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cessioni e conferimenti immobiliari a società

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  • cessioni e conferimenti immobiliari a società

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36894, depositata il 9 settembre 2013, ha ribadito che, la violazione di una norma antielusiva puo' costituire reato tributario.
    Sentenza Cassazione penale 09/09/2013, n. 36894
    IL CASO
    Il tribunale del riesame confermava un provvedimento di sequestro preventivo emesso a carico di vari indagati, accusati di diversi reati, tra i quali la dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/00.
    La violazione emergeva a conclusione di una verifica fiscale nei confronti di una società nei confronti della quale era contestata l’esecuzione di un’operazione elusiva, consistita, in buona sostanza, nell’aver ceduto le partecipazioni in una società mediante compravendita anziché mediante conferimento di beni in natura, al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
    Veniva così contestato il delitto di dichiarazione infedele, in base al quale è punito con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, ovvero elementi passivi fittizi.
    LA NORMATIVA
    Si ricorda che gli artt. 37, co. 3 e 37-bis del DPR n. 600/73 prevedono delle specifiche disposizioni anti-elusive, secondo le quali sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti ad ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita.
    L’elusione fiscale scatta, pertanto, solo in presenza di determinati negozi giuridici previsti dalle norme predette, tra cui rientrano anche le cessioni ed i conferimenti.
    LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
    Avverso la decisione del tribunale del riesame proponeva ricorso in Cassazione l’indagato il quale eccepiva, in estrema sintesi, che doveva escludersi la rilevanza penale della elusione fiscale: la prova della responsabilità in campo penale si forma in maniera del tutto diversa rispetto alla formazione della prova dell’evasione tributaria.
    Infatti, mentre il fisco può ricorrere a presunzioni, il giudice penale deve effettivamente motivare un’eventuale condanna sulla base di dati attendibili. Inoltre, i delitti tributari sono punibili solo a titolo di dolo, incompatibile con la “strutturazione psicologica” dell’elusione.
    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36894, depositata il 9 settembre 2013, ha respinto il ricorso dell’indagato, confermando il provvedimento di sequestro e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    I giudici di legittimità premettono che il tema della rilevanza penale dell’elusione fiscale è oggetto di contrasto in seno alla Suprema Corte.
    Ed infatti, alcune decisioni (Sez. V, sent. n. 23730 del 2006; Sez. III, sent. n. 14486 del 2008) non hanno ritenuto sussistente, in queste ipotesi, alcuna violazione penale Tuttavia, nella pronuncia in commento, i Supremi giudici ritengono che siano più convincenti le decisioni favorevoli alla rilevanza penale della condotta elusiva (tra le altre n. 26723/2011, n. 29724/2010): è quindi configurabile il delitto di dichiarazione infedele in presenza di una condotta elusiva rientrante in quelle previste dall’art. 37-bis, al superamento evidentemente della soglia di punibilità Inoltre, con riferimento al caso di specie, i giudici richiamano una pronuncia della Seconda sezione (n. 7739/2011) in cui si afferma che i reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione possono essere integrati anche da condotte elusive, strettamente riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. n. 600/73.
    L’ART. 16 DEL D.LGS. 74/00
    I giudici di legittimità motivano la loro decisione anche sulla base dell’art. 16 del D.Lgs. n. 74/00 il quale prescrive che “Non da luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (procedimento di interpello), si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso”.
    I giudici ritengono, pertanto, che detta disposizione induce proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere rilevanza penale. Da qui la conferma del provvedimento di sequestro a carico dell’indagato.
    ALCUNE CONSIDERAZIONI
    Con la presente sentenza la Corte ribadisce l’orientamento, di recente anche espresso nella sentenza n. 33187/2013, per cui mentre l’abuso di diritto non può costituire reato, al contrario può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrano in una specifica disposizione fiscale antielusiva.
    Tale rigorosa interpretazione è sicuramente discutibile: si ricorda, infatti, che l’elusione fiscale comporta un risparmio d’imposta ma non un’evasione, tanto che in passato si riteneva addirittura che, in presenza di comportamenti elusivi, il fisco potesse recuperare l’imposta indebitamente risparmiata ma non irrogare le sanzioni fiscali.
    Ora la Cassazione arriva ad affermare che l’elusione può far discendere la responsabilità penale del contribuente.
    Si sottolinea, altresì, con riferimento all’art. 16 del D.Lgs. n. 74/00, che la relazione al decreto legislativo afferma testualmente che tale disposizione non può essere letta come “diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo”.
    Ciò nonostante appare singolare che i giudici l’abbiano interpretata in senso contrario deducendo la rilevanza penale proprio da tale norma

