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Fiduciaria

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  • Fiduciaria

    Buongiorno a tutti,
    i miei clienti hanno deciso di fare una srl per le auto, lo so che è una pazzia ma purtroppo non hanno nessuno.
    Mi potete consigliare una fiduciaria il Lombardia per questa operazione quindi a prezzi buoni ? Inoltre equitalia trovando le auto a casa loro può andare dalla fiduciaria che detiene il 100% delle quote, per farsi dare i nominativi reali delle quote? Alcuni dicono di si altri di no, come sempre.
    Grazie

  • #2
    Equitalia a quel punto non può piu fare nulla.
    Se per assurdo dovrebbero entrare in casa tua e farsi i cazzi tuoi, ti basta presentare un contratto di locazione tra te e la fiduciaria. Contratto di comodato d'uso / noleggio o come preferisci.
    Se dovessero fermarti i carabinieri per un semplice controllo, devi sempre avere con te un contratto che dimostri che sei il reale utilizzatore dell'auto.

    Comment


    • #3
      Originariamente Scritto da Criss Visualizza Messaggio
      Equitalia a quel punto non può piu fare nulla.
      Se per assurdo dovrebbero entrare in casa tua e farsi i cazzi tuoi, ti basta presentare un contratto di locazione tra te e la fiduciaria. Contratto di comodato d'uso / noleggio o come preferisci.
      Se dovessero fermarti i carabinieri per un semplice controllo, devi sempre avere con te un contratto che dimostri che sei il reale utilizzatore dell'auto.
      non comprendo ??? .... fare una società per gestire gli automezzi ???

      se fanno una SRL in Italia per gestire degli automezzi....
      buttano i denari dalla finestra !!!

      con tutte le possibilità che ci sono oggi di nolleggio a lungo termine....
      se proprio devono far sparire delle auto esistenti....

      Austria, Slovenia, Svizzera con bilancio a fine anno > a 0

      solo in italia le SRL non possono andare a pari o non avere reddito....
      ti mangi 10k€ per costituirla e non fai altro che spostare il problema dai soci alla SRL.... , l'anno prossimo ti contesteranno sicuro qualcosa in capo alla SRL e vi ritrovate punto e a capo...

      se il cancro ti divora....
      prima tagli e meglio è...

      i pagliativi ti portano a morte certa....




      io ho messo in liquidazione la mia SRL quando ho visto le nuove normative per le societa dichiarate "di comodo" perchè non producono reddito, quindi non versano il 70% degli utili che vogliono loro...

      per vostro diletto.... illuminatevi !!!

      Società di comodo, analisi normativa e modelli di interpello disapplicativo

      di Stefano Perazzo - 16 settembre 2013

      Penalizzare le società costituite con l’unico scopo di gestire il patrimonio dei soci, disincentivando l’utilizzo dello strumento societario per la mera detenzione di beni improduttivi di reddito. Questa in estrema sintesi è la ratio normativa che penalizza le società di comodo, introdotte dalla Legge n. 724/1994 e riviste dal D.L. n. 138/2011 con l’introduzione delle società in perdita sistematica.
      La Commissione di studio fiscale dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza ha redatto un interessante Vademecum per definire i contorni legislativi della materia e fornire utili modelli di interpello disapplicativo differenziati sulla base della natura societaria del soggetto coinvolto.
      Secondo la normativa vigente, le società di comodo o non operative possono essere suddivise in due categorie:
      • società di comodo, come delineate dalla Legge n. 724/1994;
      • società in perdita sistematica: soggetti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre esercizi consecutivi o che hanno un saldo negativo in due esercizi e nel terzo registrino un reddito inferiore a quello presunto.

      Per quanto concerne le società in perdita sistematica, le conseguenze in termini contabili e fiscali sono decisamente rilevanti. Nello specifico, l’ente incorre nelle seguenti sanzioni/limitazioni:
      • presunzione di un reddito minimo;
      • aliquota IRPEF maggiorata al 38%;
      • presunzione di un valore minimo della produzione ai fini IRAP;
      • limitazioni alla compensazione e all’utilizzo dei crediti IVA.

