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Cercasi consulenza: Anonimato + controllata in UE (o Europa territoriale)

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  • #31
    Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
    Ergo, se stai fuori Italia più di 6 mesi, famiglia o amante in Albania
    di nuovo, stai fornendo informazioni fuorvianti. Pienamente d'accordo per la famiglia, ma l'amante può stare tranquillamente in Italia, dal momento che non risulta nel nucleo famigliare. Non facciamola tragica, basta dire che l'amante la vieni a trovare una o due volte al mese e nessuno può dire niente. Per la precisione, sono i canarini a dover dimostrare il contrario e non viceversa, nel momento in cui tu sei espatriato e iscritto all'AIRE e sei in grado di mostrare contratto di affitto e utenze (e le tue schede SIM risultano agganciate ai ripetitori esteri). Se ti contestano che non risulta tu abbia fatto viaggi aerei, rispondi che hai paura di volare e prendi il treno (a meno che tu non prenda residenza in sudamerica), non sei obbligato a conservare nessun biglietto e NON POSSONO DIRTI NE' FARTI ASSOLUTAMENTE NULLA! Lei usa una scheda intestata SIM intestata a un altro, tu pure e siete a posto. Esiste anche il Voip, esistono le VPN per non far vedere niente a nessuno.....sveglia ragazzi, che tutti sono capaci di fare copia e incolla delle sentenze....ma pochi hanno l'invettiva di come aggirarle (per altro piuttosto facilmente, non serve essere dei piccoli Einstein)
    Last edited by Asterix67; 13/06/2015, 08:24.

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    • #32
      Originariamente Scritto da Magog Visualizza Messaggio
      Ma il problema non sono i paradisi fiscali ma il paese europeo dove risiederebbe la controllata. La controllata può avere come titolare una persona giuridica? In Estonia no, per es. ma forse è una regola generale che una srl non possa avere come titolare un'altra persona giuridica.
      Ti rispondo di si, noi abbiamo società Bulgare controllate da Holding di St Vincent & Grenadine, e ogni mese mandano i dividendi a St Vincent

      Il discorso è molto complesso, e bisogna studiare tutto per bene a tavolino, anche il costo è abbastanza impegnativo.

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      • #33
        Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
        Ti rispondo di si, noi abbiamo società Bulgare controllate da Holding di St Vincent & Grenadine, e ogni mese mandano i dividendi a St Vincent

        Il discorso è molto complesso, e bisogna studiare tutto per bene a tavolino, anche il costo è abbastanza impegnativo.
        Spero che le società bulgare siano coperte da anonimato....altrimenti siamo ancora a quelle......

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        • #34
          Originariamente Scritto da Asterix67 Visualizza Messaggio
          di nuovo, stai fornendo informazioni fuorvianti. Pienamente d'accordo per la famiglia, ma l'amante può stare tranquillamente in Italia, dal momento che non risulta nel nucleo famigliare. Non facciamola tragica, basta dire che l'amante la vieni a trovare una o due volte al mese e nessuno può dire niente. Per la precisione, sono i canarini a dover dimostrare il contrario e non viceversa, nel momento in cui tu sei espatriato e iscritto all'AIRE e sei in grado di mostrare contratto di affitto e utenze (e le tue schede SIM risultano agganciate ai ripetitori esteri). Se ti contestano che non risulta tu abbia fatto viaggi aerei, rispondi che hai paura di volare e prendi il treno (a meno che tu non prenda residenza in sudamerica), non sei obbligato a conservare nessun biglietto e NON POSSONO DIRTI NE' FARTI ASSOLUTAMENTE NULLA! Lei usa una scheda intestata SIM intestata a un altro, tu pure e siete a posto. Esiste anche il Voip, esistono le VPN per non far vedere niente a nessuno.....sveglia ragazzi, che tutti sono capaci di fare copia e incolla delle sentenze....ma pochi hanno l'invettiva di come aggirarle (per altro piuttosto facilmente, non serve essere dei piccoli Einstein)
          Vedi che:
          1. la giurisprudenza fa riferimento a "legami o interessi personali" non a nucleo familiare. Secondo me vai su un percorso scosceso ragionando in questo modo, comunque io il rischio non me lo prenderei.
          2. Albania è White list il che vuol dire che non c'è inversione dell'onere della prova ma se leggi la sentenza in questione e praticamente tutte le altre nelle quali è stata contestata la residenza fittizia all'estero, vedrai che AdE ha elencato per filo e per segno anche le ore trascorse in Italia verificando biglietti aerei, ferroviari, navi, car hire ed utilizzo di carte di credito/bancomat in Italia. Quindi essere superficiali su queste cose porta ad un gran dolore nel didietro, poi c'è anche a chi può piacere come Tiziano Ferro al quale appunto la sentenza si riferisce ma io sono di altre tendenze
          Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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          • #35
            Sono in viaggio . Solo un appunto :
            iscrizione Aire in Paese White list - sta all ' ade dimostrare che in realtà stai in Italia
            iscrizione in Paese Black List - inversione della prova , sta a te dimostrare che realmente risiedi là . Fino a prova contraria ( a carico tuo ) rimani fiscalmente residente italiano