  • #2
    Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36894, depositata il 9 settembre 2013, ha ribadito che, la violazione di una norma antielusiva puo' costituire reato tributario.
    Sentenza Cassazione penale 09/09/2013, n. 36894
    IL CASO
    Il tribunale del riesame confermava un provvedimento di sequestro preventivo emesso a carico di vari indagati, accusati di diversi reati, tra i quali la dichiarazione infedele, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74/00.
    La violazione emergeva a conclusione di una verifica fiscale nei confronti di una società nei confronti della quale era contestata l’esecuzione di un’operazione elusiva, consistita, in buona sostanza, nell’aver ceduto le partecipazioni in una società mediante compravendita anziché mediante conferimento di beni in natura, al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale.
    Veniva così contestato il delitto di dichiarazione infedele, in base al quale è punito con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, ovvero elementi passivi fittizi.
    LA NORMATIVA
    Si ricorda che gli artt. 37, co. 3 e 37-bis del DPR n. 600/73 prevedono delle specifiche disposizioni anti-elusive, secondo le quali sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli atti, fatti e negozi, anche collegati tra di loro, che siano contemporaneamente privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare norme tributarie e volti ad ottenere una riduzione del carico fiscale altrimenti indebita.
    L’elusione fiscale scatta, pertanto, solo in presenza di determinati negozi giuridici previsti dalle norme predette, tra cui rientrano anche le cessioni ed i conferimenti.
    LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
    Avverso la decisione del tribunale del riesame proponeva ricorso in Cassazione l’indagato il quale eccepiva, in estrema sintesi, che doveva escludersi la rilevanza penale della elusione fiscale: la prova della responsabilità in campo penale si forma in maniera del tutto diversa rispetto alla formazione della prova dell’evasione tributaria.
    Infatti, mentre il fisco può ricorrere a presunzioni, il giudice penale deve effettivamente motivare un’eventuale condanna sulla base di dati attendibili. Inoltre, i delitti tributari sono punibili solo a titolo di dolo, incompatibile con la “strutturazione psicologica” dell’elusione.
    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36894, depositata il 9 settembre 2013, ha respinto il ricorso dell’indagato, confermando il provvedimento di sequestro e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    I giudici di legittimità premettono che il tema della rilevanza penale dell’elusione fiscale è oggetto di contrasto in seno alla Suprema Corte.
    Ed infatti, alcune decisioni (Sez. V, sent. n. 23730 del 2006; Sez. III, sent. n. 14486 del 2008) non hanno ritenuto sussistente, in queste ipotesi, alcuna violazione penale Tuttavia, nella pronuncia in commento, i Supremi giudici ritengono che siano più convincenti le decisioni favorevoli alla rilevanza penale della condotta elusiva (tra le altre n. 26723/2011, n. 29724/2010): è quindi configurabile il delitto di dichiarazione infedele in presenza di una condotta elusiva rientrante in quelle previste dall’art. 37-bis, al superamento evidentemente della soglia di punibilità Inoltre, con riferimento al caso di specie, i giudici richiamano una pronuncia della Seconda sezione (n. 7739/2011) in cui si afferma che i reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione possono essere integrati anche da condotte elusive, strettamente riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. n. 600/73.
    L’ART. 16 DEL D.LGS. 74/00
    I giudici di legittimità motivano la loro decisione anche sulla base dell’art. 16 del D.Lgs. n. 74/00 il quale prescrive che “Non da luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (procedimento di interpello), si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso”.
    I giudici ritengono, pertanto, che detta disposizione induce proprio a ritenere che l’elusione, fuori dal procedimento di interpello, possa avere rilevanza penale. Da qui la conferma del provvedimento di sequestro a carico dell’indagato.
    ALCUNE CONSIDERAZIONI
    Con la presente sentenza la Corte ribadisce l’orientamento, di recente anche espresso nella sentenza n. 33187/2013, per cui mentre l’abuso di diritto non può costituire reato, al contrario può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrano in una specifica disposizione fiscale antielusiva.
    Tale rigorosa interpretazione è sicuramente discutibile: si ricorda, infatti, che l’elusione fiscale comporta un risparmio d’imposta ma non un’evasione, tanto che in passato si riteneva addirittura che, in presenza di comportamenti elusivi, il fisco potesse recuperare l’imposta indebitamente risparmiata ma non irrogare le sanzioni fiscali.
    Ora la Cassazione arriva ad affermare che l’elusione può far discendere la responsabilità penale del contribuente.
    Si sottolinea, altresì, con riferimento all’art. 16 del D.Lgs. n. 74/00, che la relazione al decreto legislativo afferma testualmente che tale disposizione non può essere letta come “diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo”.
    Ciò nonostante appare singolare che i giudici l’abbiano interpretata in senso contrario deducendo la rilevanza penale proprio da tale norma
    mi domando.. ma non si è ancora capito che la migliore soluzione reale per la sopravvivenza del cittadino italiano medio è quella di fare le valigie, alzare i tacchi e andarsene definitivamente?
    I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