      Il legislatore ha previsto cause di esclusione e di disapplicazione (puntualmente indicate all’interno del Vademecum) per salvaguardare particolari status o momenti della vita aziendale. In assenza di ‘scusanti’ legislative, il contribuente può presentare istanza di interpello disapplicativo: l’obiettivo è quello di dimostrare l’insussistenza di elementi di elusività contrastanti norme dell’ordinamento tributario.
      Il Vademecum offre diverse case history utili per comprendere, con un taglio pratico e numerico, il processo di identificazione delle società di comodo o non operative. Qualora il soggetto dovesse essere effettivamente coinvolto nella fattispecie normativa, il documento propone interessanti fac-simile di interpelli disapplicativi, personalizzabili in base alle necessità puntuali, in relazione alle seguenti tipologie societarie:
      • società immobiliare di gestione;
      • società immobiliari;
      • società in liquidazione;
      • holding;
      • società colpite dalla crisi economica;
      • società in perdita sistematica.


      __________________________________________________ ________________________________

      SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMICA – I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
      Con la C.M. n.1/E del 15 febbraio 2013, recependo le risposte rese nel corso dei forum con la stampa specializzata tenutisi nel mese di gennaio, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema delle società di comodo in perdita sistematica per fornire i propri chiarimenti su alcune questioni applicative. Come noto il D.L. n.138/11 era intervenuto disponendo che: sono considerate di comodo (quindi subiscono limitazioni all’utilizzo dei crediti Iva, hanno un obbligo di adeguamento del reddito minimo nonché del valore della produzione da dichiarare ai fini Irap, oltre ad avere un vincolo all’utilizzo delle perdite pregresse) le società che presentano 3 periodi d’imposta consecutivi in perdita fiscale (ovvero uno di questi 3 con un reddito inferiore al reddito minimo); nell’anno in cui la società diviene di comodo deve calcolare un’Ires maggiorata sul reddito da dichiarare, pari al 38% (anziché il 27,5% ordinariamente dovuto) Tali disposizioni, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, esplicano i propri effetti dal periodo d’imposta 2012 che si è da poco chiuso.
      I chiarimenti dell’Agenzia Su tale disciplina l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta offrendo i propri chiarimenti su 4 questioni, la prima delle quali di rilevante impatto operativo.
      Vincoli all’utilizzo del credito Iva Per le società non operative il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non è ammesso a rimborso, né può costituire oggetto di compensazione orizzontale con altri tributi o contributi (la compensazione verticale è invece comunque permessa); inoltre, qualora per tre periodi d’imposta consecutivi la società effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per un ammontare complessivo inferiore all’importo che risulta dall’applicazione dei coefficienti al co.1 dell’art.30 della L. n.724/94, il credito Iva risultante dalla relativa dichiarazione annuale non è ulteriormente riportabile e, pertanto, viene perso.
      Visto che per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la prima verifica riguarda il triennio 2009-2011, quindi il 2012 è il primo anno che può essere considerato “di comodo”, ci si interrogava circa la decorrenza di tale limitazione. L’Agenzia ha chiarito che ad essere vincolato è il credito 2012, che quindi dal 2013 non può più essere liberamente utilizzato. Il credito 2011 eventualmente speso in compensazione o richiesto a rimborso nel corso del 2012 è invece stato utilizzato correttamente.
      Qualora la società in questione abbia presentato nel corso del 2012 modelli TR per la chiesta a rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione dei crediti trimestrali, oggi si troverà a dover restituire il credito in questione (con applicazione di interessi ma senza sanzioni).
      Verifica sul reddito “lordo” Lo status di società di comodo va verificato con riferimento ai risultati reddituali che vengono indicati dalla società nelle dichiarazioni fiscali inviate; ci si era interrogati circa quale fosse l’elemento da prendere a riferimento. Sul punto è stato precisato che la verifica va condotta sul reddito lordo prima della compensazione con eventuali perdite maturate nei precedenti periodi d’imposta e quindi riportate in compensazione. In questo modo si evita che forti perdite (legittimamente) riportate possano alterare la verifica delle condizioni di operatività.