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            • #36
              Originariamente Scritto da Escape Visualizza Messaggio
              Ti rispondo di si, noi abbiamo società Bulgare controllate da Holding di St Vincent & Grenadine, e ogni mese mandano i dividendi a St Vincent

              Il discorso è molto complesso, e bisogna studiare tutto per bene a tavolino, anche il costo è abbastanza impegnativo.
              Considerando che la distribuzione dei dividendi avviene a chiusura di bilancio e quindi alla fine dell'anno fiscale sono curioso di sapere come fai a farli ogni mese..... credo sia più esatto dire che rifatturi dal paradiso fiscale alla società bulgara ogni mese in modo da abbattere l'imponibile soggetto a tassazione 10% a fine anno e pagare quindi un'aliquota effettiva ben più bassa lato società bulgara.
              Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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              • #37
                Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
                Considerando che la distribuzione dei dividendi avviene a chiusura di bilancio e quindi alla fine dell'anno fiscale sono curioso di sapere come fai a farli ogni mese..... credo sia più esatto dire che rifatturi dal paradiso fiscale alla società bulgara ogni mese in modo da abbattere l'imponibile soggetto a tassazione 10% a fine anno e pagare quindi un'aliquota effettiva ben più bassa lato società bulgara.
                Ottima osservazione..

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                • #38
                  Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
                  Vedi che: 1. la giurisprudenza fa riferimento a "legami o interessi personali" non a nucleo familiare. Secondo me vai su un percorso scosceso ragionando in questo modo, comunque io il rischio non me lo prenderei.
                  Se vai a leggerti i presupposti per ricadere nel'estero vestizione, uno di essi interessa proprio la locazione del nucleo famigliare. Non esiste nessun percorso scosceso, basta usare la testa ma non veniamo a dire che anche l'amante deve risidere all'estero
                  Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
                  2. Albania è White list il che vuol dire che non c'è inversione dell'onere della prova ma se leggi la sentenza in questione e praticamente tutte le altre nelle quali è stata contestata la residenza fittizia all'estero, vedrai che AdE ha elencato per filo e per segno anche le ore trascorse in Italia verificando biglietti aerei, ferroviari, navi, car hire ed utilizzo di carte di credito/bancomat in Italia. Quindi essere superficiali su queste cose porta ad un gran dolore nel didietro, poi c'è anche a chi può piacere come Tiziano Ferro al quale appunto la sentenza si riferisce ma io sono di altre tendenze
                  hai scoperto l'acqua calda....ma è ovvio che se uno lascia tracce puntuali di trascorrere più tempo in Italia che non all'estero viene pizzicato da AdE e GdF! io sto parlando di banali accorgimenti, il che include anche biglietti aerei, utilizzo carte di credito, aggancio SIM su celle telefoniche e quant'altro. Molti biglietti ferroviari non hanno la prenotazione obbligatoria e quindi non sono tracciabili, si acquistano in contanti alla bigliettereria e chi s'è visto s'è visto!