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    • #3
      il sistema è talmente guasto che fa più fatica muoversi che sfruttarlo fino in fondo. in una società dove criminali possono muoversi senza pericolo e dove onesti cittadini sono gli scemi del villaggio, si può restare tranquilli fino al grande diluvio. tanto, l'acqua se l'hanno già bevuto secoli fa.

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      • #4
        se la soluzione per riuscire a sopravvivere in un paese come l'Italia è quella di diventare dei criminali allora continuo ad esortare tutti gli onesti lavoratori che vogliono soltanto essere padroni della loro vita e garantire un futuro alla propria famiglia a fare le valige, vendere tutto, alzare i tacchi ed andarsene !!! Sarà possibile sempre in futuro, una volta che sarete diventati milionari (dentro e fuori perchè no) al 100% legalmente e senza costrizioni, controlli, minacce e limitazioni, decidere di passare le vacanze nel vostro paese di origine... se vi andrà ancora!! Volare..(come scriveva modugno) si, ma lontano!!
        I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

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        • #5
          è quello che stanno facendo un po' tutti con buon senso. ma alzare i tacchi richiede spesso molto tempo e caratteristica tipica di Italia è che poi cambia qualcosa, e non conviene più.

          e così stanno ad aspettare che cambi, ma poi non cambia, perché si aspetta.

          e alla fine non si fa né l'uno né l'altro e si continua ad affossare.

          vedi me. ho 50+ anni e fra 3 anni chiudo mia attività attuale definitivamente. per me, andare all'estero non conviene, ma mi conviene piuttosto chiudere l'attività già ora. ed è quello che metto a segno. chiudo e poi vivrò con un po' meno e i risparmi. poi, quando mi gira, vado anche via, ma senza che vi sia qualcuno (Malgoverno) che mi costringe.

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          • #6
            Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
            La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36894, depositata il 9 settembre 2013, ha ribadito che, la violazione di una norma antielusiva puo' costituire reato tributario.
            Sentenza Cassazione penale 09/09/2013, n. 36894 ........

            Con la presente sentenza la Corte ribadisce l’orientamento, di recente anche espresso nella sentenza n. 33187/2013, per cui mentre l’abuso di diritto non può costituire reato, al contrario può affermarsi la rilevanza penale di condotte che rientrano in una specifica disposizione fiscale antielusiva.
            Tale rigorosa interpretazione è sicuramente discutibile: si ricorda, infatti, che l’elusione fiscale comporta un risparmio d’imposta ma non un’evasione, tanto che in passato si riteneva addirittura che, in presenza di comportamenti elusivi, il fisco potesse recuperare l’imposta indebitamente risparmiata ma non irrogare le sanzioni fiscali.
            Ora la Cassazione arriva ad affermare che l’elusione può far discendere la responsabilità penale del contribuente.
            Si sottolinea, altresì, con riferimento all’art. 16 del D.Lgs. n. 74/00, che la relazione al decreto legislativo afferma testualmente che tale disposizione non può essere letta come “diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie lato sensu elusive non rimesse alla preventiva valutazione dell’organo consultivo”.
            Ciò nonostante appare singolare che i giudici l’abbiano interpretata in senso contrario deducendo la rilevanza penale proprio da tale norma
            Carissimo avv.pallini,

            se ci continui a propinare sentenze in questo modo.... non fai altro che renderci tutti paranoici... come se non lo fossimo già abbastanza

            ho già esposto ed argomentato in questa sede che il sistema giudiziario Italico non è un sistema degno di un paese civile....

