Mi è stato chiesto in privato se conosco servizi affidabili di fatturazione "conto terzi" da poter utilizzare per emettere fatture verso aziende italiane senza esporsi direttamente ma sopratutto senza incorrere così in obblighi fiscali.
Benché online si trovino pubblicità di servizi simili, va innanzi tutto chiarito che tale pratica non è assolutamente legale.
La fatturazione conto terzi è lecita e legale? Sì, ma a certe condizioni.
Fatturazione conto terzi significa che un soggetto terzo emette ed invia fattura "in nome e per conto" del reale cedente o prestatore. Questo significa che:
1) il reale cedente/prestatore è identificato in fattura
2) gli oneri fiscali ricadono su di lui
L'outsourcer ha un ruolo puramente amministrativo: si fa carico di preparare ed inviare la fattura per conto del reale cedente/prestatore; se gli accordi lo prevedono si farà carico di gestire eventuali insoluti/ritardi, e ancora può arrivare ad anticipare le somme nella formula "pro-soluto" o "pro-solvendo" (tipiche della cessione del credito).
Il tutto a fronte di una commissione sul transato o di un costo mensile.
Ciò che invece non può fare l'outsourcer è sostituirsi al reale cedente/prestatore in modo da celarne l'identità o peggio in modo da facilitare l'evasione fiscale dello stesso.
Tengo infine a ricordare che l'utilizzo di outsourcer compiacenti (che non indicano quindi che la fatturazione avviene conto terzi) può portare a problemi anche al vostro cliente.
La normativa IVA prevede infatti che l'operazione diventi soggettivamente inesistente nel caso in cui emettitore della fattura e reale prestatore/cedente differiscano.
Vediamo due esempi, uno lecito, uno illecito.
1) Idraulico. Il professionista con azienda e p.iva, che non ama molto il lavoro d'ufficio, decide di esternalizzare il servizio di fatturazione/incasso
L'azienda di outsourcing riceve dal professionista i dettagli per la compilazione e l'invio delle fatture ( ricordo: in nome e per conto del professionista), fornisce inoltre un servizio di monitoraggio e gestione ritardi/insoluti. A fronte del servizio il professionista paga un fisso mensile.
Questo è l'utilizzo lecito e spesso è un servizio offerto in Italia dalle varie associazioni artigiane in combinazione con i servizi di contabilità. In questo modo il professionista evita di dover "perdere tempo" ad emettere fatture (tanto più oggi con la fatturazione elettronica ed i relativi codici).
2) Teniamo sempre l'idraulico. In questo caso però il "professionista" opera a nero, non ha azienda ne partita IVA. Per poter emettere fatture verso la clientela che la richiede (ad esempio per questioni di bonus edilizi vari) si appoggia ad una non meglio identificata "società di servizi" (italiana o EU poco importa) che emette fattura a proprio nome, incassa, trattiene una provvigione ed invia il restante su una carta ricaricabile dell'idraulico.
In questo caso abbiamo utilizzo illecito.
In primis, il nostro idraulico non ha azienda e non ha p.iva. In secondo luogo, chi emette fattura non è chi effettua la prestazione.
La fattura ricade perciò nella fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti, e non può essere utilizzata dal cliente né per fini fiscali (IVA-costi) ne per eventuali bonus edilizi.
Benché online si trovino pubblicità di servizi simili, va innanzi tutto chiarito che tale pratica non è assolutamente legale.
La fatturazione conto terzi è lecita e legale? Sì, ma a certe condizioni.
Fatturazione conto terzi significa che un soggetto terzo emette ed invia fattura "in nome e per conto" del reale cedente o prestatore. Questo significa che:
1) il reale cedente/prestatore è identificato in fattura
2) gli oneri fiscali ricadono su di lui
L'outsourcer ha un ruolo puramente amministrativo: si fa carico di preparare ed inviare la fattura per conto del reale cedente/prestatore; se gli accordi lo prevedono si farà carico di gestire eventuali insoluti/ritardi, e ancora può arrivare ad anticipare le somme nella formula "pro-soluto" o "pro-solvendo" (tipiche della cessione del credito).
Il tutto a fronte di una commissione sul transato o di un costo mensile.
Ciò che invece non può fare l'outsourcer è sostituirsi al reale cedente/prestatore in modo da celarne l'identità o peggio in modo da facilitare l'evasione fiscale dello stesso.
Tengo infine a ricordare che l'utilizzo di outsourcer compiacenti (che non indicano quindi che la fatturazione avviene conto terzi) può portare a problemi anche al vostro cliente.
La normativa IVA prevede infatti che l'operazione diventi soggettivamente inesistente nel caso in cui emettitore della fattura e reale prestatore/cedente differiscano.
Vediamo due esempi, uno lecito, uno illecito.
1) Idraulico. Il professionista con azienda e p.iva, che non ama molto il lavoro d'ufficio, decide di esternalizzare il servizio di fatturazione/incasso
L'azienda di outsourcing riceve dal professionista i dettagli per la compilazione e l'invio delle fatture ( ricordo: in nome e per conto del professionista), fornisce inoltre un servizio di monitoraggio e gestione ritardi/insoluti. A fronte del servizio il professionista paga un fisso mensile.
Questo è l'utilizzo lecito e spesso è un servizio offerto in Italia dalle varie associazioni artigiane in combinazione con i servizi di contabilità. In questo modo il professionista evita di dover "perdere tempo" ad emettere fatture (tanto più oggi con la fatturazione elettronica ed i relativi codici).
2) Teniamo sempre l'idraulico. In questo caso però il "professionista" opera a nero, non ha azienda ne partita IVA. Per poter emettere fatture verso la clientela che la richiede (ad esempio per questioni di bonus edilizi vari) si appoggia ad una non meglio identificata "società di servizi" (italiana o EU poco importa) che emette fattura a proprio nome, incassa, trattiene una provvigione ed invia il restante su una carta ricaricabile dell'idraulico.
In questo caso abbiamo utilizzo illecito.
In primis, il nostro idraulico non ha azienda e non ha p.iva. In secondo luogo, chi emette fattura non è chi effettua la prestazione.
La fattura ricade perciò nella fattispecie delle operazioni soggettivamente inesistenti, e non può essere utilizzata dal cliente né per fini fiscali (IVA-costi) ne per eventuali bonus edilizi.
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