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                  • #39
                    Non esageriamo uno che fa le cose per bene non ha bisogno di sparire completamente (salvo casi specifici), per essere residenti all'estero ci devono essere determinati parametri ed anche temporali una volta rispettati non ci sono problemi

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                    • #40
                      Originariamente Scritto da fabio Visualizza Messaggio
                      Considerando che la distribuzione dei dividendi avviene a chiusura di bilancio e quindi alla fine dell'anno fiscale sono curioso di sapere come fai a farli ogni mese..... credo sia più esatto dire che rifatturi dal paradiso fiscale alla società bulgara ogni mese in modo da abbattere l'imponibile soggetto a tassazione 10% a fine anno e pagare quindi un'aliquota effettiva ben più bassa lato società bulgara.
                      In Bulgaria si possono dare anticipi sugli utili durante l'anno fiscale. Le fatture da societa' aventi sede in nazioni a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) sono sottoposte a ritenuta d'acconto del 10%. Quindi, facendosi rifatturare in questa modalita' non si otterrebbe nessun vantaggio a livello di pressione fiscale.

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                      • #41
                        Originariamente Scritto da bestia789 Visualizza Messaggio
                        Ottima osservazione..
                        Mica tanto...direi piuttosto parlare senza cognizione di causa.

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                        • #42
                          Quindi una società bulgara controllata da una società os non ha senso di esistere ?

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                          • #43
                            Riformulo la domanda ....... una società bulgara controllata da una società os non ottiene nessun beneficio nella rifatturazione poiché l'operazione è tassata al 10%, corretto ?

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                            • #44
                              Originariamente Scritto da Admin Visualizza Messaggio
                              In Bulgaria si possono dare anticipi sugli utili durante l'anno fiscale. Le fatture da societa' aventi sede in nazioni a regime fiscale privilegiato (paradisi fiscali) sono sottoposte a ritenuta d'acconto del 10%. Quindi, facendosi rifatturare in questa modalita' non si otterrebbe nessun vantaggio a livello di pressione fiscale.
                              Premesso che si parlava di dividendi e non di anticipo utili e che una società che anticipa gli utili ogni fine mese non l'ho mai sentita, non capisco a quale ritenuta d'acconto del 10% ti riferisci.
                              A me risulta ci sia in Bulgaria una ritenuta finale (non quindi d'acconto) su onorari per servizi tecnici e consulenze, compensi e canoni d'affitto corrisposti a entità non residenti, ergo se la società non residente (EU o in paese a fiscalità privilegiata) vende un bene alla società in Bulgaria (che sia un chilo di bulloni o un pacchetto di Windows 10) questa lo paga senza alcuna ritenuta. Correggimi se sbaglio. Grazie.
                              Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. And that has made all the difference.

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                              • #45
                                Mi riferisco a questa ritenuta:

                                CORPORATE INCOME TAXATION ACT

                                Tax withheld from the income of foreign persons
                                Art. 195. (1) (suppl. – SG 94/10, in force from 01.01.2011) Where the income of foreign legal entities from a source within the country specified in Art. 12, Para 2, 3, 5 and 8 is not realized through a business activity establishment within the country, and the income of foreign legal entities from a source within the country specified in Art. 12, Para 9, established in preferential tax regime jurisdictions, if not realized thought a place of business activity within the country, the said income shall be subject to tax at the source, and that tax shall be final.
                                (2) (amend. – SG 94/10, in force from 01.01.2011) The tax under para. 1 shall be withheld by the local legal entities, the sole proprietors or the business activity establishments within the country that assess the income of the foreign legal entities, with the exception of the income under Art. 12, Para 3 and Para 8, Item 2.

                                Fonte: http://www.nap.bg/en/

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