primo pelo ti direi lascia perdere le Canarie andavano di moda 20 anni fa....

    per prima cosa devi leggerti i DTA, Double Taxation Agreement

    fra l'Italia ed i paesi papabili...

    ad esempio fra corporate USA che pretende royalty da una ditta subcontractor indigena (Italiana),
    Renzi pretende se la memoria non mi inganna il 35%
    (vi sembra strano che nessuno venga più ad investire in Italia !??)


    qui trovi alcuni spunti relativamente ad HK Via la doppia imposizione

    Posted on 26 gennaio 2016 by Edmond_Dantès

    Rita Fatiguso24 giugno 2015 pechino Irta e tortuosa è la strada che dall’Italia porta a Hong Kong (e ritorno). Il mondo delle aziende ha appena incassato il via libera definitivo all’accordo tra i due Governi per evitare le doppie imposizioni… Continue Reading →



    L'Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie
    imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due
    Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.
    Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta
    sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
    La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo
    qualche eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è
    residente il soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma entro limiti espressamente indicati. Questi
    limiti si concretizzano, in sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior parte dei casi, sono più
    basse rispetto a quelle vigenti negli ordinamenti nazionali.
    La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente, il diritto al rimborso, da parte dello Stato della
    fonte, dell'imposta eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito convenzionalmente, oppure, talvolta,
    il diritto all'applicazione immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della ritenuta. In questo caso il
    beneficiario percepisce dal proprio debitore, che è residente nell’altro Stato contraente, un reddito al netto dell’imposta
    prelevata alla fonte, nella misura stabilita dalla Convenzione, oppure un reddito completamente esente da tale imposta, a
    condizione che il sostituto di imposta acquisisca dal beneficiario la documentazione richiesta, atta a dimostrare
    l’effettivo possesso dei requisiti previsti per l’applicazione delle disposizioni convenzionali. La documentazione
    richiesta generalmente consiste in:
    -
    un attestato ufficiale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese ove il beneficiario possiede la propria residenza
    fiscale che certifica: a) l’effettiva residenza fiscale; b) l’essere soggetto nel Paese di residenza all’applicazione
    delle specifiche imposte dirette cui si applica la Convenzione invocata, c) l’inesistenza di una stabile
    organizzazione nel Paese della fonte del reddito;
    -
    una domanda volta ad ottenere l’applicazione della minor imposta alla fonte prevista dalla Convenzione,
    specificando di essere il beneficiario effettivo del reddito percepito.
    Le competenti Autorità dei due Paesi possono concordare specifiche modalità per il rimborso o per l'applicazione diretta
    del trattamento convenzionale, che consistono, in sostanza, nell'adozione di appositi modelli.
    I modelli finora concordati sono stati predisposti per l'applicazione delle riduzioni convenzionali relative alle categorie
    di reddito più rilevanti: dividendi, interessi e royalties. Tali modelli, strutturati in due o più esemplari, oltre ad una copia
    ad uso del beneficiario, contengono le dichiarazioni da rilasciare da parte del beneficiario medesimo in ordine ai
    requisiti richiesti dalla Convenzione, nonché una parte relativa all'attestazione di residenza che deve essere compilata
    dall'Autorità fiscale del Paese di residenza.
    Sulla base delle norme esistenti in materia, non sussiste uno specifico obbligo di utilizzare i modelli concordati in
    sostituzione di un'informale istanza di rimborso; tuttavia tali modelli, che costituiscono il risultato di una specifica
    intesa fra i due Stati contraenti hanno lo scopo di evitare problemi di carattere operativo ed agevolare quindi gli aventi
    diritto.

    estratto da:
    Commissione Fiscalità Internazionale

    LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE
    FISICHE E GIURIDICHE



    Se tuo fratello producesse in Slovenia e tu con regolare contratto notarile ben fatto percepissi da lui le royalti relative... con una LLC-DE incorporata altrove...
    lui pagherebbe il 15% sui suoi utili e tu pagheresti alla Slovenia solo il 5%
    sulle tue Royalti.

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    • #3
      Per operare alle Canarie ed usufruire del regime Zona Especial Canaria bisogna sottostare ad una serie di condizioni, le principali sono:
      - intanto esseri iscritti al registro delle imprese ZEC e relative tasse (poca roba attorno ai mille € annui)
      - non qualunque attività può essere svolta, solo quelle elencate in un elenco abbastanza ampio per altro. Non ci dici esattamente quello che vai a fare quindi non ti si può dire
      - fare investimenti entro i primi due anni a Tenerife per 100.000€
      - assumere almeno 5 persone
      - avere un amministratore residente sull'isola
      - presentare una memoria dove si spiegano le attività che si vanno a svolgere, specificando il contributo che daranno allo sviluppo del territorio, la solvibilità etc NON SARÁ POI POSSIBILE EFFETTUARE ATTIVITÁ DIFFERENTI.
      A queste condizioni l'aliquota è del 4% sui primi 1.800.000€
      Diversamente aliquote ordinarie (25% con possiblità del 15% sul primo esercizio in attivo ed il seguente)

      A occhio per come prospettata la cosa non credo rientri nella condizioni per iscriverti alla ZEC
      Ho disabilitato i messaggi privati. Se volete comunicare con me, usate la telepatia (attenti a non sbagliare destinatario)

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