            l'evidenza è sotto gli occhi di tutti... il caso Enzo Tortora non è l'unico purtroppo, è la norma...

            di ieri la notizia che a Napoli un poveraccio, reo di assomigliare (in foto segnaletiche indecenti) ad un camorrista pluriomicida si è fatto 9, dico nove anni, di carcere al 41 Bis (anche Amnesty International protesta da decenni per queste indecenze)...
            i diversi testimoni che sostenevano giustamente l'estraneità del malcapitato sono stati condannati per falsa testimonianza....

            ha dovuto confessare il vero colpevole perché qualche giudice finalmente ascoltasse il malcapitato....

            più sei onesto e più devi avere paura dei giudici italiani...

            ormai in Italia possono "lavorare" solo i delinquenti ed i comunisti (quelli come 007 hanno la licenza di uccidere), Penati/Bersani docet

            Togliati è il mandante di almeno 100.000 omicidi ( vedi lettera indirizzata a Stalin in cui chiede espressamente lo sterminio di tutti i prigionieri di guerra italiani in Russia), doveva essere fucilato almeno 1000 volte >>
            gli hanno prontamente fatto l'amnistia

            Berlusconi accusato di quello che tutti i politici ed maneggioni d'Italia fanno apertamente da tempo immemorabile,
            a sentire i nipotini di Togliatti deve essere annientato....

            é evidente che è tutta colpa degli Stati Uniti... sono intervenuti troppo presto... invece di far finire il lavoro a zio Adolfo e zio Benito... si sono fatti prendere dalla fretta....
            vai a Praga o Varsavia e mettiti ad urlare "Sono Comunista" e prova cosa ti succede !!!

            Si meravigliano perché i Riva e/o Marchionne chiudono gli stabilimenti ???

            Ma in che mondo vivono !!???

            in qualunque altro paese del mondo libero (tranne Cuba) sarebbero già stati fucilati da un pezzo...
            Last edited by Edmond_Dantès; 15/09/2013, 16:38.

            Comment


            • #7
              Chiedo scusa caro Conte, volevo solo condividere alcune informazioni a chi è meno informato di te nello spirito del forum.

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              • #8
                Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
                Chiedo scusa caro Conte, volevo solo condividere alcune informazioni a chi è meno informato di te nello spirito del forum.
                informa informa pure.. ben venga.. gettiamo un po' di benzina sul fuoco che accendiamo le discussioni!
                Last edited by David; 16/09/2013, 16:33.
                I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

                Comment


                • #9
                  Se non ora, quando ???



                  Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
                  Chiedo scusa caro Conte, volevo solo condividere alcune informazioni a chi è meno informato di te nello spirito del forum.



                  ma ci mancherebbe... nessuna scusa....
                  comprendo il tuo intento filantropico, ma se parli in una lingua non comprensibile ai più si finisce per ingenerare incomprensioni e/o panico inutili...

                  non serve spulciare le sentenze di Corte di Cassazione, scritte in un burocratese osceno, basta vedere cosa stanno facendo a Berlusconi ed ai Riva (quelli dell'Ilva e dell'acciaio) ed ai colleghi tedeschi di
                  ThyssenKrupp ....





                  ti avrebbero compreso tutti,
                  se tu avessi esposto pochi punti ben chiari, come ad esempio:

                  1) in Italia l'amministrazione della giustizia è in mano ai comunisti
                  (resistono ancora solo a Cuba e Corea del Nord, oltre che qui)

                  2) chiunque (italiano o straniero) apra una partita IVA in Italia è un coglione autolesionista e ne patirà le conseguenze....

                  3) in quale altro paese del mondo vieni perseguitato penalmente e civilmente se non ti conformi ai desideri/aspettative della casta famelica ?
                  semplifico ulteriormente: avresti potuto pagare più tasse di quelle effettivamente dovute ma non lo hai fatto !

                  Io, giudice di questa cleptocrazia :
                  (stato governato da ladri)

                  ti condanno !!!





                  quante volte l'ha ripetuto David ??
                  "Rimanete pure, saranno cazzi vostri !! "

                  quante volte ??

                  ho incitato i miei simili a seguirmi nella ritirata
                  "off the border"
                  l'operazione sarebbe meno costosa e
                  più agevole per tutti...