      Adeguamento reddituale e verifica dello status di comodo Una delle possibilità per sfuggire allo status di comodo è il fatto di realizzare, nell’ambito del triennio di riferimento, in corrispondenza di almeno un periodo d’imposta, un reddito almeno pari al reddito minimo.
      Poiché una delle conseguenze dello status di comodo è la necessità di adeguarsi al reddito minimo, ci si era chiesti se questo adeguamento potesse considerarsi valido per tale verifica. La risposta dell’Amministrazione Finanziaria è stata negativa.
      Pertanto, se il triennio 2009-2011 presenta risultati fiscali insufficienti e la società diviene di comodo nel 2012, dovendosi in tale anno adeguare al reddito minimo, comunque tale adeguamento non consente di considerare “salvaguardato” il 2012. Pertanto anche il successivo triennio 2010-2012 sarà da considerarsi in perdita sistemica, quindi il 2013 diverrà di comodo. E così proseguendo.
      No disapplicazione parziale per le holding Per evitare di essere interessata dalla disposizione in commento, la società deve verificare se risultano o meno applicabili cause di esclusione di cui all’art.30 della L. n.724/94 (da verificare in relazione al periodo d’imposta ove la società risulterebbe di comodo) ovvero il fatto che ricorra una delle cause di disapplicazione individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.2012/87956 dell’11 giugno 2012, queste ultime da verificare in relazione ad una delle annualità del triennio di riferimento. Se si realizza una di queste cause in relazione ad una delle annualità in perdita, tale anno può essere escluso dal triennio e, di conseguenza, detto triennio decorre dall’esercizio successivo: ad esempio, se il triennio di riferimento fosse 2009-2010-2011 e la causa di disapplicazione è stata verificata nel 2010, il triennio inizierebbe a decorrere dal 2011, quindi la società rischierebbe di essere di comodo solo da 2014.
      Tra queste cause di disapplicazione vi è quella riguardante i soggetti che possiedono prevalentemente partecipazioni in:
      1) società considerate non in perdita sistematica ai sensi dell’art.2, co.36-decies e seguenti del D.L. n.138/11;
      2) società escluse dall’applicazione della disciplina di cui al citato art.2 anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;
      3) società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art.168 del Tuir.
      Al riguardo l’Agenzia ha precisato che tale causa di disapplicazione può ritenersi applicabile solo nel caso di prevalenza del patrimonio della società investito in tali partecipazioni, mentre in caso contrario essa non risulta applicabile. Questa non può neppure considerarsi un caso di disapplicazione parziale, ossia non è possibile escludere la specifica partecipazione nel momento in cui si tratterà di fare il calcolo del reddito minimo.
      Si ricorda infine come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.3/E del 4 marzo 2013 ha offerto alcuni chiarimenti in merito alle modalità pratiche di assolvimento della maggiorazione Ires, precisando che: la maggiorazione del 10,5% si applica sia alle società di comodo in perdita sistemica, sia a quelle che non hanno raggiunto il livello minimo di ricavi; l’aliquota maggiorata si applica sull’intero reddito anche se superiore al minimo; per l’eccedenza la società può utilizzare le perdite pregresse secondo le regole ordinarie e nel consolidato l’Ires maggiorata si liquida autonomamente, senza trasferimento alla fiscal unit. Cordiali saluti.
      Last edited by Edmond_Dantès; 02/02/2014, 18:58.

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      • #4
        Edmond, è un pò che ti seguo, hai sempre delle foto mirate per ogni discussione o problema. Ti faccio i complimenti miei e di mia moglie.
        ///
        A parte cioò il problema resta essendo i clienti in crif e in cr da 5 anni qualsiasi richiesta è andata in negativo e il debito con l'erario supera gli 80.000 €.
        Grazie comunque

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        • #5
          ...se qualcuno avessse ancora,
          qualche fantasia erotica sulle SRL italiane !!

          Tranquilli... con le SRL...

          Vi ridurranno tutti a questo stadio !!





          continuo a non capire di cosa stiamo parlando....

          vediamo di sgombrare il campo dalle leggende metropolitane....

          1) equitalia non ci verrà mai a casa dei tuoi clienti ne a casa tua....

