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Analizziamo la miglior soluzione per detenere immobili in italia.

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  • #61
    Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
    reale beneficiario degli stessi.

    Spero di averti chiarito, almeno a grandi linee, i passaggi principali.
    Ciao Ciao
    Preciso e puntuale, ottimo lavoro avvocato.
    non scrivetemi perche no me ne frega niente.

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    • #62
      Originariamente Scritto da avv.pallini Visualizza Messaggio
      Buonasera emi, ho avuto modo di leggere in maniera molto rapida il topic e confesso di non aver letto tutte le varie risposte, ma quella di afratton a pag. 1 mi è sembrata senz'altro la più condivisibile, almeno per me.
      Correggimi se sbaglio, ma nel primo post mi sembrava emergesse una certa preoccupazione in merito al fatto che, come iscritto all'AIRE, l'erede potesse avere problemi nell'avere beni immobili intestati in Italia.
      Quindi nell'ultimo post sei passato a considerare l'acquisizione di immobili con società estera.
      Occorre andare per ordine a mio avviso.
      Innanzitutto, se il patrimonio immobiliare appartiene ad un asse ereditario, è necessario effettuare l'accettazione dell'eredità (ovviamente con tutte le cautele del caso ed i benefici di inventario).
      Effettuata la accettazione dell'eredità e le relative trascrizioni immobiliari, gli eredi potranno riflettere su come gestire e amministrare il patrimonio immobiliare: conferirlo a soggetto italiano o estero.
      In linea di massima, il conferimento di un bene immobile ad un soggetto giuridico, italiano o estero, presuppone una perizia di stima del valore del bene, la presenza al rogito di un legale rappresentante/procuratore del soggetto italiano o estero, la compilazione della modulistica sul titolare effettivo del soggetto e la provenienza.
      Se poi, anziché effettuare un conferimento, si voglia effettuare una compravendita, occorrerà dichiarare l'origine dei fondi con cui si effettua il pagamento ed il reale beneficiario degli stessi.

      Spero di averti chiarito, almeno a grandi linee, i passaggi principali.
      Ciao Ciao
      grazie della risposta.
      quello che volevo evitare era il doppio passaggio:
      prima dal decuius agli eredi e poi dagli eredi alla società
      primo per non avere collegamento diretto immoibili eredi e poi per evitare si pagare due volte notia e le relative tasse
      Emi

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      • #63
        Originariamente Scritto da emi Visualizza Messaggio
        grazie della risposta.
        quello che volevo evitare era il doppio passaggio:
        prima dal decuius agli eredi e poi dagli eredi alla società
        primo per non avere collegamento diretto immoibili eredi e poi per evitare si pagare due volte notia e le relative tasse
        Prego, mi fa piacere se ti sono stato di aiuto. Quello che avevi in mente di fare è possibile solo con il de cuius ancora in vita.
        Ciao Ciao

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        • #64
          Originariamente Scritto da Edmond_Dantès Visualizza Messaggio
          se ci illumini sarebbe cosa buona e giusta....
          Scusate il ritardo nella risposta,
          La direttiva comunitaria nr. 109/2009 volta a facilitare le procedure di fusione transfrontaliere di società appartenenti entrambe a Stati membri, ha portato alla modifica dell' art 2506 bis cc, in cui si prevede che la pubblicità della fusione (pubblicazione del progetto di fusione ) possa essere data mediante pubblicazione sul sito web della società ( c'è la necessità della firma digitale dei documenti e della marca da bollo temporale) in luogo del deposito presso il registro delle imprese.

          Pertanto diciamo che in questo modo la conoscibilità e la eventuale al progetto di fusione da parte dei terzi é notevolmente intaccato.


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