                  "soldato in più che resta vivo oggi, è buono per combattere domani!"

                  ...ma la gran parte preferisce farsi accerchiare dalle divisioni corazzate di Beffera, solo quando si rendono conto di non avere più via di scampo, di non poter più sottrarsi all'annientamento, li ritroviamo a piagnucolare sul forum...

                  Ps.
                  ...sulla lotta del debole contro il forte:
                  "Se il nemico e' troppo superiore in forza e' meglio evitarlo. Se siete inferiori cercate di aggirarlo. Vince chi sa quando e' il momento di combattere e quando e' il momento di non combattere. Se il vostro obiettivo e' vicino, fate credere che si trovi lontano; quando e' distante create l'illusione che si trovi nei paraggi. Procedete quando non se lo aspettano; attaccate quando non sono preparati. Attaccate un punto che il nemico non difende. Se lasci il nemico all'oscuro del tempo e luogo dello scontro, vincerai (Sun Tzu, l'Arte dela guerra)". Come diceva Pablo Picasso, anche se siete ricchi agite da poveri, ottenete il massimo dal minimo, la debolezza puo' trasformarsi in forza. Ricordatevi che vi scrutano quindi scegliete quando se e come nutrire la loro disinformazione. Siate indecifrabili. Rendetevi irriconoscibili e il piu' possibile inintellegibili. La visibilita' e' una trappola. La tua formazione sia senza forma. In questo modo anche le spie piu' abili non avranno nulla da scoprire, ne' un esperto potra' elaborare una strategia wfficace contro di te. La forma che vince i molti, non appare ai molti. Muovi con rapidita' senza lasciare traccia, quasi fossi evanescente, meravigliosamente misterioso, impercettibile: sarai padrone del destino del nemico. Quando ti difendi, taci e cancella le tue tracce, nascondendoti come uno spirito della terra, invisibile a tutti. Il concetto di difesa consiste nel celarsi finche' non si scorge una possibilita' concreta di attacco, immobile e immerso nel silenzio, oscuro al nemico. Chi e' saggio vince valutando i nemici e non facendosi scorgere. Bisogna saper quali situazioni conducono alla morte, e quali alla vita.

                  A volte si puo' ottenere di piu' seguendo il principio taoista del "wei wu", dell'azione attraverso l'inazione, del controllo della situazione cercando di non controllarla, del governare rinunciando alle norme. I migliori strateghi non hanno bisogno di combattere. Se non combatti, non perderai soldati. Se non assedi, non ne logorerai le forze. Se non prolunghi le operazioni, non consumerai le provviste. Questa e' la vittoria piu' completa. La vittoria completa e' quella che si ottiene senza battaglie, senza assedi, senza stragi, ma annullando ovunque la strategia del nemico. La vittoria ottenuta anticipando le mosse del quartier generale nemico e vanificando gli ordini del suo comandante, e' una vittoria invisibile. Un esercito vittorioso prima vince, poi da' battaglia; un esercito destinato alla sconfitta prima da battaglia, poi spera di vincere. Questa e' la differenza fra chi ha una strategia e chi non ne ha.
                  "Se il nemico avanza, ritirati; se il nemico si ferma, disturbalo; se il nemico si ritira, inseguilo" (Mao Zedong). Zou wei shang e' il principio di fuggire oggi per combattere domani. Il potenziale di difesa di chi attacca e' vuoto, quello di chi attende e ' pieno, quest'arte e' detta: "svuotare il potenziale del nemico, conservando il proprio. Come dice Sun Tzu, se ti trovi in difficolta', batti in ritirata. Una lepre in gamba ha una tana con tre uscite. Se sei inferiore in tutto al tuo nemico, devi riuscire a sfuggirgli. Se ti ostini a cercare il combattimento sarai fatto prigioniero, perche', per una forza piu' potente, una forza esigua diventa preda desiderata.

                  Ricorda, le note musicali sono sette, ma le loro melodie sono cosi' numerose che nessuno puo' dire di averle udite tutte. Nell'arte della guerra non ci sono regole fisse: emergono di volta in volta a seconda delle circostanze. La forma che fa conseguire la vittoria non e' ben definita, ma muta ogni volta.
                  Soltanto il nemico puo' assicurarci la vittoria.





                  certamente ! adesso c'è Tortuga Stronghold


                  prima della fine di settembre saremo operativi
                  outside border
                  con la sede ufficiale di



                  Last edited by Edmond_Dantès; 20/09/2013, 12:36.