          2) lavorano tutto in base ai catasti dei terreni ed immobili ed al PRA... informazioni bancarie e titoli forniti gentilmente dalle lobbi bancarie...
          se hai una pensione o uno stipendio possono pignorartene 1/5 .... per il resto nulla di nulla, tutte favole....





          Originariamente Scritto da GIG CONSULTING Visualizza Messaggio
          A parte cioò il problema resta essendo i clienti in crif e in cr da 5 anni qualsiasi richiesta è andata in negativo e il debito con l'erario supera gli 80.000 €.

          di crif e cr, oramai.... "cosa fatta capo ha "

          80.000 €. invece sono una bella emorralgia...
          che nel giro di un anno o due grazie, ai prodigi di Equitalia
          si trasformeranno in un "mezzo miliocino".



          non pensi sia il caso di agire prima di tutto fermando meccanicamente l'emorralgia, ed appena ottenuto questo cominciare a reidratare il paziente con delle infusioni di espansori plasmatici (ricavi freschi elusi alla voracità parassitaria "Tagliana"), prima che lo perdi per shock ipovolemico ???

          se mi contatti in Skype .... concordiamo la terapia.... prima che sia troppo tardi !!
          Last edited by Edmond_Dantès; 02/02/2014, 21:17.

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          • #6
            Se i tuoi clienti continuano a lavorare con la SRL, il tutto ha un senso..
            Se invece usano la società solo per intestarci le auto, mi sembra una pazzia.
            Avranno sempre e solo costi. Tra un paio d'anni verranno a romperti le scatole accusandoti di società di comodo.
            Perchè nonostante la crisi, se una società non riesce a lavorare, il fisco rompe i coglioni al posto di aiutare.
            Che poi sia vero o no, starà a te difenderti e buttare via soldi per avvocati.
            Per 8.000 euro di auto, avrei preferito intestarle a uno zio, cugino, nipote, prete del paese.. qualsiasi persona.. e fare un contratto tra privati. Potevi magari sentire qualche avvocato.
            L'srl ha costi di apertura, gestione troppo alti per 8.000 euro di auto.
            Se poi il tuo cliente è pieno di soldi e gli piace buttarli, beato lui..

            (parlo di 8.000 euro di auto, perchè è la cifra di cui parlavi nell'altro post.. se sono 80.000 euro, cambia poco, hai solo piu perdite e ti romperanno le palle ancora prima).

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            • #7
              non c'è motivo per viaggiare con auto che costino in stada più di mille euro l'una....

              l'altra settimana ho visto ritirare da un concessionario Lancia in cambio di una Y , una Renault super 5 GTL del 84...

              tenuta sempre in garage, neanche un grafio 95mila Km motore meglio di un "orloi svissar"...

              gli ho offero 500€ ma mi hanno risposto che Marchionne gli ha ordinato di demolirla....

              tutte le immatricolate pre 1994 pagano 25,82€ (in FVG) di bollo.

              ne prendi 5 simili per 2500... 2500€ per revisionarle e fare i passaggi di proprieta intestandole alla vecchia zia, che 1 o 2 volte l'anno accompagnerete in ospedale a fare qualche analisi (in cambio del passaggio di proprietà a loro nome)....

              vi avanzano 5000€ da spendervi a puttane, anziche regalarli al notaio,
              (per quelli che comprano la macchina appariscente convinti sia necessario per sedurre le loro prede, ed inesorabilmente vanno in bianco)




              se poi la Zietta muore... magari ereditate qualcosa...

              per le vostre buone azioni di accompagnatore/autista

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              • #8
                Ciao GIG se mi contatti in pm posso provare a proporti una soluzione alternativa.

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                • #9
                  non hanno figli a cui intestare le auto? uno zio, oppure anche una nonna senza patente... e se è invalida al 100% e loro figurano come accompagnatori non solo possono girare con il cartellino invalidi, ma pagano solamente il 4% iva e alcuen case automobilistiche (tedesche solitamente) aggiungono un altro 15% di sconto sul prezo di listino... alla fine si prendono una golf accessoriata al prezzo di una polo base... Ho un cugino alla lontana che purtroppo vive ancora in italia e che ne ha approfittato qualche anno fa....
                  I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

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