Il disegno di legge appena approvato alla Camera sul rientro dei capitali, prevede una equiparazione dal punto di vista sanzionatorio e relativamente ai termini di accertamento dei paesi white list ai black list a determinate condizioni.
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria tali aggravi per il contribuente possono essere eliminati purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni: il contribuente alleghi alla richiesta di voluntary disclosure una sua autorizzazione all'intermediario estero presso cui le attività sono detenute per la trasmissione all'amministrazione finanziaria italiana dei dati concernenti le attività oggetto della voluntary disclosure; il contribuente permetta all'amministrazione finanziaria italiana di continuare a "tracciare" le attività oggetto di voluntary disclosure qualora le stesse vengano successivamente trasferite presso un intermediario estero localizzato in un Paese diverso da un Paese See che consenta un effettivo scambio d'informazioni con l'Italia; che il Paese in cui sono detenute le attività oggetto di voluntary disclosure stipuli, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, accordi con l'Italia che consentano un effettivo scambio di informazioni anche con riguardo a elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data di stipula e la data di entrata in vigore dell'accordo.
L'articolo 26 del Modello Ocse sullo scambio di informazioni nelle sue ultime stesure contiene una previsione che determina di fatto l'inopponibilità del segreto bancario , finanziario o fiduciario. Infatti tale articolo prevede che in nessun caso lo Stato contraente può respingere la richiesta di informazioni perché le medesime sono possedute da banche od altre istituzioni finanziarie ovvero da soggetti o enti fiduciari.
Considerata la formulazione della norma che prevede la stipula di accordi che consentano un "effettivo" scambio di informazioni sarà necessario un tempestivo sforzo delle diplomazie degli Stati (in primis la Svizzera) che vogliano fruire di un regime più favorevole rispetto a quello attuale previsto per i paesi Black list.
Ultimamente risulta che in tale situazione più favorevole prevista dal disegno di legge appena approvato dalla Camera ricadano già San Marino, Il Lussemburgo ed Hong Kong che è già in via avanzata di ratifica.
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