                  Comment


                  • #10




                    oddio questo è realmente vergognoso..... ma dove è finita in italia la "solidarietà femminile?" neanche nei temrini di legge.. mah...



                    quante volte l'ha ripetuto David ??"Rimanete pure, saranno cazzi vostri !! " quante volte ??
                    e continuerò a esortare sempre di più a "fare i bagagli e partire" non tanto per fuggire da qualcosa, credetemi, ma per andare ad esplorare un mondo pieno di oppurtunità e degno d'esser vissuto appieno non solo a livello di business! (anche se ovviamente anche per questo non guasta)
                    I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

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                    • #11
                      [QUOTE=David;13499]oddio questo è realmente vergognoso..... ma dove è finita in italia la "solidarietà femminile?" neanche nei temrini di legge.. mah...

                      ...che schifo !!!!!!! in questo Paese la vergogna non ha limiti........ma possibile !!!
                      Bye > ODF

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                      • #12
                        Accolgo la critica costruttiva del Conte e mi appresto a recensire in guisa più chiara le sentenze che ricevo dalla newsletter. In ogni caso, senza con ciò voler ingenerare allarmismo esasperato, si salvi chi puòòòòò........

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                        • #13
                          si salvi chi può!!!

                          Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
                          Accolgo la critica costruttiva del Conte e mi appresto a recensire in guisa più chiara le sentenze che ricevo dalla newsletter. In ogni caso, senza con ciò voler ingenerare allarmismo esasperato, si salvi chi puòòòòò........
                          senza parole:









                          I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati. Albert Einstein.

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                          • #14
                            Leggendo la sentenza mi viene un dubbio...da poco mi sto muovendo per fare investimenti immobiliari "anche in Italia" ma non solo, con una società Bulgara che vorrei aprire...al che un avvocato che si occupa di questo mi ha garantito che è possibile pagare tasse in Bulgaria 10% anche su immobili in Italia,mettendoci dentro anche una LTD inglese che già ho,dove mettere a patrimonio l'immobile.
                            Mi sono venuti molti dubbi,infatti voglio andare all'agenzia delle entrate a parlare con un direttore.
                            L'avvocato vuole legare con dei contratti di rete le due società,far conferire l'immobile da un socio senza pagare tassazione italiana sulla plusvalenza...che voi sapete...(esperti del settore)è possibile questo?
                            Last edited by Fabrizio; 25/09/2013, 15:37.

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                            • #15


                              Originariamente Scritto da Fabrizio Visualizza Messaggio
                              Leggendo la sentenza mi viene un dubbio...da poco mi sto muovendo per fare investimenti immobiliari "anche in Italia" ma non solo, con una società Bulgara che vorrei aprire...al che un avvocato che si occupa di questo mi ha garantito che è possibile pagare tasse in Bulgaria 10% anche su immobili in Italia,mettendoci dentro anche una LTD inglese che già ho,dove mettere a patrimonio l'immobile.
                              Mi sono venuti molti dubbi,infatti voglio andare all'agenzia delle entrate a parlare con un direttore.
                              L'avvocato vuole legare con dei contratti di rete le due società,far conferire l'immobile da un socio senza pagare tassazione italiana sulla plusvalenza...che voi sapete...(esperti del settore)è possibile questo?




                              se hai dei soldi da investire in immobili, investili in Bulgaria o in qualunque stato dell'est (repubbliche baltiche)....

                              in Italia non si compra più, si vende !!
                              ...accendi la TV... stanno prendendo il volo: Telecom, Alitalia, FIAT, Riva, e via via fino ai piccoli artigiani...




                              quando tutti gli asset produttivi saranno fuori combattimento il valore degli immobili crollerà, chi vuoi che voglia comprare casa e quanto credi sia disposto a pagarla in una nazione di morti di fame.... mentre i paesi excomunisti si sviluppano ed aumentano la ricchezza interna, consolidando i loro patrimoni immobiliari, noi stiamo precipitando come loro ai tempi di Krusciov & Brežnev.... dal 2008 gli immobili italiani hanno già perso un buon 30%... ma siamo appena all'antipasto....



                              non ascoltate lo Schettino di turno !!



                              si salvi chi può... fin che siete in tempo... ...abbandonate la nave!


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